COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.-
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: L6e (quadricicli leggeri) dotati di carrozzeria chiusa; M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) ed N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.), muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: - gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; - gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. -i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; - i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; -gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
-gli istruttori di guida nell esercizio delle loro funzioni; -le persone cui l uso delle cinture è controindicato per patologie particolari o condizioni fisiche come da certificazione Usl o di Stato UE, indicante la durata di validità e recante il simbolo di cui alla direttiva 91/671/CEE, cioè sagoma stilizzata con cintura sbarrata da una X -le donne in stato di gravidanza munite di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; -i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi. I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta (la legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni.") per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato pena la confisca. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. AUTOVETTURE PRIVATE (con cinture di sicurezza) I bambini di statura inferiore a 150 cm e di peso inferiore a 36 kg devono essere sempre assicurati con sistemi di ritenuta regolarmente omologati ed adeguati al loro peso, sui seguenti veicoli muniti di cinture di sicurezza: Autovetture per uso privato
Autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) In caso di mancanza del sistema di ritenuta, i bambini NON possono essere trasportati AUTOVETTURE PRIVATE (senza cinture di sicurezza) Riguarda i veicoli di vecchia costruzione omologati secondo criteri che non prevedevano ancora l obbligo delle cinture di sicurezza e quindi privi fin dall immatricolazione e sui quali le stesse non possono essere montate neanche successivamente I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare, sui seguenti veicoli NON muniti di cinture di sicurezza: Autovetture per uso privato Autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1(veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)
AUTOCARRI Sui veicoli catalogati come autocarri (categorie N1 N2 N3) possono prendere posto unicamente le persone addette al trasporto o all uso delle merci trasportate. I bambini non possono prendere posto su tali veicoli. TAXI ED AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO I bambini di statura inferiore a 150 cm sono esentati dall utilizzo dei sistemi di ritenuta quando sono a bordo di: Taxi (autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza)
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. AUTOBUS E MINIBUS I bambini di età inferiore a 3 anni possono essere trasportati sui bus e sui minibus (categorie M2 e M3) senza particolari accorgimenti I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l impiego da parte dei bambini stessi.
SANZIONI Chi non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 81 euro a 326 euro e della decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi senza la riduzione del trenta per cento della sanzione pecuniaria. Chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 163 euro. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 848 euro a 3.393 euro.