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COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE SINGOLE, ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI Legge 7 agosto 1990, n. 241 Adottato con Deliberazione Consiliare n. 143 del 17 dicembre 1991 (Ravvisata legittima dal C.C.C. nella seduta del 15.01.1992, n. 30333) Ripubblicato all Albo Pretorio dal 03.02.1992 al 17.02.1992 Integrato con Deliberazione Consiglio Comunale 28.10.1997, n. 98 (art. 13 c. 2bis e 2ter) Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale 21.02.2007 n. 21 (art. 12) Integrato con Deliberazione Consiglio Comunale 07.03.2013 n. 8 (art. 13 bis)

PARTE I Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) Ai sensi dell articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell articolo 32 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere nell ambito socioassistenziale ed in quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 32 dello Statuto. Articolo 2 (Articolazione delle iniziative) 1. L attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili in materia, si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento: a) socio-assistenziale; b) culturale; c) ricreativo-sportivo; d) turistico-ambientale; e) attività promosse da associazioni e comitati di partecipazione. 2. La natura dell intervento richiesto dai soggetti beneficiari verrà oggettivamente individuata sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo, tenuto conto dei criteri disciplinati ciascun ambito di intervento. Articolo 3 (Interventi socio-assistenziali) 1. L ambito di intervento è segnato principalmente dall esigenza di compensare le forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione. 2. In particolare gli interventi potranno riguardare: a) l assistenza rivolta all infanzia, ai minori e agli anziani; b) l incentivazione dell organizzazione di attività rivolte agli anziani; c) il concorso nelle spese di impianto o di gestione di attrezzature ed attività rivolte agli anziani; d) l assistenza agli inabili ed ai soggetti portatori di handicap; e) le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonché le attività di reinserimento degli ex detenuti; f) l assistenza a persone o famiglie in precarie situazioni economiche e sociali; g) sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento degli studi. 3. Per l attuazione dei propri obbiettivi l Amministrazione sosterrà prioritariamente l azione di organismi pubblici e privati operanti nel settore senza scopo di lucro, nonché le iniziative di volontariato dei soggetti privati singoli o associati. 4. Il presente articolo è integrato con quanto forma oggetto dei Regolamenti Assistenziali adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 21 aprile 1989 (C.P.C. 19/6/89, nn. 35352/61451) e n. 69 del 21 aprile 1989 (C.P.C. 19/6/89 nn. 35288/61452).

Articolo 4 (Interventi culturali) 1. Tra gli interventi volti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative, promosse dalle scuole, da enti pubblici e privati, associazioni e comitati, saranno particolarmente considerati: a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alle scuole presenti sul territorio promosse dall Amministrazione Scolastica o altri organismi del settore; b) attività di valorizzazione dei beni e delle tradizioni artistiche, storiche, culturali, sociali e linguistiche presenti nella comunità locale; c) sviluppo delle iniziative rivolte allo scambio culturale tra i giovani anche appartenenti ad altre comunità nazionali o straniere; d) organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico, economico e sociale. Articolo 5 (Interventi nel settore ricreativo e sportivo) 1. L Amministrazione Comunale persegue la valorizzazione, l incentivazione delle attività ricreative e sportive organizzate da associazioni o gruppi amatoriali, con particolare attenzione ai settori dilettantistico e giovanile. Articolo 6 (Interventi nel settore turistico-ambientale) 1. L Amministrazione Comunale persegue la valorizzazione e l incentivazione delle risorse turistico-ambientali promuovendo la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti sul territorio comunale, sostenendo in particolare le seguenti iniziative: a) organizzazione di fiere, mostre, mercati, a carattere locale; b) promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici; c) valorizzazione delle iniziative della Pro-Loco e di altre associazioni volontarie finalizzate allo sviluppo ed al rilancio del territorio e delle risorse produttive locali; d) iniziative di associazioni, comitati ed altri organismi rivolta alla protezione e valorizzazione della natura e dell ambiente. Articolo 7 (Attività per la partecipazione) 1. L Amministrazione Comunale promuove e valorizza l attività di associazioni e comitati di partecipazione tesi ad esprimere e rappresentare le esigenze specifiche dei borghi, delle ville, delle frazioni o specifiche problematiche legate alla vita, alle tradizioni ed agli interessi della comunità.

Articolo 8 (Altri interventi) 1. Per gli interventi non considerati dai precedenti articoli, la Giunta Comunale potrà, di volta in volta, valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali dell Amministrazione, nonché in relazione alle esigenze del territorio e della popolazione. Articolo 9 (Patrocinio) 1. L Amministrazione Comunale potrà partecipare alle iniziative di particolare rilievo, intervenendo anche con proprie targhe, coppe, trofei, ecc. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dal Comune. Articolo 10 (Uso del patrimonio comunale) 1. L Amministrazione Comunale potrà concedere in uso o in comodato parte dei beni facenti parte del proprio patrimonio ad associazioni o società non aventi fini di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento. PARTE II CRITERI E PROCEDURE Articolo 11 (Modalità di richiesta) 1. I soggetti interessati, salvo quanto previsto dal Regolamento Assistenziale per l Erogazione di Contributi Economici, dovranno proporre all Amministrazione Comunale, per iscritto ed entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, domanda per l ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, precisando e presentando: a) i dati anagrafici e fiscali del richiedente; b) una relazione dettagliata ed analitica dell intervento o dell iniziativa proposta; c) il piano finanziario dell intervento; d) lo Statuto, l atto costitutivo, la dichiarazione dei redditi, il bilancio dell ultimo esercizio, il consuntivo ed il programma annuale di attività se si tratta di persone giuridiche o associazioni. Nella domanda si dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità eventuali altri contributi usufruiti o da usufruire allo stesso titolo da parte di altri enti pubblici. Articolo 12 (Procedimento) 1. Per ciascun Esercizio Finanziario il Consiglio Comunale, sulla base delle prevedibili esigenze, predispone un programma di interventi iscrivendo a Bilancio le somme che intende destinare agli stessi. 2. L istruttoria delle domande terrà conto: a) delle finalità e della consistenza delle iniziative;

b) dell eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani, ecc.); c) dei costi dell iniziativa o dell attività in rapporto sia alle precedenti lettere a) e b), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento; d) della rispondenza agli interessi pubblici; e) della compatibilità con i programmi dell Amministrazione; f) dell esame dei risultati di eventuali precedenti analoghe esperienze. 3. La Giunta Comunale, ultimata l istruttoria delle domande pervenute, provvede alla concessione delle provvidenze, utilizzando non più del 90% delle dotazioni stabilite dal Consiglio. (modificato con deliberazione C.C. n.21/2007) 4. Le relative operazioni devono essere concluse entro un mese dal ricevimento del provvedimento di approvazione del Bilancio. 5. Le aliquote come sopra accantonate vengono destinate al soddisfacimento delle richieste prodotte nel corso dell anno. 6. L Amministrazione provvederà altresì a comunicare per iscritto agli interessati le ragioni del mancato accoglimento delle loro domande. Articolo 13 (Misure dei benefici) 1. La misura dell assegnazione non potrà comunque superare il 75% del costo preventivato dell intervento. 2. L erogazione avviene, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di assegnazione, mediante un anticipo del 50% e con il saldo definitivo ad avvenuta presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute ed in base all effettiva consistenza delle medesime. 2 bis. Le associazioni dotate di statuto e di organo di revisione presenteranno, nel termine di cui al comma 2, una dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta anche dall organo di revisione, che il contributo concesso è stato utilizzato nel rispetto del Regolamento comunale, dello statuto, della causa e delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione. (Integrato con deliberazione C.C. n. 98/1997) 2 ter. Le associazioni, i comitati, i gruppi, le persone singole, comunque non dotati di statuti o di organi di revisione, rendiconteranno nel dettaglio le modalità di utilizzo del beneficio, presentando il conto anche degli eventuali proventi relativi alle iniziative, con sottoscrizione da parte del beneficiario o di almeno tre beneficiari se il contributo è stato concesso ad associazione. (Integrato con deliberazione C.C. n. 98/1997) 3. L Amministrazione Comunale potrà anche consentire, ai soggetti di cui all articolo 32 dello Statuto Comunale, l uso a tempo determinato agli interessati di terreni, locali, attrezzature e strumenti del proprio patrimonio, definendo apposita convenzione secondo l oggetto e le finalità dell iniziativa, determinando le modalità di utilizzo e restando sollevata da qualsiasi responsabilità verso i terzi. Articolo 13 bis (Utilizzo di servizi, immobili, strutture e beni) (Inserito con deliberazione C.C. n. 8/2013) 1. L utilizzo gratuito o agevolato di servizi, beni, locali, impianti, immobili o strutture di proprietà comunale concesso ad enti od associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Tali vantaggi o benefici sono quantificati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall Amministrazione Comunale. 3. La somma risultante deve essere chiaramente indicata negli atti di concessione ed il relativo importo comunicato ai beneficiari ed inserito nell albo dei beneficiari istituito ai sensi del D.P.R. 7.4.2000, n. 118. Articolo 14 (Entrata in vigore e pubblicità del presente Regolamento) 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti. 2. Entro i dieci giorni successivi all entrata in vigore del presente Regolamento, dell adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. 3. Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l Ufficio di Segreteria e presso la Biblioteca Comunale.