Allegato 24 /05 (PAT) CROCE ROSSA ITALIANA CONVERSIONI PATENTI RILASCIATE DALLE FORZE ARMATE E DA ALTRI CORPI ED ENTI DELLO STATO TABELLE DI EQUIPOLLENZA ( 1 ) sono convertibili le patenti rilasciate dalle Forze armate e dagli altri Corpi dello Stato previsti dall articolo 138 CDS, compresi nel seguente elenco: Ministero della Difesa FF.AA. (compresa Arma dei Carabinieri e Capitaneria di Porto) Ministero dell'interno - Polizia di Stato Ministero dell'interno - Corpo nazionale Vigili del Fuoco Ministero delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza Ministero di Grazia e Giustizia - Corpo di Polizia Penitenziaria Corpo Forestale dello Stato Province autonome di Trento e Bolzano Dipartimento della Protezione Civile ( 1 ) L'articolo 138 del Codice della Strada prevede la possibilità di convertire in patenti civili i documenti di guida rilasciati dalle Forze Armate e da altri Corpi, espressamente indicati nel medesimo articolo. Anche la nuova normativa di rilascio della patente C.R.I., per il principio di reciprocità e di snellimento delle procedure burocratiche dell Ente, prevede che molte delle categorie di patente delle FF.AA. e assimilati (ad eccezione della patente Tipo 5 e 5b), possano essere equamente riconosciute e convertite in corrispondenti categorie di patente C.R.I. Di seguito, vengono riportate le tabelle di equipollenza fra i documenti di guida rilasciati dagli Enti autorizzati, la patente civile e la patente C.R.I. e, laddove conosciuto, viene indicato il riferimento alla circolare ministeriale con la quale è stata fornita la tabella di equipollenza ed altre prescrizioni particolari relative alla conversione in patente civile. OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 1 di 11
Ministero della Difesa - FF.AA. Arma dei Carabinieri (Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C. prot. n. 2613/4639 M - D.C. IV n. B027 del 27.3.1995) PATENTE MILITARE FF.AA. e CC. Mod. 1 VEICOLI FF.AA. motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero (due con side-car) oltre al conducente e massa totale fino a Kg 1.300; autoveicoli non adibiti al trasporto di persone oltre al conducente e per impieghi anche speciali (quali motocarrelli da montagna, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, autospazzatrici, ecc...), comunque con massa totale fino a Kg 1.300; Mod. 2 autoveicoli con massa totale fino a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 9 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di un rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comunque limitate all'80% della massa totale del veicolo trainante; la somma della massa del veicolo e del rimorchio non dovrà eccedere Kg 3.500; motoveicoli ed autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 1, escluse ambulanze, con massa totale fino a Kg 3.500; Mod. 3 autoveicoli con massa totale superiore a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 20 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa; autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 2 (escluso autobus); Mod. 4 autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comprese ambulanze. Mod. 5/A Mod. 5/B Mod. 5/C autoveicoli compresi nel Mod. 2 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000; autoveicoli compresi nel Mod. 3 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi anche autoarticolati ed autosnodati; autoveicoli compresi nel Mod. 4 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi autoarticolati ed autosnodati per trasporto persone; OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 2 di 11
Mod. 6/A Mod. 6/B autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi; autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio; Tipo 9 Tipo 9 Mod. 6/C natanti ad uso dei reparti del Genio; Mod. 7 locomotori, su binari di scalo delle stazioni della Soc. FS e/o su raccordi ferroviari militari. OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 3 di 11
Ministero dell'interno - Polizia di Stato ( 2 ) PATENTE DI 1 GRADO ( 3 ) CERTIFICATI ABILITAZ. P.S. VEICOLI POLIZIA 1 Motoveicoli 2/B autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t, anche se trainanti rimorchio leggero 2 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero PATENTE DI 2 GRADO ( 4 ) CERTIFICATI ABILITAZ. P.S. VEICOLI POLIZIA 1 Motoveicoli 2 autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori ed autobus anche se trainanti un rimorchio leggero 3 veicoli di cui al certificato n. 2 quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati 4 Autoblindo (2) I certificati di abilitazione della Polizia di Stato sono di due tipi, aventi il medesimo formato di 75 x 115 mm. ( 3 ) 1 grado, per conducenti ausiliari, con copertina di tela verde, comprendente due certificati di abilitazione, 1 e 2, rilasciata a seguito di corsi svolti presso le scuole Allievi Guardie di P.S. e di esami superati al termine dell'anno di scuola; il certificato di tipo 2/B viene realizzato mediante modifica del modello 2, facendo seguire il 2 da una barra e dalla lettera B ed aggiungendo, con apposito timbro, la dicitura: "vale fino a 3,51"; ( 4 ) 2 grado, per conducenti consegnatari, già in possesso della patente di 1 grado, con copertina di tela rossa, comprendente quattro certificati di abilitazione, dall'1 al 4, rilasciata dopo il superamento di appositi corsi di specializzazione della durata di sei mesi svolti presso speciali centri di addestramento. I certificati n 3 e 4 possono essere conseguiti, dopo un ulteriore corso di perfezionamento, soltanto da elementi che siano già in possesso del certificato n. 2. OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 4 di 11
Ministero dell'interno - Corpo nazionale Vigili del Fuoco PATENTE C.N.V.F. (MOD. VF1) 1^ 2^ 3^ 4^ VEICOLI C.N.V.F. Modello abolito Modello abolito Modello abolito Modello abolito PATENTE C.N.V.F. (MOD. VF1 MEC) 1^ 2^ 3^ 4^ VEICOLI C.N.V.F. Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (peso non superiore a 0,75 t) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; non abilita alla condotta di veicoli in servizio di soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari acustico ed ottico inseriti; Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1^ in servizio di soccorso; macchine operatrici; Motocicli, autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1^ e 2^ in servizio di soccorso; Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1^, 2^ e 3^ categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, altri autoarticolati, quelli di categoria 1^, 2^, 3^ e 4^ in servizio di soccorso. Tipo 9 Tipo 9 OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 5 di 11
Ministero delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza MODELLO G.D.F. VEICOLI G.D.F. 1/A Motocicli 1/B Motocarri 2/A autovetture, autocarri comuni di portata inferiore a 20 quintali e derivati, a trazione semplice con un solo asse motore 2/B autovetture da inseguimento Non convertibile 3 di riserva ----- 4/A autocarri di portata superiore a 20 quintali con o senza rimorchio (*) 4/B automezzi a trazione totale 4/C autobus da 10 a 15 posti 4/D autobus oltre 15 posti 5 istruttore di scuola guida ----- (*) Viene rilasciata la patente se l'abilitazione è "con rimorchio. OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 6 di 11
Corpo Forestale dello Stato CAT. IDON. C.F.S. AUTOVEICOLI VEICOLI C.F.S. I motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg II autovetture e autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg anche se trainanti un rimorchio leggero, motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg III IV autocarri e autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg e trattori stradali anche se trainanti un rimorchio leggero autobus di qualsiasi tipo, autosnodati, autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg trainanti rimorchi pesanti CAT. IDON. C.F.S. MACCHINE AGRICOLE VEICOLI C.F.S. I macchine agricole Tipo 9 II Carrelli Tipo 9 IlI macchine operatrici Tipo 9 OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 8 di 11
Province autonome di Trento e Bolzano PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PATENTE DI SERVIZIO Prov. Aut. Trento 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Motoveicoli, macchine operatrici non eccezionali, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1), (2) Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali. Sono esclusi i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di 3^ categoria. (1) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1) Autoveicoli appartenenti alla 1^, 2^, 3^ categoria per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (3) Imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv, per la navigazione fino alla distanza di 12 miglia marine dalla costa. (1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 1,6 ton. (2) E ammesso il traino di un rimorchio non leggero la cui massa complessiva non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante, se la massa complessiva a pieno carico dei due veicoli non è superiore a 3,5 ton. (3) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della 3^ categoria, oppure, nel caso degli altri autoarticolati, se il conducente ha la patente di 2^ categoria OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 9 di 11
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE PATENTE DI SERVIZIO Prov. Aut. bolzano VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO I Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1) II III IV Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1) Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2) V Imbarcazioni a motore di lunghezza fino a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi, o a 1.000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw. Valida per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa. (1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg. (2) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se abilitato alla categoria II. OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 10 di 11
Dipartimento della Protezione Civile PATENTE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A B VEICOLI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE C D E OFM art. 58 comma 7 Reg. Allegato 24 (PAT) al Testo Unico O.C. n 261/05 del 17.05.2005 Pagina 11 di 11