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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ;

IL PRESIDENTE. visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

Transcript:

Decreto n. 59 Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio 7 ISTRUZIONI OPERATIVE DI ATTUAZIONE DEL D.M.21 MAGGIO 2007 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione; VISTA la circolare del Ministero dell Istruzione Università e Ricerca, Dipartimento dei servizi per il territorio del 18 marzo 2003, n 31; VISTO il decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l articolo 1-bis, comma 5; VISTA la legge 17 luglio 2006, di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutiva del Ministero della Pubblica Istruzione; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009; VISTO il D.M. 29 dicembre 2006 del Ministro dell Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2007"; VISTO il comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale occorre definire per l anno 2007 i criteri e i parametri per l assegnazione dei contributi alle scuole paritarie; VISTO il D.M. 21 maggio 2007 concernente criteri e parametri per l assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l a.s. 2007/08, registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2007, reg. 5 fg. 31; VISTA la nota della Direzione generale per lo Studente del 27 giugno 2007 Prot. n 3205/P7;

VISTA la Circolare n.75 del 18 settembre 2007 Prot. n. 4378/P7 della Direzione generale per lo Studente riguardante l Anagrafe nazionale delle scuole paritarie; VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente dell 8 ottobre 2007 prot. n. 4795; VISTO il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze n. 128886, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2007 reg. 5 fg. 326; CONSIDERATO che il richiamato D.M. 21 maggio 2007 prevede che il Direttore della Direzione generale competente, con proprio decreto, stabilisca le istruzioni operative di attuazione dello stesso. DECRETA Art 1 Erogazione dei contributi Per l anno scolastico 2007/2008 i contributi destinati alle scuole paritarie sono erogati dagli Uffici Scolastici Regionali e dalle Sovrintendenze Scolastiche della regione Valle d Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 (d ora innanzi D.M. ). I finanziamenti assegnati alla regione Valle D Aosta, alla regione Sicilia e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono erogati tenendo conto delle rispettive norme regionali. Questa Direzione generale ha già provveduto a ripartire tra gli Uffici scolastici regionali i fondi disponibili assegnati per il periodo settembre-dicembre 2007. Con successivo provvedimento, a fronte dell assegnazione delle somme da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, saranno ripartiti gli ulteriori fondi per il presente anno scolastico. Art. 2 Scuole paritarie dell infanzia Il contributo previsto dall art. 4, del D.M. viene suddiviso come segue: - il 20% della somma assegnata a ciascun Ufficio scolastico regionale viene ripartito in parti uguali tra tutte le scuole dell infanzia paritarie della regione stessa, regolarmente iscritte all Anagrafe nazionale delle scuole paritarie di cui in premessa (d ora innanzi Anagrafe ) e rispondenti ai requisiti previsti dall art. 4, comma 3 del D.M. medesimo. - l 80% della somma assegnata a ciascun Ufficio scolastico regionale viene ripartito in parti uguali tra tutte le sezioni di scuola dell infanzia paritarie della regione stessa, regolarmente iscritte all Anagrafe e rispondenti ai requisiti previsti dall art. 4, comma 3 e 4 del D.M. Ai fini dell erogazione dei contributi di cui al precedente comma, i soggetti interessati dovranno preventivamente autocertificare, attraverso l Anagrafe, l appartenenza ad una delle categorie dei soggetti senza fine di lucro previste dall art. 3, comma 2 del D.M. e l assenza di legami con società aventi fini di lucro o di controllo da parte di queste ultime.

Art 3. Scuole paritarie primarie parificate Le somme assegnate a ciascun Ufficio scolastico regionale destinate alle scuole paritarie parificate, di cui all art 5 comma 1 del D.M., sono da utilizzarsi per erogare l importo previsto dalle convenzioni in essere, nei limiti della disponibilità di bilancio. Art. 4 Alunni con handicap delle scuole paritarie dell infanzia I contributi assegnati a ciascun Ufficio scolastico regionale destinati alle scuole paritarie che accolgono allievi con handicap secondo quanto previsto dall art. 8 del D.M., sono ripartiti, per il 50% della somma assegnata, in parti uguali tra tutti gli allievi certificati con handicap effettivamente frequentanti le scuole dell infanzia paritarie risultanti in anagrafe. Art 5. Alunni con handicap delle scuole paritarie primarie non parificate e secondarie I contributi assegnati a ciascun Ufficio scolastico regionale destinati alle scuole paritarie che accolgono allievi con handicap secondo quanto previsto dall art. 8 del D.M., sono ripartiti, per il 50% della somma assegnata in parti uguali tra tutti gli allievi certificati con handicap effettivamente frequentanti le scuole paritarie primarie non parificate e secondarie risultanti in anagrafe.. Art. 6 Scuole paritarie secondarie I contributi assegnati a ciascun Ufficio scolastico regionale destinati alle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado regolarmente iscritte all anagrafe, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.M., sono ripartiti come segue: - il 50% della somma assegnata a ciascun Ufficio scolastico regionale viene destinato alle scuole paritarie secondarie di primo grado, per erogare a ciascuna di esse il contributo di euro 2.500 previsto dal primo comma dell art. 6 del D.M.; la quota rimanente verrà utilizzata per erogare il contributo di euro 1.000 a classe previsto dal secondo comma dell art. 6 del D.M. scorrendo la graduatoria definita sulla base dei criteri di cui al successivo comma, - il restante 50% della somma assegnata a ciascun Ufficio scolastico regionale viene destinato alle scuole paritarie secondarie di secondo grado per erogare il contributo previsto dal primo comma dell art. 7 del D.M., scorrendo la graduatoria definita sulla base dei criteri indicati al successivo comma. I requisiti che le scuole devono possedere per la inclusione nelle graduatorie di cui sopra sono quelli indicati dagli art. 6 e 7 del DM. Ogni graduatoria è articolata in due fasce, la prima comprendente le scuole gestite da soggetti senza fine di lucro e la seconda comprendente le scuole gestite da altri soggetti. Le scuole sono collocate in una delle due fasce e sono tra loro graduate secondo i punteggi a ciascuna assegnati sulla base della tabella allegata al presente decreto, del quale è parte integrante. I punteggi vengono assegnati con riferimento a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado

e alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado, regolarmente funzionanti nel presente anno scolastico. Nel caso in cui più scuole risultassero a pari merito in graduatoria nell ultima posizione utile per l erogazione del contributo, lo stesso verrà suddiviso in parti uguali tra le medesime. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi, i soggetti interessati dovranno preventivamente autocertificare, attraverso l Anagrafe, l appartenenza ad una delle categorie previste dall art. 3, comma 2 del D.M. e l assenza di legami con società aventi fini di lucro o di controllo da parte di queste ultime: solo in questo caso si potrà usufruire della precedenza prevista dagli articoli 6 comma 3 e 7 comma 3 del D.M., con la conseguente collocazione nella prima fascia delle graduatorie di pertinenza. Roma, 14 novembre 2007 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE F.to Lucrezia Stellacci

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio 7 TABELLA 2 Ad ogni scuola inclusa nelle graduatorie vengono riconosciuti i seguenti punteggi: a) Ogni dieci alunni iscritti e frequentanti (non rilevano i resti) - punti 2. b) Ogni corso completo di scuola secondaria di primo grado punti 1 c) Ogni classe prima e seconda nella secondaria di secondo grado regolarmente funzionante - punti 0,5. d) Ogni alunno iscritto e frequentante portatore di handicap certificato punti 2. e) Ogni alunno iscritto e frequentante di nazionalità straniera punti 1.