APPROFONDIMENTO NORMATIVO APPLICAZIONE TASI 2014

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APPROFONDIMENTO NORMATIVO APPLICAZIONE TASI 2014 Si riporta di seguito l approfondimento normativo alla base del quale sono state effettuate le scelte amministrative per l applicazione della TASI nell anno 2014. Si ritiene, come di seguito argomentato, che il Comune abbia piena facoltà e discrezionalità di differenziare le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Veniamo al disposto normativo dell art. 1 legge 27.12.2013 n. 147 e smi : comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. comma 676. L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento. comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della tasi e dell imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Pertanto la legge dispone in maniera chiara che i Comuni POSSONO : - differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683) : a) settore di attività (settore di attività economica) b) tipologia e destinazione degli immobili (abitazione principale, fabbricati a disposizione, categoria catastale) c) tipologia bene immobile (tipologie edilizie residenziali prima casa - tipologie edilizie non residenziali seconda casa ) Si tratta pertanto di applicare una facoltà comunale che tiene conto della oggettiva destinazione degli immobili, nel caso destinati ad abitazione principale. In merito alla ripartizione tra possessore ed occupante/detentore la legge stabilisce che tale ripartizione è applicabile qualora l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, requisito che non si verifica nel caso in cui il fabbricato è abitazione principale del soggetto titolare del diritto reale. 1

comma 681. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. In conclusione si evidenzia che i casi di non ripartizione tra possesso e occupazione sono stabiliti dalla legge in maniera chiara e puntuale, come peraltro la facoltà del comune di diversificare le aliquote per settore di attività, tipologia e destinazione degli immobili. La non ripartizione tra occupante e possessore, nel caso d esempio, è stabilita anche qui dalla legge (comma 681), e per la definizione di abitazione principale viene espressamente richiamata quella ai fini IMU (comma 669). Definizione di Abitazione Principale (articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. Si ritiene pertanto che sia pienamente conforme al disposto normativo, senza alcun profilo di illegittimità, e nella piena facoltà e discrezionalità comunale, di stabilire, per esempio, aliquota 2 per mille con detrazione euro 50 su abitazione principale, ed aliquota 0 zero per tutti gli immobili con diversa destinazione, considerato inoltre che sono proprio le abitazioni principali ed i loro occupanti che usufruiscono maggiormente dei servizi indivisibili comunali. RIPARTIZIONE DELL IMPOSTA E NOZIONE DI SOLIDARIETA L articolo 1292 del codice civile recita testualmente (Nozione della solidarietà) L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. La prestazione è il fulcro del rapporto obbligatorio: essa va analizzata alla luce dell'art. 1175 del cod.civ., poiché il rapporto giuridico obbligatorio pone una delle parti in soggezione rispetto all'altra. In più, il principio solidaristico (di cui la norma è espressione) esclude che il debitore venga assoggettato ad obblighi più gravosi di quelli cui si è impegnato. 2

Pertanto l obbligazione solidale potrà ragionevolmente essere suddivisa tra : - possessori (obbligo solidale tra possessori) - detentori/occupanti (obbligo solidale tra detentori/occupanti) Infatti il comma 681 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che, nel caso in cui l unità immobiliare è OCCUPATA da un soggetto DIVERSO dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria (fabbricato di proprietà di A ma detenuto/occupato da B inquilino che non ha quota di possesso) - detentori/occupanti versano la percentuale dal 10 al 30 per cento - possessori versano la restante somma, suddivisa per le quote di proprietà Di conseguenza quindi nel caso in cui l unità immobiliare è OCCUPATA da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull unità immobiliare, possesso e detenzione/occupazione sono coincidenti e pertanto i possessori e detentori/occupanti sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria (abitazione di proprietà di moglie e marito al 50% e dagli stessi occupata come abitazione principale) Pertanto l aliquota è diretta conseguenza della tipologia bene immobile (tipologie edilizie residenziali prima casa - tipologie edilizie non residenziali seconda casa ) che non potrà essere seconda casa per un imposta (IMU) e prima casa per l altra imposta (TASI). Infatti il vincolo normativo nella determinazione delle aliquote tra IMU e TASI è riferito a ciascuna tipologia di immobile In conclusione si ritiene che se un fabbricato è prima casa ai fini imu (esente) lo sarà anche ai fini tasi (non esente) e viceversa se un fabbricato è seconda casa ai fini imu (non esente) lo sarà anche ai fini tasi (non esente) con necessario rispetto del vincolo che IMU+TASI non superiore al 10,60 per mille APPLICAZIONE ALIQUOTE CON RISPETTO DEI VINCOLI DI LEGGE Fabbricato di proprietà al 50% tra A) e B) ed abitazione principale solo di A) per A) prima casa sia per IMU che per TASI - IMU 0 zero - TASI con aliquota abitazione principale per quota di possesso Per B) seconda casa sia per IMU che per TASI - IMU con aliquota seconda casa per quota di possesso - TASI con aliquota seconda casa per quota di possesso In questo caso potrà essere rispettato il vincolo che IMU + TASI non superiore al 10,60 per mille determinando aliquota TASI per seconda casa che sommata all aliquota IMU seconda casa non sia superiore al 10,60 per cento (esempio IMU 9,60 + TASI 1,00) 3

Diversamente, qualora debba intendersi una unica aliquota di abitazione principale stabilita al 2,5 per mille il soggetto B), possessore e non occupante, dovrebbe versare IMU al 9,6 + TASI pari al 70/90 per cento del 2,5, superando di fatto il vincolo di IMU + TASI non superiore al 10,60. Fabbricato di proprietà al 100% di A) occupata da B) inquilino per A) seconda casa sia per IMU che per TASI - IMU con aliquota seconda casa per quota di possesso - TASI con aliquota seconda casa versa la differenza tra totale imposta meno versamento inquilino (dal 10 al 30 per cento) In questo caso potrà essere rispettato il vincolo che IMU + TASI non superiore al 10,60 per mille determinando aliquota TASI per seconda casa che sommata all aliquota IMU seconda casa non sia superiore al 10,60 per cento (esempio IMU 9,60 + TASI 1,00) Per B) seconda casa sia per IMU che per TASI - IMU 0 zero (non possessore) - TASI con aliquota seconda casa versa la percentuale dal 10 al 30 per cento del totale dell imposta DATI DI BASE PER IL CALCOLO TASI ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO e RIPARTIZIONE TASI - aliquota TASI abitazione principale 2 per mille (in esempio senza detrazioni ma il calcolo non varia anche con detrazioni) - aliquota TASI "altri fabbricati" 1 per mille - ripartizione occupante 10% possessore 90% - Aliquota IMU altri fabbricati 8 per mille - rendita catastale: 600 rivalutazione 5% = 630 *160 = 100.800 1) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE IN QUANTO FABBRICATO OCCUPATO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE (anche in quota parte) ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo. - per A) possesso 50%, è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso a) IMU 0 b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 (quota del 50%) Totale di A) 100,8 - per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%) b) TASI altri fabbricati = 100,80*50% = 50,40 4

Totale di B) 453,60 2) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE CON APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE ( esempio 10% e 90%) ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo. - per A) possesso 50% - è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI - 50% prima casa per la sua quota di possesso (per il restante 50% è seconda casa di cui lui è solo l'occupante ripartizione 10%) a) IMU 0 b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 (quota del 50%) c) TASI altri fabbricati 100,8 * 50% = 50,4 --> ripartizione al 10% 5,04 (il 10% del 50% della tasi altri fabbricati in quanto si applica la quota occupante) Totale di A) 105,84 - per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%) b) TASI abitazione principale = 0 c) TASI altri fabbricati 100,8 * 50% = 50,4 --> ripartizione al 90% 45,36 (il 90% del 50% della tasi altri fabbricati in quanto per questa quota è il possessore) Totale di B) 448,56 3) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE QUALORA VI SIA INQUILINO SENZA QUOTA DI POSSESSO CON APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE ( esempio 10% e 90%) ABITAZIONE PRINCIPALE : casa occupata da A (inquilino senza quota possesso) e posseduta solo da B al 100% Per A occupante: TASI altri fabbricati 100,8 --> ripartizione al 10% 10,08 (il 10% del 100% della tasi altri fabbricati in quanto per questa quota è l'occupante); Totale A) 10,08 (pari al 10% dell esempio precedente OK riscontro calcolo corretto in quanto l aliquota tasi altri fabbricati è la metà dell aliquota tasi abitazione principale ma nel caso la quota di possesso è il doppio quindi 100,80 *10% = 10,08) Per B possessore a) IMU = 806,4 (quota del 100%) b) TASI altri fabbricati 100,8 --> meno 10,80 (quota occupante) restante quota 90,72 possessore al 100% Totale di B) 897,12 5

(che è esattamente il doppio di quanto dovrebbe versare a pari condizioni di aliquote IMU e TASI del caso di possesso al 50%) TOTALE GENERALE 1) TOTALI (abitazione principale senza ripartizione fabbricato in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A )ed il suo nucleo) A) versamento totale 100,80 B) versamento totale 453,60 2) Totali (abitazione principale con ripartizione fabbricato in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A )ed il suo nucleo) A) versamento totale 105,84 B) versamento totale 448,56 (la differenza tra le 2 ipotesi applicative sta solamente nel fatto che nella ipotesi 2 - A) versa 5,04 in più ed ovviamente li versa in meno B) in quanto viene conteggiata ad A) anche la quota del 10% quale occupante di seconda casa) 3) Totali (seconda casa inquilino) A) versamento totale 10,08 B) versamento totale 897,12 (per B infatti è esattamente il doppio di quanto dovrebbe versare, a pari condizioni di aliquote IMU e TASI, del caso di possesso al 50%) 4) ALTRI FABBRICATI, in comproprietà e ceduti in locazione, vi è ripartizione tra occupante/affittuario (dal 10 al 30%) e possessore/i a) esempio cat. A/2 - rendita euro 600 - aliquota TASI 1 per mille = 100,8 - occupante/affittuario 10% 10,08 - i possessori si dividono il restante 90% ciascuno per la quota di proprietà, per complessivi 90,72 COME SI APPLICA IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NELL'IMPOSTA TASI ritengo che si possa operare in 2 modi : 1) - inviare i bollettini di versamento a ciascuno dei comproprietari e calcolando per ciascuno l'imposta da versare sulla base della quota di possesso (come ora per imu) - qualora l'imposta non sia versata da tutti i comproprietari, ciascuno di essi potrà essere costretto, in seconda istanza, all'adempimento per la totalità, e l'adempimento da parte di uno libera gli altri dall'unica obbligazione tributaria. 2) inviare già in prima istanza i bollettini di versamento a ciascuno dei comproprietari con l'intera l'imposta da versare per l'immobile - l'adempimento da parte di uno libera gli altri dall'unica obbligazione tributaria 6

L'ipotesi di cui al punto 2 è quella utilizzata dall'agenzia entrate (ex territorio) per l'accertamento delle case fantasma Personalmente ritengo più adeguata quella del punto 1), sicuramente più impegnativa per il comune, che potrà comunque "costringere", come stabilito dalla legge, in seconda istanza, ciascuno dei comproprietari, all'adempimento per la totalità, liberando quindi anche gli eventuali inadempienti. Il "rischio" dell'ipotesi di cui al punto 2) è che ciascuno dei comproprietari, senza prima confrontarsi, versi la totalità dell'imposta e quindi ben oltre il dovuto. Articolo 1292 cc Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. 30-04-2014 Il Responsabile Servizio Tributi Associato Lucio Guerra tecnico@cm-cagli.ps.it 7