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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 04438/104 Area Edilizia Residenziale Pubblica Servizio Convenzioni e Contratti GG 4 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 7 ottobre 2014 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE Ilda CURTI Stefano GALLO Enzo LAVOLTA Stefano LO RUSSO Domenico MANGONE Mariagrazia PELLERINO Giuliana TEDESCO Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. Con l assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. OGGETTO: INCENTIVAZIONE PIANO DI VENDITA IMMOBILI DI E.R.P. EX L. 560/93 ED ULTERIORE OPPORTUNITA' AGLI ASSEGNATARI, MEDIANTE LA RATEIZZAZIONE, PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO ALLOCATO FUORI TORINO - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15.11.2013 NUM. MECC. 2013 05189/104.

2014 04438/104 2 Proposta del Vicesindaco Tisi. La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica a favore dei soggetti aventi titolo, nella misura massima del 75% del patrimonio abitativo nel territorio di ciascuna Provincia. L alienazione di tali immobili è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della stessa Edilizia Pubblica. Il piano di vendita deve essere formulato dalla Regione, su proposta degli Enti proprietari. La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 - C. R. 2982 del 15 marzo 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha approvato il piano di alienazione di alcuni immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città di Torino, in attuazione della Legge in oggetto. Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione dell 11 novembre 1996 n. 378 (mecc. 1996 06204/12), esecutiva il 6 dicembre 1996, ha approvato il Piano di alienazione, così come formulato dalla Regione e successivamente con ulteriori deliberazioni ha approvato diverse integrazioni e modifiche al piano di vendita generale successivamente approvate dalla Regione. Considerato che la disciplina in materia di Edilizia Sociale è di competenza regionale, la Regione Piemonte, con la Legge n. 3 del 17 febbraio 2010 e successivo Decreto P.G.R. del 18 dicembre 2012 n. 14/R, ha innovato la disciplina del sistema dell intervento pubblico nel settore dell edilizia sociale, anche per la definizione dei criteri di alienazione degli alloggi. La Legge Regionale con riferimento alla definizione del valore degli immobili da cedere, prevede sostanzialmente un aumento di circa il 60% rispetto al valore determinato ai sensi della Legge 560/93. L art. 52 della Legge Regionale n. 3 del 2010, concede alle Amministrazioni comunali o Enti competenti alla cessione degli alloggi, la discrezionalità di conservare i criteri di calcolo del prezzo ai sensi della Legge 560/93 per gli alloggi compresi nei piani di vendita già approvati dalla Regione Piemonte. La Città, avvalendosi dell art. 52 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2010 (mecc. 2010 03754/104), ha approvato, per quanto concerne i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita, l alienazione degli alloggi di E.R.P. inclusi nei piani di vendita della Regione Piemonte, alle condizioni previste dalla Legge 560/93. Tale decisione derivava dalla consapevolezza che l applicazione della nuova Legge 3/2010 avrebbe prodotto un prezzo finale dell'alloggio superiore rispetto al prezzo determinato in applicazione della Legge 560/1993, riducendo ulteriormente le percentuali di acquisto di prime case da parte di assegnatari di Edilizia Sociale e non producendo alcun vantaggio economico per la Città.

2014 04438/104 3 Inoltre, l applicazione della Legge 3/2010, avrebbe potuto creare una disparità di trattamento tra chi aveva già acquistato al prezzo previsto dalla precedente Legge 560/93 e i futuri acquirenti. La Città di Torino è proprietaria di circa 3.000 alloggi di edilizia sociale, costruiti o acquisiti con i fondi di leggi speciali, inclusi nel Piano di Vendita e situati fuori dal territorio cittadino. Detto patrimonio comporta per la Città gravosi costi di gestione e manutenzione, nonché pesanti oneri fiscali, senza la possibilità, per la Città stessa, di usufruire di tali immobili per far fronte alle richieste di cittadini in emergenza abitativa. La programmazione del Piano di Vendita, effettuata negli ultimi anni ai sensi della Legge 560/93, ha interessato soprattutto gli alloggi situati nei comuni limitrofi, con diverse percentuali di adesioni all acquisto progressivamente decrescenti dal 30% al 6% in relazione al Comune sul quale gli immobili sono ubicati. Il prezzo degli alloggi, così come stabilito dalla Legge 560/93, art. 1, comma 10 e 12, è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell 1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell 11 novembre 1996 n. 378 (mecc. 1996 06204/12), aveva favorito le alienazioni degli alloggi con pagamento in contanti, attraverso accordi da stipulare con gli Istituti di credito per agevolare l accesso ai mutui ipotecari da parte degli assegnatari interessati all acquisto. Considerata l attuale congiuntura di crisi economica, gli Istituti di credito sono poco propensi alla concessione dei mutui; tenuto conto altresì che molti assegnatari sono pensionati o in cassa integrazione o con redditi bassi, condizioni economiche ritenute inidonee per la concessione di un mutuo, alcuni di essi si vedono costretti a rinunciare all acquisto dell alloggio di cui sono assegnatari. Considerato che il patrimonio di edilizia sociale allocato fuori Torino comporta per la Città gravosi costi di gestione e manutenzione, nonché pesanti oneri fiscali, senza la possibilità, per la Città stessa, di usufruire di tali immobili per far fronte alle richieste di cittadini in emergenza abitativa; infatti dal 2001 la disponibilità per l assegnazione degli alloggi è in capo ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati, ai sensi della Legge Regionale di settore. Per ovviare alla scarsa disponibilità delle banche a concedere mutui agli inquilini degli alloggi di E.R.P., sostenerli nella realizzazione all acquisto della prima casa e nel contempo cedere dei cespiti patrimoniali dell Amministrazione che producono dei costi, senza benefici

2014 04438/104 4 economici per la Città stessa, si ritiene opportuno proporre, in via sperimentale per due anni, di dilazionare il pagamento del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP allocati fuori dal territorio cittadino, agli assegnatari che aderiscono al piano di vendita della Città. La rateizzazione del pagamento del prezzo degli alloggi, oltre ad un maggior introito derivante dal costo dell alloggio (non si applica la riduzione del 10% per pagamento in contanti), prevedibilmente comporterà un sensibile aumento degli atti di compravendita. Detta considerazione è confermata anche dall ufficio vendite dell A.T.C. che ha avuto un incremento delle alienazioni degli alloggi, utilizzando la forma della rateizzazione. A tale fine e come peraltro regolato dalla normativa di riferimento, sarà consentita sia la corresponsione del prezzo dell alloggio, con pagamento in un unica soluzione all atto di acquisto usufruendo della prevista riduzione del 10% sul prezzo stabilito, che il pagamento di una quota non inferiore al 30% del prezzo dell alloggio al momento dell acquisto dell immobile; la parte rimanente sarà rateizzata in un periodo di tempo non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato. Tale soluzione dovrebbe incentivare un incremento delle adesioni al piano di vendita, nonché una diminuzione delle rinunce all acquisto. Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 1999 (mecc. 1999 01147/12) avente oggetto Mobilità finalizzata alla vendita di alloggi di risulta di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città, ai sensi della Legge 560/93: gestione dei cambi da parte dell Agenzia Territoriale per la Casa la Città affidava all A.T.C. la gestione delle operazioni di mobilità finalizzata alla vendita delle unità abitative site negli indirizzi inclusi nel Piano di Vendita. Tale gestione viene effettuata con le procedure indicate nell Avviso relativo alla mobilità per l assegnazione in proprietà di alloggi di risulta compresi nei piani di vendita dell A.T.C. e della Città di Torino, avviso allegato alla suddetta deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. In tale Avviso viene esplicitato, tra l altro, che L assegnatario, ricevuta notizia dell accoglimento della domanda, nel termine breve che sarà indicato, dovrà versare un acconto minimo sul prezzo di acquisto pari al 30% del prezzo di cessione, in caso di acquisto con pagamento in unica soluzione e successivamente specifica L intera somma versata a titolo di acconto costituisce caparra confirmatoria e, pertanto, così come per le spese tecniche, non sarà restituita in caso di mancata formalizzazione dell acquisto. La formalizzazione degli atti di acquisto è subordinata alla conformità tecnico-catastale, alla redazione del regolamento di condominio e di comprensorio laddove l immobile ne sia sprovvisto nonché alla regolarizzazione tecnica dello stabile che, in caso di difformità edilizie tra quanto concessionato e quanto realizzato, può richiedere iter particolarmente lunghi. Data l attuale congiuntura economica, accade sempre più di frequente che durante il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di cambio-alloggio e la formalizzazione dell atto di

2014 04438/104 5 compravendita, si verificano cambiamenti delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare soprattutto a seguito delle sempre crescenti situazioni di perdita del posto di lavoro. Pertanto, anche in caso di cambio alloggio finalizzato all acquisto, limitatamente agli alloggi situati fuori dal territorio cittadino, verificate le situazioni di disagio economico sociale, si ritiene opportuno concedere la rateizzazione dell ulteriore somma del 70% da corrispondere alla Città. Tra le attività che si possono intraprendere con la finalità di incentivare la cessione di immobili che rappresentano solo dei costi per l Amministrazione comunale di Torino, si ritiene opportuno avviare un confronto con i comuni sul cui territorio sono collocati gli alloggi al fine di promuovere l eventuale cessione di unità immobiliari ai comuni stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza modifica al vincolo di E.R.P., previa approvazione da parte della Regione Piemonte. Inoltre, al fine di rendere più efficaci le misure volte a ridurre l emergenza abitativa derivante dagli sfratti in corso, così come previsto dalla deliberazione Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104), si rende necessario integrarne il testo, con specifico riferimento all allegato 1 Protocollo di Intesa come segue: a) all art. 1, rigo n. 8, dopo le parole spese accessorie, aggiungere ovvero trovasi in una evidente incapacità a sostenere l onere del canone di locazione. In fondo all art. 1, aggiungere La Misura è estesa anche a quegli inquilini che hanno già subito l esecuzione dello sfratto e che non hanno ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione. b) all art. 3, al quarto capoverso aggiungere al fondo ovvero per quelli già eseguiti senza che l inquilino sfrattato abbia ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione ; al fondo dell ottavo capoverso aggiungere la frase: o presenti una evidente incapacità a sostenere l onere del canone di locazione. Si ritiene la capacità reddituale insufficiente quando il canone di affitto incide sul reddito per più del 40%, limitatamente alle famiglie con indicatore ISEE inferiore a 12.000,00 Euro ; sostituire il capoverso numero 9 con la frase Possesso di un reddito o di entrate di altra natura, per un valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00 ; aggiungere un nuovo capoverso con la frase: Soci di cooperative indivise decaduti per morosità limitatamente alle comprovate situazioni di disagio economico grave. c) all art. 4, aggiungere dopo il secondo capoverso: Si riconosce come sostegno al reddito dell inquilino, un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE, da 0 a 6.000,00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo

2014 04438/104 6 Salvasfratti. d) al termine dell art. 5.3, dopo le parole stipula di Legge 431/98, inserire Fondo di Garanzia a favore delle Proprietà per un importo pari a 18 mensilità sulla base della cifra del canone mensile che risulta dal contratto con le modalità indicate all art. 7. Le Misure di cui trattasi, riconoscono come sostegno al reddito dell inquilino un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE da 0 a 6.000,00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo Salvasfratti. e) all art. 6, alla fine del primo capoverso, dopo le parole procedure di sfratto aggiungere ovvero per quelli già eseguiti senza che l inquilino sfrattato abbia ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione. Sostituire il 3 e il 4 capoverso con la seguente frase riconoscimento come sostegno al reddito dell inquilino di un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE da 0 a 6.000,00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo Salvasfratti. Nel penultimo capoverso dopo la frase già erogato cancellare la frase di Euro 3.100,00. f) all art. 7 cancellare tutto il primo capoverso e nel secondo nuovo capoverso sostituire le parole all art. 6 con agli art. 5 e 6 e le parole dall art. 6 con le parole dagli art. 5 e 6. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA COMUNALE Visto che ai sensi dell art. 48 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; Dato atto che i pareri di cui all art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica; favorevole sulla regolarità contabile; Con voti unanimi, espressi in forma palese;

2014 04438/104 7 D E L I B E R A 1) di approvare, in via sperimentale per due anni per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, e contestualmente per dare impulso al piano di vendita degli immobili della Città situati fuori dal territorio cittadino, il sostegno agli assegnatari degli immobili di E.R.P. interessati all acquisto della prima casa attraverso l applicazione delle modalità di pagamento già previste alla lettera b) del comma 12 della Legge 560/93 oltre ai criteri già applicati e previsti alla lettera a) della legge medesima: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, calcolato senza riduzione del 10% per pagamento in contanti, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato; c) relativamente all acquisto dell alloggio oggetto di procedura di cambio finalizzato all acquisto e allocato fuori dal territorio cittadino, pagamento dell ulteriore somma del 70% mediante rateizzazione senza la riduzione del 10% prevista per il pagamento in contanti; 2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali le modalità attuative dell espletamento del procedimento, senza costi organizzativi aggiunti per la Città; 3) di avviare un confronto con i comuni sul cui territorio sono collocati gli alloggi, al fine di promuovere l eventuale cessione di unità immobiliari ai comuni stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza modifica al vincolo di E.R.P, previa approvazione da parte della Regione Piemonte; 4) di approvare, al fine di rendere più efficaci le misure volte a ridurre l emergenza abitativa derivante dagli sfratti in corso, così come previsto dalla deliberazione Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104), l integrazione e/o modifica dell Allegato Protocollo d Intesa, apportando le seguenti modifiche: a) all art. 1, rigo n. 8, dopo le parole spese accessorie, aggiungere ovvero trovasi in una evidente incapacità a sostenere l onere del canone di locazione. In fondo all art. 1, aggiungere La Misura è estesa anche a quegli inquilini che hanno già subito l esecuzione dello sfratto e che non hanno ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione. b) all art. 3, al quarto capoverso aggiungere al fondo ovvero per quelli già eseguiti senza che l inquilino sfrattato abbia ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione ; al fondo dell ottavo capoverso aggiungere la frase: o presenti una evidente incapacità a sostenere l onere del canone di locazione. Si ritiene la capacità reddituale insufficiente quando il canone di affitto incide sul reddito per

2014 04438/104 8 più del 40%, limitatamente alle famiglie con indicatore ISEE inferiore a 12.000,00 Euro ; sostituire il capoverso numero 9 con la frase Possesso di un reddito o di entrate di altra natura, per un valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00. Aggiungere un nuovo capoverso con la frase: Soci di cooperative indivise decaduti per morosità limitatamente alle comprovate situazioni di disagio economico grave. c) all art. 4, aggiungere dopo il secondo capoverso: Si riconosce come sostegno al reddito dell inquilino, un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE da 0 a 6.000.00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo Salvasfratti. d) al termine dell art. 5.3, dopo le parole stipula di legge 431/98, inserire Fondo di Garanzia a favore delle Proprietà per un importo pari a 18 mensilità sulla base della cifra del canone mensile che risulta dal contratto con le modalità indicate all art. 7. Le Misure di cui trattasi, riconoscono come sostegno al reddito dell inquilino un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE da 0 ad 6.000,00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo Salvasfratti. e) all art. 6, alla fine del primo capoverso, dopo le parole procedure di sfratto aggiungere ovvero per quelli già eseguiti senza che l inquilino sfrattato abbia ancora sottoscritto un nuovo contratto di locazione. Sostituire il 3 e il 4 capoverso con la seguente frase riconoscimento come sostegno al reddito dell inquilino un importo pari al 30% del canone di locazione per i beneficiari con reddito ISEE da Euro 6.000,00 ad Euro 15.000,00 e del 50% per i beneficiari con reddito ISEE da 0 a 6.000,00 Euro, a valere sui primi 3 anni del contratto di locazione; tale contributo è equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato e sull eventuale attivazione del Fondo di Garanzia e l erogazione avverrà in un unica soluzione a valere sulle risorse di tale Fondo Salvasfratti. Nel penultimo capoverso dopo la frase già erogato cancellare la frase di Euro 3.100,00. f) all art. 7 cancellare tutto il primo capoverso e nel secondo nuovo capoverso sostituire le parole all art. 6 con agli art. 5 e 6 e le parole dall art. 6 con le parole dagli art. 5 e 6.

2014 04438/104 9 5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1) e che le suddette modifiche non comportano oneri aggiuntivi sul Bilancio Comunale; 6) di dichiarare, attesa l urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Vicesindaco Elide Tisi Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. Il Dirigente di Servizio Antonio Fonseca Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. p. Il Direttore Finanziario Il Dirigente Delegato Alessandra Gaidano Verbale n. 43 firmato in originale: IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE Elide Tisi Mauro Penasso

2014 04438/104 10 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione: 1 ai sensi dell art. 124, 1 comma, del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 2014; 2 ai sensi dell art. 134, 3 comma, del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 ottobre 2014.