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Transcript:

Art. 1 Composizione e Funzioni del Consiglio Comunale dei Giovani... p. 2 Art. 2 La commissione di coordinamento elettorale. Composizione e funzioni... p. 2 Art. 3 Elezione consiglio comunale... p. 2 Art. 4 Formazione liste e programmi... p. 3 Art. 5 Alunni residenti ma non frequentanti nel Comune... p. 3 Art. 6 Modalità di svolgimento delle elezioni... p. 3 Art. 7 Lo scrutinio... p. 3 Art. 8 Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale dei Giovani... p. 4 Art. 9 Competenze del Sindaco dei Giovani... p. 4 Art. 10 Funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani... p. 4 Art. 11 Partecipazione al Consiglio Comunale... p. 4 Art. 12 La Giunta Comunale dei Giovani... p. 5 Art. 13 Competenza della GCG... p. 5 Art. 14 Disposizioni finali e transitorie... p. 5 1

Art. 1 Composizione e Funzioni del Consiglio Comunale dei Giovani 1. Al fine di favorire la crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili verso le istituzioni e verso la comunità e di incentivare e sostenere lo sviluppo del senso civico nei ragazzi e la loro partecipazione al dibattito democratico su temi di interesse comune, è istituito il "Consiglio Comunale dei Giovani", di seguito CCG. 2. Il Consiglio comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Serramanna, determina l indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l esecuzione delle decisioni adottate. 3. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale e dal Sindaco che la presiede. 4. I membri del Consiglio Comune dei Giovani durano in carica un anno e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di I^ grado residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune di Serramanna. 5. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti. 6. Rientrano nelle competenza del Consiglio Comunale dei Giovani le seguenti specifiche attribuzioni nelle seguenti materie e propositive e consultive nei seguenti ambiti: - Politica ambientale; - Sport; - Tempo libero, giochi e rapporti con l associazionismo; - Cultura e spettacolo; - Pubblica istruzione; - Assistenza ai giovani ed agli anziani; - Rapporti con l UNICEF. 7. Ha altresì le seguenti attribuzioni nelle materie di: - Prevenzione, solidarietà, attenzione verso l emarginazione, la multiculturalità e le pari opportunità; - Viabilità, educazione stradale; - Educazione alla salute; - Sviluppo della coscienza nazionale ed europea. 8. Il Consiglio Comunale dei Giovani nell esercizio delle proprie funzioni consultive, propositive e di controllo: - esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del Comune, il Segretario od i irigenti ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione; - esercita funzioni propositive nell ambito delle materie sopra elencate mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali; - esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull attività degli Uffici comunali nell applicazione dei ovvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nell aula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. 10. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti. 11. Le funzioni di Segretario del Consiglio comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo delegato 12. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito Regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento. Art. 2 La commissione di coordinamento elettorale. Composizione e funzioni 1. La commissione di coordinamento elettorale è composta dagli insegnanti delle classi interessate, individuate dal Dirigente Scolastico e dal Sindaco o dall Assessore alle politiche giovanili, dal Presidente del Consiglio o altro consigliere delegato dal Presidente e da una componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Serramanna. 2. La Commissione di Coordinamento elettorale organizza le elezioni ed assiste il CCG. Art. 3 Elezione consiglio comunale 1. L elezione del CCG si tiene a seguito di un percorso formativo finalizzato all acquisizione delle conoscenze di base sul funzionamento del Comune. 2. Il Sindaco indice, con un anticipo minimo di 10 giorni, le elezioni per la nomina degli alunni che dovranno far parte del CCG, che si terranno nei plessi dell Istituto Comprensivo Statale di Serramanna. 3. Possono essere eletti i giovani frequentanti le scuola primaria e scuola secondaria di I grado residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune. I consiglieri durano in carica un anno. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica. 4. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune, residente nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, tramite ballottaggio tra i due candidati, che hanno ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il consiglio comunale dei giovani. 5. Il ballottaggio previsto al comma precedente si tiene la Domenica successiva a quella nella quale si tengono le elezioni 2

per il consiglio comunale dei giovani. 6. Il candidato che ha preso parte al ballottaggio, ma non è stato eletto Sindaco, assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani. 7. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri. 8. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità indossa un tricolore. 9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica. Art. 4 Formazione liste e programmi 1. Nel periodo precedente le elezioni, gli alunni delle classi coinvolte, guidati dagli insegnanti, individueranno i propri interessi, le proprie esigenze ed aspettative in relazione al territorio locale, considerandone gli aspetti culturali, sociali ed ambientali. Si costituiranno così dei gruppi di opinione in ogni classe o interclasse e gli alunni potranno presentare le proprie candidature all insegnante. 2. Tutti i ragazzi di cui al comma 3 del precedente art. 3 sono candidabili sia alla carica di "Sindaco" che a quella di "consigliere". 3. Nessuno dei sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti. 4. Nell ambito di ogni classe o interclasse, verranno formate le liste, composte da un minimo di nove ad un massimo di undici candidati alla carica di consigliere e da un capo-lista, candidato alla carica di sindaco. 5. Ciascuna lista dovrà essere identificata con un proprio motto ed un proprio simbolo. Essa dovrà essere sottoscritta da almeno dodici studenti e presentata al Dirigente Scolastico, con l allegato programma elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 6. Le liste dei candidati dovranno essere approvate dalla commissione di coordinamento elettorale e disposte in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza, ai fini della predisposizione delle schede e dei manifesti. 7. I candidati potranno svolgere la campagna elettorale fino a due giorni prima delle elezioni generali nelle forme che, d'intesa con gli insegnanti, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc..). Art. 5 Alunni residenti ma non frequentanti nel Comune 1. I giovani che sono residenti nel Comune di Serramanna ma non frequentanti una scuola del Comune, dovranno presentare apposita richiesta, all inizio dell anno scolastico, indirizzata al Presidente del Consiglio del Comune di Serramanna, al Dirigente Scolastico dell Istituto comprensivo indicando i dati personali, la scuola frequenta ed il proprio interesse di partecipazione al consiglio comunale dei giovani. 2. E comunque compito della Commissione di coordinamento Elettorale esprimersi in merito l ammissione degli alunni e curarne altresì gli adempimenti successivi. Art. 6 Modalità di svolgimento delle elezioni 1. Le elezioni si terranno durante l orario scolastico. Possono essere istituiti uno o più seggi elettorali. Gli orari di apertura e di chiusura dei seggi saranno definiti dal Sindaco al momento dell indizione delle elezioni. I seggi elettorali saranno composti da uno o due insegnanti resi disponibili e individuati dal Dirigente Scolastico, da tre alunni scrutatori, estratti a sorte dall elenco degli alunni non candidati. Uno degli insegnanti ricoprirà la funzione di Presidente del seggio, controllandone le operazioni di voto e spoglio delle schede e proclamerà i risultati definitivi dandone comunicazione scritta al Comune, mentre l altro lo coadiuverà come segretario. È prevista, se necessario, la presenza anche di un dipendente comunale con funzioni di ausilio tecnico-amministrativo. 2. Ciascun alunno delle classi coinvolte ha diritto di votare a scrutinio segreto, esprimendo solo una preferenza. Il voto si potrà esprimere apponendo una crocetta affianco al nome del candidato alla carica di consigliere prescelto. Ciascun elettore, se candidato, potrà esprimere preferenza anche per se stesso. 3. È possibile esprimere anche solo il voto di lista, senza specificare la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, apponendo una crocetta sul simbolo, sul motto o sul nome del candidato alla carica di Sindaco dei Giovani. 4. Gli alunni che risulteranno assenti dalle lezioni il giorno delle elezioni, perderanno il diritto al voto relativamente al medesimo turno elettorale. Per stabilire la lista dei votanti e l ordine di votazione si userà il registro di classe. Art. 7 Lo scrutinio 1. Lo spoglio pubblico delle schede per l elezione dei consiglieri sarà effettuato a seguito delle azioni di voto, a cura dei componenti dei seggi elettorali. 2. Il candidato alla carica di Sindaco della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti validi assumerà la carica di "Sindaco dei GIOVANI". In caso di parità di voti, risulterà eletto il ragazzo più grande di età. 3. Qualora ricorra il caso si osserverà quanto previsto nell art. 3 del Regolamento. 4. I seggi saranno ripartiti in modo proporzionale ai voti riportati complessivamente dalle singole liste e risulteranno eletti i 3

candidati sindaco non eletti ed i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in caso di parità di voti risulterà eletto il ragazzo più grande di età. 5. Nell attribuzione dei seggi, nessuno dei sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti. 6. A scrutinio effettuato, il verbale, completato in ogni sua parte, sarà trasmesso dal Presidente di seggio all Amministrazione Comunale entro e non oltre quattro giorni naturali e consecutivi. Art. 8 Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale dei Giovani 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, convoca, con lettera notificata a mano presso l Istituto scolastico, i ragazzi eletti, per la prima seduta del CCG che verrà presieduta dal medesimo Presidente del Consiglio comunale. Saranno invitati a partecipare alla prima seduta del Consiglio tutte le classi dei due ordini di istruzione, gli insegnanti, i genitori e l intera Amministrazione comunale. La seduta è comunque aperta alla partecipazione pubblica. Nell occasione si effettuerà la proclamazione ufficiale degli eletti ed il Sindaco dei Giovani dovrà presentare il suo programma di lavoro. Art. 9 Competenze del Sindaco dei Giovani 1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il CCG ad ogni effetto. Spetta al Sindaco dei giovani: - nominare la Giunta Comunale dei Giovani secondo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 12; - convocare e presiedere il CCG e GCG, fissando l ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare l esercizio effettivo delle loro funzioni; - esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;; - assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizio e degli uffici unali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del CCG ed alla GCG; - svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune; - curare i rapporti con le autorità cittadine. 2. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il CCG, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune. 3. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario comunale. 4. Il Sindaco dei Giovani cura le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale ei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione. 5. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del CCG o a quelle della GCG, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi. Art. 10 Funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani 1. Il CCG si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Sindaco dei Giovani o un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta. 2. Le sedute sono pubbliche e si terranno nella sala consiliare o in locali messi a disposizione dall Amministrazione comunale. 3. È prevista la presenza del Presidente del Consiglio Comunale dei "grandi", del Sindaco o comunque di almeno uno degli Assessori Comunali, mentre le attività verranno condotte ed animate da uno o più educatori/facilitatori o dal Presidente del Consiglio, appositamente incaricati dall Amministrazione comunale. 4. È consentito a tutti i ragazzi-elettori di partecipare alle riunioni del CCG e di intervenire per presentare richieste o proposte. 5. I ragazzi potranno anche chiedere di intervenire comunicando, per iscritto, al Sindaco dei Giovani l argomento dell intervento almeno due giorni prima della riunione del CCG. 6. Il CCG delibera con la presenza della metà più uno dei loro componenti e le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 7. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario comunale o da un suo delegato. 8. Le deliberazioni del CCG hanno valore consultivo e propositivo nei confronti degli organi comunali istituzionali, i quali sono tenuti a prenderne atto e comunicare allo stesso le relative deduzioni e/o provvedimenti. A tal fine il verbale delle sedute, in cui possono essere contenute proposte indirizzate al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio ed al Consiglio Comunale, dovrà essere trasmesso al Sindaco ed all Assessore alle politiche sociali e al Presidente del Consiglio, ai fini del coordinamento inter-assessoriale e della conservazione degli atti. 9. Nel Bilancio di previsione del Comune, per lo svolgimento delle funzioni del CCG verrà previsto annualmente un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al CCG, la cui responsabilità gestionale è affidata al responsabile dell area Amministrativa. Art. 11 Partecipazione al Consiglio Comunale 1. I Consiglieri possono partecipare ai Consigli Comunali dei "grandi", preferendo le sedute in cui si discutono argomenti che 4

potrebbero essere d interesse del CCG. 2. Per favorire l informazione, il Comune provvederà a far affiggere nei plessi scolastici i manifesti di convocazione dei Consigli Comunali dei "grandi". Art. 12 La Giunta Comunale dei Giovani 1. La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da n. 4 Assessori, nominati dal Sindaco dei Giovani. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. 2. Il Sindaco dei Giovani sceglie i suoi assessori fra i consiglieri eletti. 3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei Giovani dà comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani. Il Consiglio comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al Governo dei Giovani. 4. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi. 5. Non possono far parte della Giunta Comunale dei Giovani i parenti fino al terzo grado del Sindaco dei Giovani. 6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 7. Ove ciò sia possibile, il COMUNE DI SERRAMANNA mette a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale all interno del Palazzo Comunale e fornisce i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali. 8. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i giovani che ne abbiano fatto richiesta. Art. 13 Competenza della GCG 1. La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati. 3. La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani. 4. La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani. 5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività. Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e in quanto applicabile dal Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000. 5