Oggetto: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) - Circolare esplicativa

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Oggetto: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) - Circolare esplicativa Con la presente circolare si intende fornire un approfondimento sulla Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), oltre che illustrare il procedimento per effettuare le segnalazioni, fornendo, così, indicazioni operative attuative della previsione generale contenuta nel codice di comportamento aziendale (art. 7). Premessa Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito nell ambito della Pubblica Amministrazione. L articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), infatti, prevede che: 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In attuazione dell art. 1 comma 51 della legge 190/2012 che ha introdotto l art. 54 bis nel d.lgs. 165 del 2001 (Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione), si individuano, pertanto, le procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità riscontrate nell ambito dello svolgimento del proprio lavoro da parte del personale dipendente e dei collaboratori dell Ente. Scopi della presente disciplina organizzativa sono: 1

rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all istituto del whistleblowing; evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; garantire la massima riservatezza e la completa protezione del segnalante. La procedura di cui alla presente circolare applica quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la deliberazione n. 72 dell 11 settembre 2013 dall ex CIVIT, ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nonché dal recente Aggiornamento del PNA di cui alla deliberazione dell ANAC del ottobre 2015 e dalle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti approvate sempre dall ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. Definizioni La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico. Chi la effettua contribuisce all emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli non solo per l amministrazione di appartenenza, ma per l interesse pubblico collettivo. In particolare si intende: a) per whistleblowing, l insieme delle procedure e delle attività di regolamentazione e di gestione volte ad incentivare e a proteggere le segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire efficacemente al riguardo; b) per whistleblower, il soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell interesse pubblico; c) per tutela del whistelblower, la garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. Oggetto della segnalazione Non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità oggetto di segnalazione. La segnalazione, infatti, può riguardare condotte illecite riferibili a: delitti contro la pubblica amministrazione (es.:peculato, corruzione, concussione, abuso d ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d atti d ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture) 2

situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontrino fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l inquinamento dell azione amministrativa dall esterno a prescindere dalla rilevanza penale. La stessa legge n. 190 del 2012, come confermato dall A.N.A.C., fa riferimento, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di cattiva amministrazione, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. A titolo esemplificativo rientrano i casi di spreco, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni comunali, le irregolarità contabili, le false dichiarazioni, tutte le azioni suscettibili di creare un danno all immagine del Comune di Arzignano ecc. La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. Deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all Amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Al tempo stesso, non è necessario che il dipendente sia certo dell effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell autore degli stessi: si ritiene sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l essersi verificato di un fatto illecito. Al fine di fornire utili elementi per l individuazione delle differenti fattispecie di reato si allega alla presente (sub a) la Nota di approfondimento redatta dal Comandante del Distretto di Polizia locale Vicenza ovest dott. Massimo Parolin. Contenuto della segnalazione E necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in occasione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all interno del Comune di Arzignano o comunque relativi ad esso. Il dipendente deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l avvio dell istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione. A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni: a. generalità e recapiti del segnalante b. una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti; 3

c. l ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti; d. le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti; e. le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto; f. l indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte; g. l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti; h. area/settore/servizio comunale/ufficio cui può essere riferito il fatto; i. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati. La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante e deve essere redatta utilizzando il modulo allegato alla presente sub B) e messo a disposizione sulla Intranet comunale. Eventuali segnalazioni anonime non possono essere prese in considerazione nell ambito della procedura di whistleblowing in quanto mancanti di un contenuto obbligatorio per legge. Le stesse, infatti, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. La tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo. In ogni caso, al di fuori della presente disciplina, le segnalazioni anonime sono prese in considerazione e trattate ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Procedura per effettuare le segnalazioni I dipendenti del Comune di Arzignano, i collaboratori, i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, qualora intendano segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono, pertanto, utilizzare il MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA AI SENSI DELL ART. 54 BIS DEL d.lgs. 165/2001 allegato al presente documento. Il modulo compilato deve essere presentato con una delle seguenti modalità: 4

tramite invio all indirizzo di posta elettronica responsabile.prevenzionecorruzione@comune.arzignano.vi.it ; alle comunicazioni inoltrate al suddetto indirizzo ha accesso esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantisce la riservatezza e/o suoi collaboratori specificatamente autorizzati e tenuti a tutti gli obblighi di riservatezza; tramite servizio postale; in tal caso, affinchè sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura esterna riservata personale recante il seguente indirizzo Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arzignano, Piazza Libertà 12, 36071 Arzignano (VI). Il responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, identifica il segnalante in base all identità, qualifica, ruolo e rende immediatamente tali dati identificativi non riconoscibili attribuendo contestualmente alla segnalazione un apposito codice sostitutivo in modo da poter gestire la stessa in modalità anonima e rendere possibile la associazione della segnalazione con l identità del segnalante nei casi in cui ciò è strettamente necessario, in conformità alla legge. Se il segnalante riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione non lo esonera dall obbligo, in presenza degli specifici presupposti, di denunciare il fatto penalmente rilevante alla competente Autorità giudiziaria. Allo stesso modo, in presenza di ipotesi di danno erariale, la segnalazione ai sensi della presente procedura non esonera dal presentare denuncia alla procura della Corte dei conti tutti coloro obbligati per Legge a tale adempimento. La segnalazione ricevuta e tutti gli atti connessi e conseguenti sono conservati con modalità tali da garantire massima sicurezza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest ultima individuate e reperibili sul sito istituzionale dell Autorità al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/servizi/modulistica/segnalazionew histleblower Verifica della fondatezza della segnalazione Al responsabile della prevenzione della corruzione compete la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione; a tal fine provvede con imparzialità e riservatezza ad effettuare tutte le opportune attività, compresa 5

l audizione eventuale del segnalante e di altri soggetti coinvolti che possono riferire sui fatti segnalati. Per tali attività, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione dei competenti settori e, all occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Carabinieri, Comando Polizia locale, Agenzia delle Entrate ecc.). Se, a seguito della verifica, la segnalazione risulta fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione provvede a: presentare denuncia all autorità giudiziaria competente; comunicare l esito dell accertamento al Dirigente della struttura di appartenenza dell autore della violazione accertata, qualora quest ultimo sia un suo dipendente, affinchè provveda all adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, compresa l azione disciplinare, in presenza dei relativi presupposti attivare il procedimento disciplinare se la tipologia della violazione, per la natura e rilevanza delle sanzioni disciplinari applicabili, è di competenza dell ufficio procedimenti disciplinari o se la violazione è commessa da un Dirigente. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. A conclusione del procedimento, Il responsabile della prevenzione della corruzione comunica al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa. Il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione. Tutela del segnalante L identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase del procedimento, a partire dal momento dell invio della comunicazione. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 come previsto dall art. 54 bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001. L identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, a meno che il contenuto dell informazione non sia il fondamento, totale o parziale, della contestazione dell illecito. 6

Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare, si basi unicamente sulla segnalazione del dipendente comunale, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest ultimo, ma solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. La eventuale violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento giuridico. Il Dirigente di settore che, ai sensi dell art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche al Responsabile delle prevenzione della corruzione oppure a provvedere direttamente. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il Dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall ordinamento. La comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione non integra gli estremi della violazione dell obbligo di protezione, da parte del Dirigente, dell identità del segnalante. Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di fatti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro. Nei confronti del whistleblower, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione. La tutela trova applicazione quando il comportamento del dipendente che segnala non integri l ipotesi di reato di calunnia, o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell art. 2043 c.c., ovvero sia in buona fede. Non trova, invece, applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell art. 2043 del codice civile. Inoltre l anonimato non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui lo stesso non è opponibile per legge come nell ipotesi di indagini giudiziarie ecc. Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante. 7

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, sotto il profilo disciplinare, l autore della discriminazione. Eventuali azioni discriminatorie poste in essere dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere segnalate direttamente all A.N.A.C. Segnalazione può anche essere fatta all'ispettorato della funzione pubblica che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. Può, altresì, dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. E legittimato ad agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Conclusioni Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente documento configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza delle disposizioni di servizio, a meno che non siano individuabili fattispecie più gravi. La procedura individuata sarà oggetto di verifica al fine di individuare eventuali carenze e necessità di revisione. Le segnalazioni costituiranno, altresì, elementi utili per aggiornare la mappatura dei rischi rilevanti per l identificazione delle aree critiche sulle quali intervenire con opportune misure nell ambito del Piano di prevenzione della corruzione. 8

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle Linee guida del ANAC approvate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e consultabili al seguente link : http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/attivitaautorita/attidellautorita/_a tto?ca=6123 Allegati: A. Nota di approfondimento redatta dal Comandante del Distretto di Polizia locale Vicenza ovest dott. Massimo Parolin B. Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarita ai sensi dell art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 9