CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia)

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CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 9/6/2016 esecutiva il 22/7/2016 Pubblicato all albo pretorio dal 27/6/2016 al 12/7/2016. Revisione n. 01 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/10/2016 divenuta esecutiva in data 19/11/2016

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1. OGGETTO. 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione, da parte dell utenza, dei parcheggi non custoditi gestiti dal Comune di Gardone Val Trompia, per il seguito definito anche solo Comune o Ente, in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l affidamento a terzi delle attività o di parte di esse. 2. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente regolamento sono quelli con sosta ad orario o mediante abbonamento periodico, soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall Amministrazione Comunale. 3. I parcheggi a pagamento presenti sul territorio sono suddivisi in due categorie, a cui si applica una differente disciplina: a) parcheggi su strada; b) parcheggi in struttura. 4. Rientrano nella disciplina del presente regolamento i parcheggi denominati Ospedale, appartenente alla categoria prevista al punto a) del precedente comma e Portici, appartenente alla categoria di cui al punto b). 5. L individuazione e l attivazione di nuove aree di sosta soggette a tariffa avverrà mediante deliberazione della giunta municipale secondo quanto previsto dall art. 7 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 285/1992, per il seguito anche solo codice della strada. 6. Con la deliberazione prevista al comma precedente verrà indicato, altresì, a quale categoria di parcheggio, come individuata ai sensi del precedente comma 3, rientra la nuova area di sosta. ART. 2. NATURA DEI PARCHEGGI. 1. I parcheggi di cui al presente regolamento sono gestiti in economia dall Ente; gli stalli di sosta ivi presenti sono riservati - esclusivamente a veicoli circolanti ed in regola con le norme del codice della strada.

2. L utilizzo degli stalli di sosta non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte del Comune. 3. L Ente non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati. 4. Il Comune non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti ai veicoli parcheggiati. ART. 3. TITOLI DI SOSTA. 1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso di idoneo titolo, che può essere ottenuto: a) a seguito di pagamento di una tariffa oraria (ticket), b) a seguito di pagamento e successivo rilascio di un abbonamento periodico, c) a seguito di esenzione nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento (contrassegno). 2. Il titolo di sosta deve essere esposto, ben visibile, sul cruscotto del veicolo. ART. 4. TARIFFE. 1. Le tariffe nonché gli importi relativi alle diverse tipologie di abbonamento sono stabilite con provvedimento della giunta comunale. 2. La sosta è consentita subordinatamente all esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero all esposizione dell abbonamento o altro contrassegno in corso di validità. ART. 5. ESENZIONI. 1. Sono esonerati dall acquisto del titolo di sosta durante l esercizio delle proprie attività, con esclusione del parcheggio di cui al titolo III, i seguenti mezzi: a) veicoli delle forze di Polizia; b) veicoli di Enti Pubblici in servizio; c) veicoli dei servizi di soccorso e degli istituti di vigilanza; d) veicoli operativi della ASL;

e) veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché gli impianti di pubblica illuminazione; f) veicoli dell Azienda Poste Italiane, per l espletamento dei propri servizi; g) veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all albo regionale e dedite al servizio e all assistenza anziani e disabili; h) veicoli blindati portavalori; i) mezzi del servizio trasporto funebre; j) mezzi di pronto soccorso e pronto intervento. 2. Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso e motivando il provvedimento, ulteriori esenzioni temporanee e/o parziali. 3. I titolari di contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista sul cruscotto del veicolo, sono esentati dal pagamento del ticket nelle aree di sosta a pagamento con tariffa oraria. 4. Il contrassegno per la sosta gratuita si ottiene presentando apposita domanda presso gli uffici Comunali, che esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro trenta giorni dalla richiesta. L amministrazione comunale si riserva di volta in volta, di concedere gratuitamente, su richiesta degli interessati appartenenti alle categorie suindicate, posti auto rientranti nella categoria sosta in abbonamento. 5. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto interno della autovettura. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dal Codice della Strada. 6. Le modifiche all elenco di cui al precedente comma 1 sono di competenza della giunta comunale. TITOLO II OBBLIGHI E DIVIETI ART. 6. VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative: A. classifica e) - ciclomotori delle seguenti categorie definite dall'art. 47 comma 2 del Codice della Strada; a. Categoria L1 (a due ruote) b. Categoria L2 (a tre ruote) c. Categoria L6 (Quadricicli leggeri) B. classifica f) - motoveicoli delle seguenti categorie definite dall'art. 47 comma 2 del Codice della Strada; a. Categoria L3 (a due ruote) b. Categoria L4 (a tre ruote asimmetriche) c. Categoria L5 (a tre ruote simmetriche) d. (Quadricicli non leggeri) C. Classifica g) - autoveicoli delle seguenti categorie definite dall'art. 47 comma 2 del Codice della Strada: a. Categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); b. Categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t); c. Categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t); 2. Le modifiche all elenco dei veicoli di cui al precedente comma 1 sono di competenza della giunta comunale. ART. 7. OBBLIGHI DEGLI UTENTI 1. Gli utenti sono tenuti a:

a. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica; b. mantenere una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose; c. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela; d. ricoverare il mezzo nei posti assegnati rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati; e. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi; f. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito; g. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto; h. custodire con cura le eventuali tessere di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi. In caso di smarrimento o deterioramento è obbligo dell'utente di informare il Comune o eventuale delegato della gestione del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo. Il Comune o suo delegato, verificato in detti casi la permanenza del veicolo, potrà richiedere all'utente un importo maggiore ovvero il corrispettivo del tempo di utilizzo non autorizzato. ART. 8. DIVIETI 1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada: a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto; b. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso; c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi; d. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita; e. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;

f. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio; g. effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio; h. scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio; i. usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio; j. effettuare prove di guida; k. fumare o accendere fuochi negli ambienti dove è espressamente segnalato; l. produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi; m. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori; n. subaffittare il posto auto; o. campeggiare nel parcheggio. ART. 9. OCCUPAZIONE AREE SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO 1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, eventi, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti. TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PARCHEGGIO DENOMINATO PORTICI ART. 10. ABBONAMENTO PERIODICO AL PARCHEGGIO. 1. Il parcheggio dei Portici è un parcheggio cd. in struttura, in cui è ammesso un unico titolo di sosta, l abbonamento periodico. 2. Le tipologie di abbonamento ed il relativo importo sono stabiliti dalla Giunta Comunale. 3. Ad ogni abbonamento annuale e/o stagionale corrisponderà un posto auto identificato.

ART. 11. VEICOLI NON AUTORIZZATI ALLA SOSTA. 1. Non possono accedere al parcheggio i veicoli, anche se rientranti nelle tipologie ammesse ai sensi del precedente art. 5, qualora: a) siano alimentati a GPL e non siano provvisti di idoneo sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 o successivo; b) non rientrino nei seguenti limiti di sagoma: altezza superiore a 2,10 metri; lunghezza superiore a 5,00 metri. 2. La modifica dell elenco dei veicoli non autorizzati alla sosta avverrà mediante deliberazione della giunta comunale. ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 1. La gestione del parcheggio dei Portici comporta il trattamento dei dati personali degli utenti che sottoscrivono un abbonamento. 2. Il trattamento dei predetti dati verrà effettuato, dal Comune di Gardone Val Trompia, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il conferimento dei dati da parte degli utenti abbonati, peraltro, è necessario per l assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 4. I dati saranno utilizzati dall Ente solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità sopra indicate. 5. Per i trattamenti effettuati dal Comune, il titolare è la stessa amministrazione, mentre il responsabile del trattamento è il responsabile dell area polizia locale. TITOLO IV VIGILANZA E RESPONSABILITA ART. 13. RESPONSABILITA PER DANNI.

1. Con il ritiro della ricevuta e/o la presentazione della domanda di abbonamento e/o a seguito l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa all'entrata dei parcheggi. 2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori. 3. In ogni caso il pagamento o il ritiro del biglietto, come pure il rilascio dell'abbonamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto. 4. Gli utenti sono pertanto tenuti alla verifica dell effettiva disponibilità del posteggio. ART. 14. VIGILANZA. 1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati. 2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni 6 in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese. ART. 15. RIMOZIONE VEICOLI. 1. Il Comune, in caso di violazione del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale utilizzo del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa. 2. Tale rimozione verrà effettuata con spese ed a rischio dell utente. ART. 16. SANZIONI. 1. In caso di violazione del disposto dell art. 8 del presente regolamento, ed in caso di omesso o parziale pagamento, verranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada o da altre leggi e/o regolamenti vigenti. TITOLO V

NORME DI CHIUSURA ART. 17. CONDIZIONI GENERALI. 1. Con il ritiro del ticket e/o del contrassegno, così come con la presentazione della domanda di abbonamento l utente accetta tutte le norme e condizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Copia del presente regolamento deve essere affissa e resa ben visibile all entrata del parcheggio. ART. 18. NORMA DI RINVIO. 1. Per quanto non previsto o richiamato nel presente regolamento si fa riferimento al codice della strada ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi già adottati in materia con lo stesso non incompatibili. ART. 19. ENTRATA IN VIGORE. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta terminato il periodo di pubblicazione all albo pretorio.