Controllo degli impianti di combustione alimentati con olio e gas nel Cantone dei Grigioni LW001i Direttiva
1 Sommario 1 Sommario 1 2 Obiettivo 1 3 Basi legali 1 4 Campo di validità della Direttiva 2 5 Ciclo di controllo e mandato di controllo 2 6 Termini per il risanamento 2 7 Strumenti di misura 3 8 Questioni concernenti il personale 3 9 Amministrazione 4 Allegato 1 Diagramma per controlli con contestazioni 5 Allegato 2 Tabella dei termini concessi per il risanamento 6 2 Obiettivo La Direttiva concretizza lo svolgimento del controllo degli impianti a combustione nell ottica amministrativa, tecnica e del personale addetto. Il controllo degli impianti a combustione si propone di garantire la gestione esente da sostanze nocive ed economica degli impianti alimentati con olio combustibile extra leggero oppure con gas e quindi serve alla lotta contro l inquinamento atmosferico e alla riduzione del consumo energetico. 3 Basi legali 1) Legge federale sulla protezione dell ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (RS 814.01) 2) Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985 (RS 814.318.142.1) 3) Legge cantonale sulla protezione dell ambiente (LCPAmb) del 2 dicembre 2001 (RS 820.100) 4) Ordinanza cantonale sulla protezione dell ambiente (OCPAmb) del 13 agosto 2002 (RS 820.110) 5) Raccomandazioni del 1 settembre 2005 dell UFAM (ex UFAFP) per la misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero o con gas (http://www.bafu.admin.ch/servizi/pubblicazioni/006649) 6) Raccomandazioni del 15 dicembre 1989 dell UFAM (ex UFAFP) concernenti l altezza minima dei camini sui tetti (http:www.bafu/admin.ch/aria/00632) 7) Ordinanza del DFGP del 22 aprile 2011 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC) (RS 941.210.3) 1.15 / 4584
4 Campo di validità della Direttiva Gli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero oppure con gas e aventi una potenza termica fino a 1'000 kv, sono assoggettati all obbligo di controllo ai sensi dell art. 13 cpv. 3 OIAt 2). Gli impianti la cui combustione presenta una potenza termica di oltre 350 kw, sono inoltre assoggettati a una misurazione di collaudo da parte dell UNA. Detti impianti devono essere segnalati all UNA prima della loro installazione tramite il modulo dichiarazione delle emissioni (art. 12 OIAt, art. 13 LCPAmb). 5 Ciclo di controllo e mandato di controllo 5.1 Gli impianti a combustione giusta l art. 13 cpv. 3 OIAt di regola devono essere esaminati per lo meno ogni due anni ad opera di un controllore ufficiale (CU). I Comuni hanno il diritto di introdurre un ciclo di controllo più breve. 5.2 Il controllo ufficiale degli impianti a combustione può essere effettuato soltanto durante il periodo di riscaldamento. In casi eccezionali gli impianti che producono acqua calda (acqua industriale) possono essere esaminati anche al di fuori di tale periodo. 5.3 Le misurazioni degli impianti di combustione devono attenersi alle Raccomandazioni dell UFAM sulle misurazioni dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero oppure con gas. 5) 5.4 Per la valutazione dei dati di misura ricavati in sede di controllo degli impianti alimentati con olio extra leggero sono determinanti i valori limite indicati nell Allegato 3 dalle cifre 411 fino a 414 OIAt e quelli degli impianti alimentati con gas giusta l Allegato 3 cifre da 61 a 63 OIAt. 6 Termini di risanamento 6.1 Tutti gli impianti a combustione contestati devono essere risistemati. A tal fine si devono osservare i termini di risanamento stabiliti nell Allegato 2 della presente Direttiva. 6.2 Dopo che siano stati eliminati i guasti oppure risulti portato a termine il risanamento, occorre effettuare un esame supplementare. Se tale controllo viene eseguito da uno specialista, il CU assume i risultati della misura e non effettua ulteriori controlli. Il CU deve inoltrare i risultati all UNA. Se entro il termine di regolazione stabilito i risultati ottenuti dallo specialista d assistenza tecnica non sono disponibili, il CU ha l obbligo di effettuare i rispettivi accertamenti e di eseguire di persona il controllo supplementare o di stabilire un termine di risanamento. Detto modo di procedere vale per i controlli supplementari degli impianti a combustione contestati con una potenza termica fino a 1'000 kw, i quali sono assoggettati al controllo periodico della combustione. Esso non fa stato invece per i controlli supplementari degli impianti a combustione nuovi con una potenza termica superiore ai 350 kw che non hanno superato il collaudo ufficiale. L UNA effettuerà una nuova misurazione di collaudo di tali impianti, dopo che questi saranno stati sistemati adeguatamente. pagina 2
6.3 L annullamento dei termini di risanamento è in via di massima possibile soltanto in seguito a misurazioni effettuate dal CU. Se un impianto durante diversi anni rispetta o non rispetta alternativamente i valori limite preventivi delle emissioni, l autorità decide sul caso singolo. Se si dovesse stabilire un nuovo termine di risanamento i termini fissati in precedenza dovranno essere considerati debitamente. 7 Strumenti di misura 7.1 Sono ammessi soltanto gli strumenti di misura che rispondono alle riconosciute regole della tecnica di misurazione. Sono considerati tali: gli strumenti di misura la cui concezione è stata esaminata dall Ufficio federale di metrologia (METAS) e che sono ammessi per le entità di misura da definire (computer di misurazione). 7.2 Altri strumenti di misura che non rispondono alle esigenze di cui alla cifra 7.1, non possono essere impiegati per il controllo ufficiale delle combustioni. 7.3 Ogni strumento di misura rispondente alla cifra 7.1 deve essere revisionato entro gli intervalli d esame prescritti e in seguito controllato (tarato) da un laboratorio riconosciuto dal METAS. 7.4 L UNA esamina tramite i gas di riferimento prescritti dalla OMGC 7) gli strumenti di misura impiegati dal CU durante il periodo di riscaldamento. I CU come gli specialisti d assistenza tecnica, capaci di effettuare i controlli supplementari, hanno l obbligo di assistere a detti esami periodici. 7.5 Gli strumenti di misura che non hanno superato il controllo ufficiale dell UNA, non possono più essere usati per il controllo ufficiale e anche per i controlli supplementari delle combustioni. Essi devono essere sostituiti o revisionati. L UNA deve essere informato in merito alla scelta definitiva. 8 Questioni concernenti il personale 8.1 I Comuni scelgono il CU d intesa e su proposta dell UNA. 8.2 Il CU deve essere una persona indipendente dall industria dei bruciatori e delle caldaie. 8.3 Il CU dovrebbe aver superato l apposito esame professionale di CU riconosciuto dall Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conseguendo l apposito diploma federale. 8.4 Viene ammesso come CU soltanto uno specialista in possesso di un attestato comprovante la sua formazione tecnica o artigianale e che s impegna a sostenere entro due anni l esame professionale di CU riconosciuto dall UFFT (Allegato 2 Racomandazioni per la misurazione degli impianti a combustione). 5) 8.5 Ogni CU ha l obbligo di frequentare le giornate d informazione oppure i corsi riconosciuti d introduzione o di ulteriore formazione organizzati o proposti dall UNA. 8.6 Il CU è sottoposto alla vigilanza dell UNA. La mancata osservanza della presente Direttiva da parte del CU verrebbe segnalata al Comune interessato. In caso di recidiva verrà proposto di disdire il relativo contratto. 8.7 Gli intervalli tra una misurazione e l altra, in particolare l inizio e la fine dell attività nel periodo corrente, vengono comunicati dal CU all UNA per iscritto sotto forma di un biglietto d avviso oppure per e-mail. pagina 3
8.8 Il mancato inizio di controllo degli impianti di combustione oppure la sua prolungata interruzione devono essere segnalati all UNA (p.es. causa malattia / incidente). 8.9 L impiego di persone ausiliari per svolgere il controllo della combustione è subordinata al consenso dell UNA. 9 Amministrazione 9.1 Il Comune d intesa con il CU fissa bilateralmente la tariffa per le tasse e l incasso dell importo da versare per il controllo degli impianti a combustione. 9.2 Il controllo degli impianti a combustione deve essere organizzato ed effettuato in conformità alle prescrizioni dell UNA. 9.3 I filtri in carta e i dati di misura stampati devono essere custoditi fino alla prossima misurazione (presso l impianto o il CU). 9.4 I dati delle misure degli impianti controllati devono essere registrati dal CU nel giro di una settimana nel programma interattivo dell UNA Vulcanus. I CU che amministrano questi dati in un altro programma elettronico li devono inserire nel Vulcanus almeno una volta al mese (possibilmente entro la fine di un mese). Altri programmi elettronici devono rispettare le esigenze del programma ANU. 9.5 Per il resoconto finale annuo tutti i dati degli impianti misurati devono essere registrati nel programma Vulcanus entro la fine del periodo di riscaldamento. Entro il 30 giugno di ogni anno si esegue la memorizzazione di tutti i dati relativi alla stagione interessata. 9.6 Per ogni impianto a combustione si deve compilare una cartella di controllo da appendere nel locale di riscaldamento in modo ben visibile. I dati delle misurazioni ufficiali, vale a dire le due misurazioni singole per ogni regime d esercizio, devono essere registrati ogni volta nella cartella di controllo. (Raccomandazioni per la misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero o con gas dell UFAM, cifra 42 Numero delle singole misurazioni; per ogni regime d'esercizio da controllare devono essere effettuate almeno due misurazioni). 9.7 L UNA redige il resoconto annuale sul controllo della combustione. La presente e riveduta Direttiva sostituisce quella del settembre 2009. Ufficio per la natura e l ambiente Capoufficio: R. Fehr pagina 4
Allegato 1 Diagramma per controlli con contestazioni Controllo ufficiale degli impianti a combustione (ogni 2 anni) Contestazione e consulenza da parte del controllore ufficiale (CU) No Sì, a lungo temine Sì, 30 giorni Sistemazione possibile solo con notevoli investimenti Regolazione possibile entro 30 giorni senza notevoli investimenti In caso di particelle d olio non combuste completamente, regolazione entro 30 giorni, evtl. con 2 o 3 controlli supplementari Nessuna notifica al CU Richiesta da parte CU, risposta Sì Notifica al CU da parte della ditta specializzata (carta blu). Regolazione riuscita: Controllo supplementare i. O. No Regolazione non riuscita CU stabilisce il termine di risanamento necessario Lettera d esecuzione al proprietario da parte del CU. Copia all UNA. Annullare il termine di risanamento in seguito al cambiamento del bruciatore, nuovo impianto o modifica combustibile (olio ecologico) Dopo la regolazione i valori misurati devono essere plausibili Lettera d esecuzione al proprietario da parte del CU. Copia all UNA. pagina 5
Allegato 2 Tabella dei termini concessi per il risanamento pagina 6
Editore Amt für Natur und Umwelt Uffi zi per la natira e l ambient Uffi cio per la natura e l ambiente Indirizzo d ordinazione Uffi cio per la natura e l ambiente Gürtelstrasse 89 7001 Coira Telefono: 081 257 29 46 Telefax: 081 257 21 54 email: info@anu.gr.ch www.anu.gr.ch Data settembre 2012 Controllo degli impianti di combustione alimentati con olio e gas nel Cantone dei Grigioni Direttiva