DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO Il Diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di commercio. PER L ANNO 2012 Il D. Lgs. n. 23/2010 ha introdotto alcune modifiche in materia di diritto annuale: Le imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria versano il diritto annuale in misura fissa e non in base al fatturato; I soggetti iscritti nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), a partire dall anno 2011, sono tenuti al versamento del diritto annuale per la sola sede in misura fissa; Le società semplici, agricole e non, e le società tra avvocati non saranno più tenute al versamento del diritto in misura fissa, ma in base al fatturato (dichiarazione IRAP). Tuttavia con il decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l anno 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha definito, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio. Soggetti obbligati al pagamento Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel REGISTRO DELLE IMPRESE, e a partire dal 01.01.2012 tutti coloro che sono iscritti nel REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO, nonché tutte le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo nel corso dell anno di riferimento. L importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata dell iscrizione dell anno. Sono inoltre obbligati al pagamento del diritto annuale: Società inattive dalla costituzione Società in liquidazione o in scioglimento Società o Imprese individuali che hanno cessato o sospeso l attività
Società o Imprese individuali cessate nel corso dell anno le unità locali di imprese estere Soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo UNITA LOCALI Le imprese che esercitano l attività anche tramite unità locali sono tenute a pagare alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l unità locale, per ciascuna unità, un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede. Soggetti esonerati dal pagamento Le imprese individuali che hanno cessato la loro attività nel 2011 e che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2012. Le Società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2011 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2012. Le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa. Le Cooperative sciolte nel 2011 da parte dell Autorità governativa ai sensi dell art. 2544 c.c. Sono esonerati dal versamento del diritto annuale le unità locali di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo TRASFERIMENTO Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella cui provincia era ubicata quella sede al 1 gennaio dell anno di riferimento, o comunque alla data di costituzione dell impresa, se successiva al 1 gennaio di quell anno. CESSIONE D AZIENDA Il deposito dell atto stesso eseguito dal notaio non produce la cancellazione d ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti istanza di cancellazione dal registro delle Imprese. Il cedente è pertanto tenuto al pagamento del diritto annuale dovuto fino all anno di presentazione dell istanza di cancellazione nonostante il soggetto subentrante si sia regolarmente iscritto ed è tenuto al pagamento del diritto annuale per l impresa acquisita tramite lo stesso atto notarile.
Le scadenze Per le imprese già iscritte al primo gennaio dell anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per l anno 2012 la scadenza è il 16 GIUGNO con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine (16 LUGLIO) applicando una maggiorazione dello 0.40%, anche in caso di compensazione con altri tributi o contributi (Decreto 54 del 27.1.2005). Per le imprese o unità locali che si iscrivono in corso d anno, il versamento deve essere invece effettuato al momento dell iscrizione, oppure nei trenta giorni successivo alla domanda di iscrizione con mod. F24. Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l anno solare il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine a mesi dalla chiusura dell esercizio, devono versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento del diritto va eseguito esclusivamente tramite MOD. F 24 TELEMATICO. Questa Procedura consente ai contribuenti di usufruire della possibilità di compensare, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi e contributi. COME SI COMPILA IL MOD. F24 Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI, l impresa è tenuta ad indicare: CODICE ENTE (sigla provincia della Camera di Commercio alla quale è indirizzato il pagamento) CODICE TRIBUTO (cod. 3850) ANNO (indicare con quattro cifre l anno cui si riferisce il pagamento) IMPORTI A DEBITO VERSATI (importo del diritto annuale) LE IMPRESE CHE ESERCITANO L ATTIVITÀ IN PIÙ PROVINCE DEVONO INDICARE DISTINTAMENTE GLI IMPORTI DOVUTI A CIASCUNA CAMERA DI COMMERCIO E I RELATIVI CODICI DI RIFERIMENTO. COME COMPILARE IL MODELLO F24 Sezione modello F24 da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Il codice e utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare - Riferimento Normativo: Risoluzione 46/E del 10/04/2001 ESEMPIO 1: importo da versare I dati proposti nell esempio sono solo a titolo esemplificativo Importo: 200,00 Euro Anno di imposta: 2012 Provincia competente per l imposta : RM SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI codice ente/ codice comune Ravv Imm var Acc Saldo num immob codice tributo rateazione/ mese rif. anno di riferimento importi a debito versati (1) RM (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3850 (8) (9) 2012 (10) 200,00 (11) importi a credito compensati Detrazione (15) SALDO (G - H) TOTALE G (12) H (13) (14) Campi del modello F24 come compilare il campo (1) codice ente/codice comune: sigla della provincia (Tabella Province), nell'esempio RM (2) ravv.: non compilare (3) immob. variati: non compilare (4) acc.: non compilare (5) saldo: non compilare (6) numero immobili: non compilare (7) codice tributo: indicare 3850 (8) rateazione/mese rif: non compilare (9) anno di riferimento: Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell esempio 2012 (10) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell esempio 200,00 (11) importi a credito compensati: non compilare (12) TOTALE G: somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali (13) TOTALE H: somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi a credito (14) SALDO (G-H): indicare il saldo (TOTALE G - TOTALE H) (15) detrazione: non compilare
IMPORTI DOVUTI PER L ANNO 2012 SOGGETTI ISCRITTI AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: TIPO DI IMPRESA Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo - REA SEDE UNITA LOCALE 30,00 Non dovuto SOGGETTI ISCRITTI -NELLA SEZIONE SPECIALE: Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione Speciale del registro delle imprese, (piccoli imprenditori individuali, artigiani, imprenditori agricoli, società semplici, società tra avvocati, il diritto annuale è dovuto nella misura sotto riportata: TIPO DI IMPRESA SEDE Imprese individuali 88,00 Società semplice agricola * 100,00 Soc. semplici non agricole * 200,00 Soc. di cui al comma 2 art. 16 d.lgs 2-2-01 n. 96 * 200,00 * REGIME TRANSITORIO 2011 SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE ORDINARIA Dal 2008 tutte le imprese iscritte o annotate nella SEZIONE ORDINARIA del Registro delle Imprese (grandi imprenditori individuali, cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali) DEVONO CALCOLARE il diritto dovuto con riferimento al fatturato (valori contabili ai fini IRAP) dell anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando alla misura fissa gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (fino a raggiungere lo scaglione nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall impresa)
L importo cosi ottenuto va arrotondato all unita di euro. TIPO DI IMPRESA SEDE Imprese individuali Consorzi Cooperative GEIE S,N.C. SAS Società di capitali Con scaglione di fatturato da 0 a 100.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 100.000,01 e fino a 250.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 250.000,01 e fino a 500.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 500.000,01 e fino a 1.000.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 1.000.000,01 e fino a 10.000.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 10.000.000,01 e fino a 35.000.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 35.000.000,01 e fino a 50.000.000,00 Con scaglione di fatturato oltre 50.000.000,01 200,00 0,015% 0,013% 0,010% 0,009% 0,005% 0,003% 0,001% fino ad un max di 40.000,00 Le imprese che esercitano l attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00. LE UNITA LOCALI E LE SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL ESTERO DEVONO VERSARE PER CIASCUNA DI ESSE UN DIRITTO ANNUALE PARI AD 110,00 MAGGIORAZIONI
Le C.C.I.A.A. possono deliberare un aumento degli importi, stabiliti per decreto a livello nazionale, fino al 20%. Solo nel caso in cui la C.C.I.A.A. abbia deliberato l applicazione della maggiorazione, fino al 20% del diritto dovuto, l importo dovrà essere maggiorato della percentuale indicata. Per un elenco aggiornato si può consultare il sito www.infoimprese.it. DEFINIZIONE DI FATTURATO La definizione di fatturato è quella prevista dall art. 1 del D.M. 11.05.2001 n. 359, così come segue: 1. Per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell art. 6 del decreto legislativo 27-1-1992 n. 87, si considera la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive come dichiarati ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive; 2. Per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell art. 9 del decreto legislativo 26-5-1997 n. 173, si considera la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive; 3. Per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari si considera la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive ; 4. Per gli altri soggetti, si deve considerare la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile. SI RICORDA CHE l avvenuto pagamento del diritto annuale e condizione, dal 1 GENNAIO dell anno successivo alla scadenza, per il rilascio della certificazione da parte del Registro Imprese (art. 24 comma 35 l. 449-97). ATTENZIONE: Attenzione ai bollettini ingannevoli: Per il pagamento del diritto annuale non vengono inviati bollettini di c.c postale, per cui eventuali richieste per versamenti inerenti a "Repertori, Elenchi, Annuari..." non sono assolutamente obbligatori e non hanno alcuna attinenza con la Camera di Commercio.
Attenzione alle false telefonate per rimborsi: Soggetti che si qualificano come funzionari della Camera di Commercio richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza. Si consiglia pertanto di non fornire tali dati. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.