UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI Genova,

PARTE PRIMA MOBILITÁ STUDENTI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS 1. Aspetti generali del programma 1.1. Finalità del programma 1.2. Organi di gestione 1.2.1. L Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali 1.2.2. La Commissione Erasmus FAG 1.2.3. Il Docente FAG Responsabile dello scambio 2. Modalità di partecipazione al programma 3. Il concorso per l'assegnazione delle borse Erasmus 3.1. Preparazione delle selezioni 3.2. Presentazione delle domande 3.3. Selezione dei candidati 3.4. Assegnazione delle destinazioni: vincitori - idonei 3.5. Borse residue 3.6. Accettazione della borsa o rinuncia alla borsa 4. "Programma di studio" - Learning agreement - parte 1 4.1. Riconoscimento preventivo del programma di studio e modalità di approvazione delle equipollenze 4.2. Compilazione del "Programma di studio" - Learning agreement - parte 1 5. Integrazione del programma di studio svolto all'estero 6. "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 2 6.1. Scadenze 6.2. Compilazione delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 2 7. Prolungamento del soggiorno all estero 8. Conversione dei voti 9. Riconoscimento degli esami 10. Mobilità dottorandi 10.1. Modalità di partecipazione al programma 10.2. Il concorso per l'assegnazione delle borse Erasmus 10.2.1. Presentazione delle domande 10.2.2. Selezione dei candidati 10.3. Assegnazione delle destinazioni: vincitori - idonei 10.4. Accettazione della borsa o rinuncia alla borsa 10.5. Compilazione del "Programma di studio" e delle Modifiche al programma di studio - Learning agreement dottorandi parte 1 e parte 2 2/15

10.6. Prolungamento del soggiorno all estero 10.7 Riconoscimento dell attività svolta all estero PARTE SECONDA MOBILITÁ STUDENTI NELL AMBITO DI ACCORDI E CONVENZIONI 1. Aspetti generali della mobilità 2. Mobilità verso sedi già partner Erasmus 2.1. Presentazione delle domande 2.2. Selezione dei candidati e assegnazione delle sedi 2.3. Compilazione del "Programma di studio" e delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 1 e parte 2 2.4. Prolungamento del soggiorno all estero 2.5. Riconoscimento degli esami e conversione dei voti 3. Mobilità verso altre sedi 3.1. Presentazione delle domande 3.2. Selezione dei candidati 3.3. Compilazione del "Programma di studio" e delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 1 e parte 2 3.4. Prolungamento del soggiorno all estero 3.5. Riconoscimento degli esami e conversione dei voti ABBREVIAZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per "FAG" si intende la Facoltà di Architettura di Genova; - per "UERI" si intende l'ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali della Facoltà di Architettura di Genova; - per "CE-FAG" si intende la Commissione Erasmus della Facoltà di Architettura di Genova; - per "SMI" si intende il Settore Mobilità Internazionale e Accoglienza Studenti Stranieri del Servizio Mobilità Internazionale e Alta Formazione dell'università di Genova; - per "Bando" si intende il bando borse Erasmus di Ateneo per il programma Mobilità Studenti; - per "CdF" si intende il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Architettura di Genova; - per "CL" si intendono i Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura di Genova; - per "CCL" si intendono i Consigli di Corso di Laurea della Facoltà di Architettura di Genova; - per corso si intende il corso di insegnamento; - per Rappresentante CMS si intende il Rappresentante della FAG nella Commissione Mobilità Studenti di Ateneo. 3/15

PARTE PRIMA MOBILITÁ STUDENTI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS 1. Aspetti generali del programma 1.1. Finalità del programma In accordo con le finalità generali delle attività di mobilità degli studenti dell Ateneo, con il programma europeo Erasmus la FAG si propone di: - favorire lo scambio di esperienze formative nell'ambito comunitario, sia laddove sono riscontrabili metodi e contenuti formativi simili e condivisi, sia laddove sono presenti specificità formative diverse dalla propria; - lavorare affinché lo scambio di esperienze formative rappresenti uno strumento di crescita effettivamente incidente sulla formazione degli studenti e sul corpo docente; - promuovere la mutuazione di contenuti e metodi formativi differenti dai propri, senza tuttavia abdicare al compito di verificarne l effettiva integrazione al progetto formativo proprio della FAG; - assumere come figura centrale dell'attività di mobilità degli studenti quella del docente responsabile FAG per le singole borse che ha la responsabilità di orientare e seguire il progetto didattico dello studente borsista. Le attività di studio ammissibili all'estero sono: - studi a tempo pieno, per il superamento di esami del primo, secondo o terzo ciclo di formazione, compresa la preparazione di una tesi; - stage, a condizione che sia preceduto o seguito da un periodo minimo di 3 mesi di studio all'estero, che abbia una durata complessiva non superiore a 12 mesi e che sia riconosciuto come parte integrante del programma di studio dello studente. Le borse Erasmus devono essere utilizzate nel periodo compreso tra il 1 luglio dell'anno accademico precedente a quello per il quale sono assegnate e il 30 settembre dello stesso anno accademico. Il periodo di studio all'estero deve avere una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi. 1.2. Organi di gestione 1.2.1. L'Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali La Facoltà di Architettura istituisce l Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali (UERI). L'UERI è responsabile della gestione delle iniziative di mobilità internazionale degli studenti e del programma Erasmus.. Le attività dell'ueri sono: - promozione del programma Erasmus e delle altre iniziative riguardanti la mobilità internazionale degli studenti; - orientamento degli studenti stranieri in entrata; - orientamento degli studenti FAG in uscita; - accoglienza dei docenti stranieri in visita nel quadro delle attività di mobilità internazionale e del programma Erasmus; - organizzazione dell Erasmus day della FAG; - organizzazione delle selezioni Erasmus; - gestione delle pratiche per il riconoscimento del programma di studio svolto all'estero; - gestione degli archivi informatici e cartacei sulla mobilità degli studenti; - gestione dei rapporti fra la FAG e le sedi partner. 4/15

1.2.2. La Commissione Erasmus FAG L'attuazione delle iniziative di mobilità internazionale degli studenti e del programma Erasmus è gestita dall'ueri. L'UERI è diretto dalla Commissione Erasmus di facoltà (CE-FAG) i cui componenti, uno per ogni CL, sono nominati da ciascun CCL della FAG scegliendoli tra i propri docenti. Il mandato dei componenti la CE-FAG ha durata triennale ed è rinnovabile. Il CdF nomina il docente Rappresentante della FAG nella Commissione Mobilità Studenti di Ateneo (Rappresentante CMS), con mandato di durata triennale rinnovabile. Il Rappresentante CMS si occupa del funzionamento dell UERI e coordina i lavori della CE- FAG. I compiti della CE-FAG sono: - eseguire il monitoraggio dell applicabilità del presente Regolamento; - vigilare sulla corretta attuazione del presente Regolamento; - svolgere attività di tutoraggio per gli studenti interessati ai programmi di mobilità internazionale; - predisporre affinché tutte le scelte relative alla mobilità degli studenti avvengano secondo criteri di equità e trasparenza, in particolare nella selezione dei borsisti; - collaborare con il SMI e l'ueri per assicurare la buona riuscita del programma Erasmus e della mobilità internazionale della FAG; - sviluppare accordi bilaterali con le università straniere; In particolare ciascun componente della CE-FAG, oltre a quanto indicato nel regolamento per la mobilità studenti approvato dal proprio CCL, ha il compito di coordinare il buon funzionamento delle borse Erasmus degli studenti afferenti al CL che rappresenta. 1.2.3. Il Docente FAG Responsabile della borsa di mobilità Ogni accordo bilaterale con una sede eleggibile per i programmi di mobilità degli studenti prevede un docente FAG responsabile dello scambio. Nella scelta delle sedi partner il docente responsabile avrà cura di privilegiare quelle nelle quali i corsi di insegnamento risultino integralmente riconoscibili con i corsi della FAG. Il docente responsabile cura il progetto formativo insito nel programma di studio del borsista e certifica la congruenza della proposta riportata nel Learning agreement - parte 1 e parte 2. 2. Modalità di partecipazione al programma I requisiti per partecipare alle selezioni, riportati ogni anno nel Bando, sono i seguenti. - I candidati devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi della FAG (laurea triennale, laurea specialistica, diploma di specializzazione post-laurea, dottorato di ricerca). - I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi partecipanti al programma. È altresì prevista la partecipazione di quanti sono ufficialmente riconosciuti dall'italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (Circolare del MURST n. 2598/SE del 2 luglio 1999). - I candidati non devono avere mai beneficiato dello status di studente Erasmus, né beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario. Gli studenti dovranno inoltre provvedere al rinnovo dell'iscrizione al proprio CL entro le scadenze fissate dall'ateneo. 5/15

Il requisito stabilito dalla FAG per partecipare alle selezioni è l'avvenuto superamento di un minimo di 4 CFU per gli iscritti per la 1 volta ai CL triennali e l iscrizione per la 2 volta al CL specialistica in Architettura a ciclo unico al momento della presentazione della domanda. 3. Il concorso per l'assegnazione delle borse Erasmus 3.1. Preparazione delle selezioni L'UERI organizza l Erasmus day della FAG nel corso del quale viene presentato il programma annuale di mobilità degli studenti. Il SMI pubblica il Bando in cui vengono riportate le modalità di compilazione della domanda di candidatura, il termine ultimo entro cui deve essere presentata ed i requisiti comuni di Ateneo per l'ammissione alle selezioni Erasmus. 3.2. Presentazione delle domande I candidati alle borse Erasmus devono compilare il modulo di domanda, secondo quanto indicato nel Manifesto e comunicato dall'ueri. I candidati che presentano domanda incompleta o che non rispettano i criteri e i termini della presentazione vengono esclusi dalla selezione. 3.3. Selezione dei candidati Gli studenti candidati ad una borsa Erasmus sono selezionati sulla base dei seguenti criteri: il merito, le motivazioni personali e la conoscenza delle lingue straniere. La graduatoria di merito è ottenuta attribuendo a ciascun candidato un punteggio che tiene conto del numero di crediti conseguiti, della media dei voti e degli anni di corso La Commissione Selezionatrice, composta da almeno due docenti e nominata dal Rappresentante CMS-FAG, attribuisce un punteggio alle motivazioni personali riportate nel modulo di candidatura e un punteggio alla conoscenza della lingua straniera. Quest'ultimo si basa sul sistema di valutazione dei titoli ufficialmente riconosciuti dall'alte (Association of Language Testers in Europe) e dagli enti nazionali di classificazione. A fronte di più certificati per una stessa lingua straniera, viene valutato solo quello del livello più avanzato. Sono cumulabili punteggi riferiti a certificati di lingue diverse. L'UERI redige la graduatoria definitiva sommando i punteggi ottenuti (merito, motivazioni personali, conoscenza della lingua straniera). Per gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale e si sono iscritti al successivo corso di laurea specialistica, il punteggio terrà conto delle votazioni conseguite e degli anni occorsi per il conseguimento della laurea triennale. Per gli studenti che hanno sostenuto esami in un precedente ciclo di studio, che risulti portato a termine o meno, il punteggio terrà conto degli esami sostenuti nel precedente ciclo solo se riconosciuti dalla FAG nel nuovo piano di studio. 3.4. Assegnazione delle destinazioni: vincitori - idonei La Commissione procede all'assegnazione delle borse secondo l'ordine di graduatoria, individuando i vincitori, gli idonei e gli eventuali non idonei. Una volta attribuite le destinazioni ai vincitori, l UERI comunica agli altri candidati che hanno dichiarato nel modulo di candidatura la disponibilità a valutare altre sedi : - l'elenco delle borse rimaste non assegnate; - l'elenco in ordine di merito degli studenti idonei; - la data in cui detti studenti sono invitati a presentarsi per l'assegnazione delle borse residue. 6/15

Gli studenti che rifiutano una borsa residua proposta dalla Commissione selezionatrice e gli studenti che non hanno vinto una borsa per nessuna delle destinazioni richieste e che non hanno dato la propria disponibilità sul modulo di domanda a valutare altre sedi, vengono inseriti, in ordine di merito, nella graduatoria degli idonei per le sedi indicate sul modulo di domanda. Ottenuta l assegnazione di una borsa, lo studente perde l idoneità per le altre sedi indicate sul modulo di domanda. La graduatoria compilata dall'ueri è provvisoria fino a quando il SMI non pubblica ufficialmente l elenco dei vincitori. 3.5. Borse residue Il Rettore, su proposta della Commissione Mobilità Studenti di Ateneo, può disporre la riapertura del bando per le borse rimaste non assegnate. La riapertura del bando e la procedura di assegnazione delle borse residue vengono segnalate dal SMI e dall UERI. Le borse residue sono assegnate secondo le stesse modalità di cui sopra. Le domande presentate da studenti già vincitori di una borsa non sono ammissibili. 3.6. Accettazione della borsa o rinuncia alla borsa Ciascuno studente vincitore di una borsa deve espletare le pratiche necessarie alla firma del contratto presso il SMI secondo le modalità e le scadenze comunicate dal SMI. In caso contrario lo studente deve consegnare l'apposito modulo di rinuncia ed una fotocopia di un documento di identità al SMI e in copia all'ueri. La rinuncia ad una borsa può costituire elemento di valutazione negativa per una successiva candidatura. 4. "Programma di studio" - Learning agreement - parte 1 4.1. Riconoscimento preventivo del programma di studio e modalità di approvazione delle equipollenze Lo studente può seguire all'estero corsi obbligatori o a scelta, nel rispetto delle propedeuticità tra gli esami e del regolamento didattico della FAG. Lo studente non può sostenere esami presso la FAG durante il periodo in cui è beneficiario di una borsa Erasmus A ciascuno studente è assicurato prima della partenza il riconoscimento degli esami che intende sostenere, previa valutazione delle equipollenze tra i corsi della FAG e i corsi della sede partner. A tal fine, il borsista deve far pervenire all' UERI, nelle modalità da esso indicate, la domanda di riconoscimento del programma di studio che intende svolgere all'estero. L UERI stabilisce la data di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento del programma di studio dandone pubblicazione sul sito della FAG. In caso di motivata necessità il CdF può deliberare una proroga di tale scadenza. Gli studenti che intendono svolgere la tesi di laurea presso una sede partner devono allegare alla domanda una breve presentazione del progetto di tesi concordato con il relatore della FAG. Il CdF e i singoli CCL affidano all'ueri il compito di istruire le pratiche per il riconoscimento delle equipollenze. 7/15

La documentazione necessaria per la valutazione delle equipollenze deve contenere quanto di seguito elencato. a) I programmi ufficiali in lingua originale dei corsi della sede partner per cui è richiesta l'equipollenza. Nel caso di lingue differenti dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, i programmi in lingua originale devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano autocertificata dallo studente. I programmi devono anche riportare il monte ore e il numero di crediti ECTS dei corsi della sede partner. Se nel programma di un corso della sede partner non viene riportato né il monte ore né il numero di crediti ECTS, lo studente deve autocertificare il monte ore indicando il numero di ore settimanali e il numero di settimane di durata del corso ed allegando il calendario accademico della sede partner. b) L autocertificazione degli esami sostenuti, per dimostrare il superamento dei corsi propedeutici a quelli per cui si richiede l'equipollenza. Le false dichiarazioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall art. 23 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti. Ciascun CL stabilisce le specifiche modalità organizzative per la valutazione delle equipollenze dei corsi da sostenere nella sede partner. 4.2. Compilazione del "Programma di studio" - Learning agreement - parte 1 Avvenuta la valutazione delle equipollenze di cui al punto 4.1, lo studente riporta le equipollenze approvate nel Learning agreement - parte 1 che deve essere consegnato all'ueri, completo della firma dello studente e della firma del responsabile FAG per lo scambio. L'UERI invia ai Presidenti dei CL i Learning agreement parte 1 per l approvazione nei rispettivi CCL. Il Presidente del CL firma il Learning agreement - parte 1 dichiarandone l avvenuta approvazione o impegnandosi a portarlo a ratifica. Lo studente deve far pervenire all UERI il Learning agreement parte 1 completo della firma del responsabile estero dello scambio prima della partenza oppure entro al massimo 30 giorni dall arrivo nella sede partner di destinazione. L UERI registra in formato digitale il programma di studio di ogni borsista. 5. Integrazione del programma di studio svolto all'estero Qualora per un determinato corso si ritenga necessario richiedere un'integrazione per raggiungere l'equipollenza, lo studente dovrà sostenere un esame integrativo presso la FAG per l'acquisizione dei CFU mancanti. L'esame integrativo sostenuto presso la FAG dovrà essere registrato sul libretto universitario dello studente e sul registro del corso della FAG. Il docente dovrà specificare che si tratta di un'integrazione, riportando i relativi CFU. Nel piano di studi dello studente sono registrati: - il corso svolto nella sede partner, secondo la denominazione originale, con la relativa votazione convertita in trentesimi e il numero di crediti acquisiti; - l'esame integrativo svolto nella FAG, con la relativa votazione ed il numero di crediti acquisiti a completamento di quelli richiesti dall'ordinamento didattico. I voti conseguiti presso la sede partner e presso la FAG incideranno nella media dei voti dello studente in base ai CFU attribuiti al corso sostenuto all'estero e all'integrazione sostenuta presso la FAG (media ponderata sui crediti). 8/15

6. "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 2 6.1. Scadenze La data di scadenza per la presentazione delle richieste di modifica al programma di studio viene stabilita in analogia con quanto indicato al punto 4.1. Entro tale scadenza, il borsista può far pervenire all'ueri una domanda di modifica del programma di studio da svolgere all'estero tramite gli appositi moduli disponibili alla pagina web dell'ueri sul sito della FAG. Domande pervenute oltre la scadenza possono essere accettate solo in seguito a giustificata e documentata richiesta degli studenti, confermata dalle sedi partner. Non sono ammesse ulteriori richieste di modifiche al programma di studio e non verranno riconosciuti esami, anche se già superati presso la sede partner, se non regolarmente approvati e inseriti nei Learning agreement - parte 1 e parte 2. 6.2. Compilazione delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement parte 2 Gli studenti inviano all'ueri la domanda di modifica del programma di studio, allegando la documentazione necessaria alla valutazione delle equipollenze, come indicato al punto 4.1. L'UERI sottopone le modifiche proposte dagli studenti alla valutazione di equipollenza secondo le modalità stabilite da ciascun CL. L'esito della valutazione viene comunicato dall'ueri ai borsisti. Solo in seguito a tale valutazione lo studente riporta le equipollenze approvate nel Learning agreement parte 2 che deve pervenire all'ueri entro la scadenza stabilita, completo della firma dello studente e della firma del responsabile estero per lo scambio. L'UERI porta il Learning agreement parte 2 alla firma del responsabile FAG dello scambio e successivamente ai Presidenti dei CL per l approvazione che avverrà secondo le modalità indicate al punto 4.2 L'UERI aggiorna e conserva in formato digitale le modifiche apportate al programma di studio. 7. Prolungamento del soggiorno all estero Entro 3 settimane dalla scadenza della borsa Erasmus, lo studente fa pervenire via e-mail o via fax all'ueri l'apposito modulo disponibile sul sito dell'ueri per richiedere il nulla osta del docente FAG responsabile per lo scambio al prolungamento del proprio soggiorno all estero. L'UERI provvede ad inviarlo al SMI completo della firma richiesta. Il periodo di permanenza all'estero complessivamente non può superare i 12 mesi dalla firma del contratto e comunque deve terminare entro il 30 settembre dell'anno accademico per cui è stata assegnata la borsa. Lo studente è in ogni caso tenuto a seguire le indicazioni fornite dal SMI. 8. Conversione dei voti I voti degli esami sostenuti all'estero sono convertiti in trentesimi dall'ueri sulla base di tabelle di conversione voti redatte dalla CE-FAG per ogni singola sede partner. Qualora nel certificato di avvenuto superamento degli esami (Transcript of records) vengano riportate sia 9/15

la votazione locale sia la votazione ECTS, l' UERI utilizzerà la tabella di conversione più favorevole. 9. Riconoscimento degli esami Alla conclusione del periodo di studio all'estero, i borsisti devono presentare all'ueri la seguente documentazione: - il certificato di avvenuto superamento degli esami (Transcript of records) in originale; - il certificato di frequenza, il cui originale va consegnato al SMI. L'eventuale riconosciuta equipollenza fra più corsi delle sedi partner ed un singolo corso della FAG è vincolata al completo superamento di tutti i corsi preventivamente approvati. E necessario che i laureandi al rientro presentino una dichiarazione scritta da parte del relatore FAG che attesti l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati alla partenza. L'UERI completa la pratica del programma di studio in formato digitale di ciascun borsista (registrazione degli esami e conversione dei voti in trentesimi). Una volta che lo studente ha firmato per presa visione tale pratica, questa viene trasmessa per l'approvazione definitiva al CCL afferente. Ottenuta l'approvazione, il procedimento è trasmesso allo Sportello dello Studente e alla Segreteria di Facoltà per la registrazione degli esami. La falsificazione del certificato di avvenuto superamento degli esami (Transcript of records), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall art. 23 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti. 10. Mobilità dottorandi 10.1. Modalità di partecipazione al programma I requisiti per partecipare alle selezioni, riportati ogni anno nel Bando, sono i seguenti: - i candidati devono essere regolarmente iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca della FAG; - i candidati devono possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi partecipanti al programma. È altresì prevista la partecipazione di quanti sono ufficialmente riconosciuti dall'italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (Circolare del MURST n. 2598/SE del 2 luglio 1999); - i candidati non devono avere mai beneficiato nella propria carriera universitaria dello status di studente Erasmus, né beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario. Possono partecipare alle selezioni sia dottorandi vincitori sia dottorandi non vincitori di borsa di studio. Oltre a quanto esplicitato nel presente Regolamento, il dottorando deve attenersi alle disposizioni riguardanti la mobilità all estero previste dal Regolamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca. 10/15

10.2. Il concorso per l'assegnazione delle borse Erasmus 10.2.1. Presentazione delle domande I candidati alle borse Erasmus devono compilare il modulo di domanda, secondo quanto indicato nel Manifesto e comunicato dall'ueri solo per le sedi che prevedono la mobilità dottorandi. I candidati che presentano domanda incompleta o che non rispettano i criteri e i termini della presentazione vengono esclusi dalla selezione. 10.2.2. Selezione dei candidati La selezione dei candidati viene affidata ad una Commissione composta da rappresentanti del Collegio docenti dei Corsi di Dottorato e da almeno un membro della CE-FAG. I candidati sono selezionati sulla base dei seguenti criteri: il merito, le motivazioni personali e la conoscenza delle lingue straniere. Il merito viene valutato sulla base del voto di laurea, del voto del concorso di dottorato e del curriculum. Il candidato deve allegare alla domanda le motivazioni personali ad integrazione di quelle riportate sulla stessa. Il punteggio alla conoscenza della lingua straniera viene assegnato secondo le modalità riportate nel punto 3.3 di questo Regolamento. L'UERI redige la graduatoria definitiva. 10.3. Assegnazione delle destinazioni: vincitori - idonei La procedura di assegnazione delle borse e la creazione della graduatoria degli idonei sono uguali a quelle descritte nel punto 3.4 di questo Regolamento. 10.4. Accettazione della borsa o rinuncia alla borsa Ciascun dottorando vincitore di una borsa deve espletare le pratiche necessarie alla firma del contratto presso il SMI secondo le modalità e le scadenze comunicate dal SMI. In caso contrario il dottorando deve consegnare l'apposito modulo di rinuncia ed una fotocopia di un documento di identità al SMI e in copia all'ueri. La rinuncia ad una borsa può costituire elemento di valutazione negativa per una successiva candidatura. 10.5. Compilazione del Programma di studio e delle Modifiche al programma di studio Learning agreement dottorandi parte 1 e parte 2 Ai dottorandi è assicurato, prima della partenza, il riconoscimento dei CFU corrispondenti alle attività formative che intendono seguire nella sede partner. A tal fine il dottorando presenta la proposta di programma di studio che intende svolgere all'estero al proprio Tutor. Questi lo valuta, attribuendo i CFU corrispondenti ad ogni attività formativa da svolgere all'estero. Ottenuta la valutazione del Tutor, il dottorando riporta le attività approvate nel Learning agreement dottorandi parte 1 (allche deve essere consegnato all'ueri, completo della firma del dottorando, del responsabile FAG per lo scambio, del Coordinatore del Corso di Dottorato e del responsabile estero per lo scambio, prima della partenza oppure entro al massimo 30 giorni dall arrivo nella sede partner di destinazione. Il dottorando è tenuto a presentare al proprio Tutor una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività svolta all'estero una volta al mese con una comunicazione via e-mail ed una relazione finale. La richiesta di modifica del programma di studio deve essere inviata in originale all'ueri e in copia al proprio Tutor 11/15

L'esito della valutazione viene comunicato dal Tutor ai dottorandi. Solo in seguito a tale valutazione il dottorando riporta le attività approvate nel Learning agreement dottorando parte 2 che deve pervenire all'ueri entro la scadenza stabilita, completo della firma del dottorando e della firma del responsabile estero per lo scambio. L'UERI porta il Learning agreement dottorando parte 2 alla firma del responsabile FAG dello scambio e successivamente al Coordinatore del Corso di Dottorato. 10.6. Prolungamento del soggiorno all estero Entro 3 settimane dalla scadenza della borsa Erasmus, il dottorando fa pervenire via e-mail o via fax all'ueri l'apposito modulo disponibile sul sito dell'ueri per richiedere il nulla osta del docente FAG responsabile per lo scambio al prolungamento del proprio soggiorno all estero. L'UERI provvede ad inviarlo al SMI completo della firma richiesta. Il periodo di permanenza all'estero complessivamente non può superare i 12 mesi dalla firma del contratto e comunque deve terminare entro il 30 settembre dell'anno accademico per cui è stata assegnata la borsa. 10.7. Riconoscimento dell attività svolta all estero Alla conclusione del periodo di studio all'estero i dottorandi devono presentare la seguente documentazione: - il certificato di avvenuto ottenimento dei crediti (Transcript of records) in originale all UERI e in copia al proprio Tutor; - il certificato di frequenza in copia all UERI e in originale al SMI. I crediti CFU acquisiti durante il soggiorno all estero vengono registrati secondo le usuali modalità di riconoscimento delle attività formative stabilite dalla Scuola di Dottorato, come da suo Regolamento. 12/15

PARTE SECONDA MOBILITÁ STUDENTI NELL AMBITO DI ACCORDI E CONVENZIONI 1. Aspetti generali della mobilità L'UERI gestisce gli accordi di cooperazione e le convenzioni internazionali per la mobilità studenti anche al di fuori degli accordi bilaterali stipulati nell ambito del programma Erasmus, fatti salvi accordi attivati su iniziativa di singoli docenti e da loro direttamente seguiti. Gli accordi e le convenzioni gestiti dall UERI possono essere stipulati sia con le sedi partner con cui c'è già un accordo Erasmus, sia con altre sedi; la CE-FAG stabilisce ogni anno il numero massimo di studenti ammessi in mobilità seguiti dall UERI. Ogni accordo di cooperazione prevede un docente FAG responsabile dell'attuazione dello scambio. 2. Mobilità verso sedi già partner Erasmus 2.1. Presentazione delle domande Ogni anno, successivamente alle selezioni Erasmus, l' UERI organizza la selezione per la mobilità extra-erasmus. L'UERI avvisa via e-mail anche i borsisti dell'anno accademico in corso della possibilità di presentare domanda per partecipare a tali selezioni. I requisiti per partecipare alle selezioni sono i seguenti. - I candidati devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi della FAG (laurea triennale, laurea specialistica, diploma di specializzazione post-laurea, dottorato di ricerca). - I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi partecipanti al programma. È altresì prevista la partecipazione di quanti sono ufficialmente riconosciuti dall'italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (Circolare del MURST n. 2598/SE del 2 luglio 1999). Il requisito stabilito dalla FAG per partecipare alle selezioni è l'avvenuto superamento di un minimo di 4 CFU per gli iscritti per la 1 volta ai CL triennali e l iscrizione per la 2 volta al CL specialistica in Architettura a ciclo unico al momento della presentazione della domanda. Lo studente che intende presentare domanda deve ritirare l'apposito modulo di candidatura presso l' UERI. Se con la sede prescelta non esiste ancora un accordo di mobilità extra-erasmus, l'ueri provvederà a contattare la sede partner per attestarne la disponibilità ad accettare anche studenti in mobilità extra-erasmus. La domanda deve essere compilata, firmata e presentata all'ueri entro il termine indicato nell'avviso di selezione, completa dell'autocertificazione degli esami superati e degli eventuali certificati ufficialmente riconosciuti dall'alte (Association of Language Testers in Europe). Gli studenti che presentano una domanda incompleta o che non rispettano i criteri e i termini della presentazione vengono esclusi dalla selezione. 2.2. Selezione dei candidati e assegnazione delle sedi L'UERI compila una graduatoria di merito dei candidati attribuendo a ciascuno di essi un punteggio che tiene conto del numero di esami sostenuti, della media dei voti e dell'anno di corso. La Commissione procede all'assegnazione delle destinazioni disponibili, assegnando quelle richieste sul modulo di domanda. Nel caso in cui i posti disponibili per una sede siano 13/15

esauriti e il candidato abbia dato la propria disponibilità a valutare altre sedi sul modulo di domanda, i candidati scelgono fra le destinazioni rimaste secondo l'ordine di graduatoria. 2.3. Compilazione del "Programma di studio" e delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 1 e parte 2 Lo studente può seguire all'estero corsi fondamentali o a scelta, nel rispetto delle propedeuticità tra gli esami e del regolamento didattico della FAG. A ciascuno studente è assicurato prima della sua partenza, mediante la valutazione dell'equipollenze tra corsi della FAG e della sede partner, il riconoscimento degli esami che intende sostenere. Gli studenti devono seguire la stessa procedura dei borsisti per la compilazione e la presentazione all'ueri del Learning agreement - parte 1 e parte 2 (di cui ai punti 4, 5, 6 della parte prima del Regolamento). Non sono ammesse ulteriori richieste di modifiche al programma di studio e non verranno riconosciuti esami, anche se già superati presso la sede partner, se non regolarmente approvati e inseriti nei Learning agreement - parte 1 e parte 2. 2.4 Prolungamento del soggiorno all estero La procedura per richiedere il prolungamento del soggiorno all estero è uguale a quella prevista per i borsisti di cui al punto 7 delle prima parte di questo Regolamento. 2.5 Riconoscimento degli esami e conversione dei voti La procedura per ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero, la conversione dei voti in trentesimi e la registrazione degli esami è uguale a quella stabilita per i borsisti di cui ai punti 8 e 9 della prima parte di questo Regolamento.. 3. Mobilità verso altre sedi 3.1. Presentazione delle domande I docenti della FAG possono promuovere ed attivare accordi per la mobilità extra-erasmus verso altre sedi. Essi si occupano del progetto formativo sottostante l'accordo e della procedura necessaria per la stipula della convenzione o dell accordo di cooperazione. Lo studente che intende presentare domanda per svolgere un periodo di studio in tali sedi deve rivolgersi direttamente al docente responsabile dello scambio. 3.2. Selezione dei candidati Sarà il docente responsabile dello scambio a selezionare i candidati in accordo ai criteri stabiliti per la mobilità extra-erasmus verso sedi già partner Erasmus e a comunicare all'ueri i nomi degli studenti selezionati. 3.3. Compilazione del "Programma di studio" e delle "Modifiche al programma di studio" - Learning agreement - parte 1 e parte 2 Gli studenti in mobilità extra-erasmus verso altre sedi devono seguire lo stesso iter dei borsisti Erasmus per la compilazione e la presentazione all'ueri del Learning agreement - parte 1 e parte 2 (di cui ai punti 4, 5, 6 della parte prima di questo Regolamento). Non sono ammesse ulteriori richieste di modifiche al programma di studio e non verranno riconosciuti esami, anche se già superati presso la sede partner, se non regolarmente approvati e inseriti nei Learning agreement - parte 1 e parte 2. 14/15

3.4. Prolungamento del soggiorno all estero La procedura per richiedere il prolungamento del soggiorno all estero è uguale a quella prevista per i borsisti di cui al punto 7 delle prima parte di questo Regolamento 3.5. Riconoscimento degli esami e conversione dei voti La procedura per ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero, la conversione dei voti in trentesimi e la registrazione degli esami è uguale a quella stabilita per i borsisti.di cui ai punti 8 e 9 della prima parte di questo Regolamento. Allegato: Learning agreement dottorandi parte 1 e parte 2 15/15