Comune di CAVAGNOLO (Prov. TORINO) CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI BENI: MEZZO SGOMBRANEVE SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE L anno duemila il giorno del mese di, presso la residenza del comune intestato, nell ufficio di segreteria, T R A Il/La sig. Torasso geom. Franco, nato/a a Chivasso, il 24 luglio 1960, residente a Chivasso, in via E. De Amicis n. 19, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del comune predetto, C.F. 82500670011, P.Iva 01864760010, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico (d ora in poi definito stazione appaltante o committente ); E Il/La sig...., nato/a..., il..., residente a..., in via..., n...., nella sua qualità di..., della ditta AGRICOLA CANAVESANA, con sede legale in ROMANO CANAVESE, via Poarello, n. 9, C.F. e P. IVA 10657220017, comparenti della cui identità personale (d ora in poi definito cottimista ); P R E M E S S O - che il Comune di Cavagnolo ha stabilito di effettuare la fornitura di Mezzo sgombraneve sulla base degli atti tecnico-amministrativi redatti da ufficio tecnico comunale approvati con determinazione n. 168 del 2.11.2012, in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell art. 125, commi 9, 10 e 11, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. e/o i - dell art. 15 del vigente Regolamento comunale delle forniture in economia e ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Grafiche E.GASPARI Morciano di R. 1
del codice dei contratti approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (in particolare, Parte IV, Titolo V, Capo II, del Regolamento stesso); - che con stessa determinazione del responsabile unico del procedimento n. 168 del 2.11.2012, sono stati individuati gli elementi del contratto da stipulare tra le parti e i criteri di selezione per l affidamento in e- conomia di tale fornitura, mediante la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125, commi 9, 10 e 11, del Codice dei contratti e dell art. 330 del relativo Regolamento di esecuzione e con la quale, conseguentemente, veniva richiesto preventivo alla seguenti ditte : AGRICOLA CANAVESANA S.r.l., Regione Poarello, 9-10090 Romano Canavese (TO) AGRITECH S.R.L, Via Enzo Ferrari, 9 - Zona Vadò angolo Via Tazio Nuvolari 10028 TROFARELLO BOGGIO F.lli S.n.c., Via Piave, 82 10014 CALUSO PRIMAGRI srl, strada castagnole 31 10041 CARIGNANO AGRIGARDEN CENTER DI BADUINO via torino-casale 21/a 15027 Castagnone di Pontestura che a seguito di esperimento di gara informale avvenuto in data 16.11.2012 mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell art. 332 del relativo Regolamento di attuazione, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a ribasso percentuale sull importo della fornitura posto a base di gara (per contratto a corpo ), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare a corpo - è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Agricola Canavesana di Romano Canavese, che ha offerto un ribasso del 1,333% (unovirgolatrecentotrentatre per cento) sull importo della fornitura posto a base di gara, corrispondente ad. 499,875, per cui l'importo netto di aggiudicazione, risulta fissato nell importo di. 13.000,12, I.V.A. esclusa (aggiudicazione successivamente approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del servizio n...., in data...); - che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che risultano rispettate le vigenti norme al fine della stipula del presente contratto; - che le parti intendono sottoscrivere tutte le clausole contrattuali che regolano l affidamento della fornitura in oggetto da espletare mediante cottimo fiduciario: Grafiche E.GASPARI Morciano di R. 2
T U T T O C I Ò P R E M E S S O E C O N S I D E R A T O essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2. 1. Il/La sig. Torasso geom. Franco, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta AGRICOLA CANAVESANA la fornitura in economia e mediante cottimo fiduciario, la suindicata fornitura di un mezzo sgombraneve che dovrà avvenire entro il giorno 15.12.2012. Art. 3. 1. Il corrispettivo del cottimo viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto nella somma di 37.000,12 (euro TRENTASETTEMILA/12), da assoggettarsi ad I.V.A.. 2. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: a) il capitolato d oneri b) prescrizioni indicate nella lettera di invito. Art. 4. 1. Il cottimo è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale prestazionale. Art. 5. 1. Si prevede una cauzione definitiva di cui all art. 113 del codice dei contratti costituita mediante: pari ad 3.750,00 che verrà restituita decorsi gg. 90 dalla fornitura del mezzo e solo se non si riscontrino vizi o difetti durante il funzionamento. Art. 6. 1. Sono a carico del cottimista tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti, in caso d uso. 2. La liquidazione delle spese è fatta dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 3. Se alla scadenza del contratto il valore risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo del cottimista provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. 4. Se, al contrario, al termine della fornitura il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti dispo- Grafiche E.GASPARI Morciano di R. 3
sizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. Art. 7. 1. Del presente contratto, ai sensi dell art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono in caso d uso, la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di fornitura assoggettata all imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Art. 8. 1. Il cottimista elegge domicilio presso sede della propria ditta, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. Art. 9. 1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 2. Il cottimista ha l obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 3. Il cottimista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 4. Il cottimista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 6. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato d onere. Art. 10. Adeguamento dei prezzi. 1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non trova applicazione il disposto Grafiche E.GASPARI Morciano di R. 4
di cui all'art. 115 del codice dei contratti. Il presente atto, composto di n. 5 pagine, risponde alla precisa volontà delle parti, le quali dopo la sua lettura, dichiarandosi espressamente a conoscenza di ogni allegato richiamato nell atto, lo confermano e lo sottoscrivono. Art. 11. Penali. 1. E prevista una penale pari ad 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, a partire dal 15 dicembre 2012. Art. 12. Controversie. 1. Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, fatta salva l applicazione delle procedure di transazione previste dall art. 239 del Codice dei contratti, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del Codice stesso, ma saranno devolute esclusivamente all Autorità Giudiziaria competente del Foro di TORINO (giudice del luogo in cui è stato perfezionato il presente contratto). Il rappresentante del comune La ditta cottimista...... Ia sottoscritta, Dott.ssa Gambino Rosetta in qualità di segretario comunale della stazione appaltante, con la presente autentico le sottoscrizioni sopra riportate dai due contraenti ai sensi delle vigenti norme di legge. Grafiche E.GASPARI Morciano di R. 5