Seconda sezione. 1) Interventi finanziabili e modalità di concessione ai privati.

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I punti da 2.1 al 2.5 del paragrafo 2 indicano i criteri e le modalità con le quali gli enti locali beneficiari dei finanziamenti provvedono all erogazione dei contributi richiesti dalle persone fisiche specificando che: i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina o antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, esclusi gli impianti di videocitofonia, porte e persiane blindate, grate e inferriate, che devono essere di nuova produzione, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alla norme vigenti ed essere garantiti per almeno due anni dalla data dell installazione; sono finanziabili solo gli interventi eseguiti su immobili o porzioni di essi (quindi ad es. case singole o appartamenti in condominio, esclusi in quest ultimo caso gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) nei quali risieda il nucleo familiare della persona fisica richiedente; la spesa massima ammissibile a contributo è pari a 3.000,00 euro, IVA inclusa, mentre non sono finanziabili interventi per spese inferiori a 1.000,00 euro, IVA inclusa. Il contributo massimo erogabile alla persona fisica richiedente non può superare il 50% della spesa ammessa a contributo nei limiti appena detti e non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. Le spese ammesse a contributo sono solo quelle sostenute, ossia pagate dalla persona fisica richiedente, dal 1 o gennaio 2017 al 31 maggio 2017; per accedere al contributo, la persona fisica richiedente deve, al momento della presentazione della domanda, essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi in via continuativa, deve essere proprietario dell immobile o porzione di esso sul quale realizzare l intervento e avere un ISEE in corso di validità riferito al suo nucleo familiare non superiore a 35.000,00; le persone fisiche interessate a richiedere il contributo dovranno presentare domanda al Comune di residenza dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017; gli enti locali beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza dai contributi concessi (pertanto anche quelli eventualmente richiesti e concessi ai sensi della II a Area-interventi di parte corrente) emanare apposito bando (avendo cura di riportare nel medesimo la dicitura prevista e il logo della Regione secondo le previsioni del punto 2.5.a) 1 e adottare la modulistica necessaria per la presentazione delle domande 2 entro il 31 dicembre 2016. In proposito preme sottolineare che la gestione del finanziamento deve essere unica; solo la presentazione delle domande deve avvenire a livello di Comune singolo (Comune di residenza del richiedente); una volta scaduto il termine di presentazione delle domande da parte delle persone fisiche, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti provvedono alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all indicatore ISEE in ordine crescente (ossia dal più basso al più alto). La graduatoria, che deve essere unica, è formata a 1 Nel bando dovrà essere indicato, in prossimità del logo degli Enti locali beneficiari, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza. La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella degli enti beneficiari dei contributi. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.2 della II Area il mancato adempimento di tale obbligo, può comportare la revoca parziale del finanziamento concesso. 2 Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.4 della III a Area, la mancata emanazione del bando e della modulistica entro il 31 dicembre 2016, comporta la revoca di tutti i contributi concessi (anche quelli eventualmente di parte corrente). 2

livello di beneficiario indicato nell atto di riparto sia esso Comune singolo, UTI o forma collaborativa a cui appartengono gli enti associati al momento della presentazione della domanda. A parità di indicatore ISEE viene data preferenza al nucleo familiare in cui è presente il richiedente con periodo di maggiore residenza nel Comune singolo, nei Comuni facenti parte dell UTI o nei Comuni facenti parte della forma collaborativa di riferimento. Approvata la graduatoria, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti concessi dalla Regione provvedono all erogazione delle somme concesse alle persone fisiche richiedenti entro il 31 dicembre 2017. 2) Criteri per la concessione dei contributi. Premesso quanto detto al punto 1) in ordine agli interventi finanziabili e al procedimento di erogazione delle somme da parte degli enti locali ai soggetti privati, il successivo paragrafo 3 della I a Area indica i criteri con i quali la Regione provvede alla concessione dei finanziamenti agli enti locali richiedenti. Le risorse saranno ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (censita al 31.12.2015) nei Comuni per i quali viene fatta domanda: per gli enti locali con popolazione superiore alle 80.000 unità il contributo è stabilito in maniera fissa ed è pari a 250.000,00. 1) Interventi finanziabili. II a AREA: INTERVENTI DI PARTE CORRENTE La II a Area della seconda sezione del Programma, regola le modalità e i criteri di finanziamento dei progetti presentati dai Comuni, singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale per la realizzazione degli interventi descritti nel paragrafo 2 che, come previsto al punto 2.2, possono essere concessi soltanto agli enti locali che abbiano richiesto anche i finanziamenti di cui alla I a Area del Programma e possono riguardare: a) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza. Tale intervento è volto a favorire il mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza mediante copertura delle spese, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a), necessarie a coprire i costi relativi a canoni di assicurazione e corrispettivi di contratti di manutenzione periodica. In proposito si richiama l attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione della parte della domanda relativa all intervento indicando specificamente quali saranno le modalità di realizzazione del medesimo (pagamento canone assicurazione, corrispettivo contratto manutenzione periodica), tenendo presente, comunque, che le spese non possono andare a copertura di costi che sarebbero coperti da garanzia del fornitore/installatore. b) spese per l acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale previste dal regolamento regionale emanato con D.P.Reg n. 68/2013 modificato con D.P.Reg. n. 45/2015 con il quale è stato sostituito, tra l altro, l allegato D al suddetto regolamento 68/2013 concernente le Caratteristiche e modelli delle divise e dei relativi distintivi di riconoscimento della polizia locale. Tale intervento di spesa, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, lettera b), può riguardare tutti o anche soltanto alcuni dei capi di abbigliamento relativi alle divise ordinarie e operative, nelle versioni estiva e invernale, indicati nel citato allegato D del Regolamento. c) spese per interventi atti a favore delle fasce deboli della popolazione quali: 3

c.1) interventi atti a prevenire i fenomeni delittuosi quali le truffe e i raggiri rivolti agli anziani, nonché le truffe informatiche, finalizzati a informare le diverse fasce della popolazione interessate, sulle modalità di prevenzione dei rischi, in collaborazione con la polizia locale e/o le Forze di Polizia dello Stato. Come detto al paragrafo 3, punto c), si tratta di iniziative di formazione e/o comunicazione (incontri e/o predisposizione di opuscoli), volte a fornire informazioni sulle modalità di prevenzione delle truffe e dei raggiri, ma anche delle truffe informatiche. Le iniziative, pertanto, potranno essere rivolte agli anziani (specie nel caso in cui abbiano ad oggetto la prevenzione di truffe e raggiri), ma potranno consistere anche in iniziative rivolte ad altre fasce della popolazione per prevenire le truffe perpetrate mediante l utilizzo di strumenti informatici. Le modalità organizzative e le progettualità concrete ritenute più idonee alla realizzazione degli obiettivi citati sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti che sono comunque tenuti a coinvolgere nella loro attuazione le Forze di Polizia (locale e/o statale). c.2) interventi di formazione e comunicazione rivolti alla popolazione giovanile per contrastare comportamenti devianti come il bullismo, con particolare riguardo al cyberbullismo, da realizzare anche nelle scuole e in collaborazione con la polizia locale. Come detto al paragrafo 3, punto c), si tratta di iniziative di formazione con contenuti teorici e/o pratici e comunicazione che potranno svolgersi, congiuntamente o disgiuntamente, tanto nelle scuole tanto in altri luoghi reputati idonei al loro svolgimento. Anche in tal caso, le modalità organizzative e le progettualità concrete ritenute più idonee alla realizzazione dell'obiettivo citato, sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti che sono comunque tenuti a coinvolgere la polizia locale nell organizzazione e/o attuazione degli interventi. c.3) corsi di autodifesa per le donne finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di violenza nei confronti delle medesime; le modalità concrete di attuazione delle progettualità sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti e possono comprendere anche contenuti teorici in aggiunta a quelli pratici. Gli interventi previsti dalla lettera c) del paragrafo 2 possono essere singoli o plurimi (es. solo c.1 o solo c.2 o solo c.3, solo due o anche tutti) e nel caso di forme collaborative o UTI possono riguardare più Comuni (da indicare specificamente per ogni tipologia di intervento prescelto nella scheda descrittiva del modulo). La ripartizione del finanziamento tra gli interventi di cui alla lettera (c) e indicati nella domanda è lasciata alla scelta del richiedente. La somma massima concedibile, come stabilita dalla tabella del paragrafo 5, lettera b) della II a Area della seconda sezione del Programma, potrà essere concessa però solo nel caso in cui l ente richiedente intenda realizzare tutte e tre le tipologie di intervento descritte. 3 Nel caso in cui gli interventi da realizzare siano due la somma richiesta per la loro realizzazione non può eccedere l 80% delle somme massime ammissibili indicate nella predetta tabella; la somma richiesta per la realizzazione di un solo intervento invece non può eccedere il 40% delle somme massime ammissibili. Si ricorda, infine, che per tutti gli interventi sopra descritti è fatto obbligo di stampare, in prossimità del logo degli enti beneficiari, su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza, il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza. La grandezza del logo non deve essere inferiore a quella degli enti 3 La somma massima concedibile quindi dovrà essere riferita al totale delle somme relative a ciascun intervento 4

beneficiari dei contributi. La previsione contenuta nel suddetto paragrafo è di particolare importanza in quanto, l'eventuale inosservanza dell'obbligo ivi previsto può dar luogo alla revoca parziale del contributo concesso come previsto dal paragrafo 7, punto 2 della III a Area della seconda Sezione del Programma. 2) Criteri per la concessione dei contributi e misura dei contributi. Il paragrafo 4) della II a Area della seconda Sezione del Programma stabilisce che gli interventi previsti sono finanziabili previa formazione di una graduatoria formata sulla base di punteggi attribuiti in base alla natura del richiedente (UTI, forme collaborative tra Comuni per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale e Comuni singoli). In caso di parità di punteggio verrà data priorità agli enti aventi maggiore popolazione (censita al 31.12.2015) nel territorio di riferimento. Non essendo previsto un ordine di priorità tra gli interventi finanziabili, una volta formata la graduatoria saranno finanziati tutti gli interventi indicati dai richiedenti e ammessi a contributo secondo l ordine di graduatoria. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul punto 4.4 del paragrafo, relativo alle modifiche ai progetti successive all'approvazione della graduatoria che vieta modifiche alle progettualità che comportino variazioni di spesa tra interventi di parte capitale e di parte corrente e dispone che sono invece ammesse, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto e che le modifiche non ammesse o non autorizzate comportano la revoca parziale (in relazione all'intervento modificato) dei contributi concessi, come previsto dal paragrafo 7, punto 1 della III a Area. La misura del contributi concedibili ai richiedenti e indicati nel paragrafo 5), è determinata: - per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b) (manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e acquisto delle divise per gli operatori di polizia locale) in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell ente o della forma collaborativa richiedente, al momento della presentazione della domanda, nei limiti riportati nella tabella per ciascuna tipologia di intervento e per ciascuna tipologia di soggetto richiedente. In merito, si richiama l attenzione su quanto disposto dall ultimo periodo del paragrafo 5.1, lettera a) ove si dispone che la determinazione delle unità operative di polizia locale deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto; - per gli interventi di cui al paragrafo 2.1, lettera c) in base alla popolazione residente al momento della presentazione della domanda (censita al 31.12.2015) nei limiti riportati nella tabella in relazione a ciascuna tipologia di beneficiario. III a AREA. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA I a E II a AREA 1) Enti che possono presentare domanda di finanziamento ed esclusioni. Possono presentare domanda di finanziamento gli enti locali (UTI, Comuni capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale e Comuni singoli) che, al momento della presentazione della domanda siano dotati di un Corpo di polizia locale. 5

Per Corpo di polizia locale si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno 8 operatori di polizia locale 4 calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1.a) della II a Area) ossia considerando gli operatori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (considerando i part-time in relazione all orario di lavoro effettivamente svolto) e che dovranno essere così indicati nella domanda stessa. Per quanto attiene invece le esclusioni si rammenta che non saranno ammesse a finanziamento le domande presentate singolarmente da enti locali che esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o hanno conferito le funzioni all UTI di riferimento; ciò implica che gli enti facenti parte di una forma collaborativa o di un UTI non possono presentare domanda autonomamente nemmeno se l intervento richiesto sia diverso da quelli indicati nella domanda presentata dalla forma collaborativa o dall UTI. 2) Modalità di presentazione della domanda Nel paragrafo 2 della III a Area sono descritte le modalità di presentazione della domanda che dovrà pervenire al Servizio regionale competente, nei modi sotto indicati, entro il 20 settembre 2016. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell ente richiedente (Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila della forma collaborativa o Presidente dell UTI) e dovrà essere inviata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza esclusivamente via pec all indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato il modulo che sarà pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/aall/polizia_locale_e_sicurezza/sicurezza/ Fin_reg_2016/index.html/. In merito alla compilazione della domanda, si richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere alla compilazione di tutte le sue parti, tenendo presente l'importanza, ai fini dell'ammissibilità, delle dichiarazioni in calce alle schede descrittive degli interventi 5 per i quali si chiedono i finanziamenti, nonché delle informazioni contenute nel quadro C (Cronoprogramma della spesa) e nel quadro D (numero operatori di polizia locale) 6. Si ricorda inoltre che nel caso delle forme collaborative dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda stessa. Nel caso si rendesse necessario ai fini dell istruttoria, potrà essere richiesta agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni e gli enti richiesti sono tenuti a fornire riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferiscono. 4 La previsione tiene conto di quanto stabilito dall articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009 nel testo previgente alle modifiche apportate a tale comma dall articolo 23 della legge regionale 28 giugno 2016 n. 10. Per effetto dell articolo 56 della richiamata l.r. n. 10/2016, i Comuni devono conformarsi alle nuove previsioni entro il 31 dicembre 2016. Ai fini del Programma 2016, quindi, è sufficiente che, al momento della presentazione della domanda, il Corpo di polizia locale sia composto da almeno 8 operatori a prescindere dalla natura montana o meno dei Comuni di riferimento. 5 Per gli interventi previsti dalla II a Area del Programma, (parte corrente), se gli interventi richiesti sono più di uno tra quelli delle tipologie indicate, dovrà esser redatta, per ciascuno di essi, la scheda con le criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato e il costo preventivato per l intervento, le modalità di realizzazione dello stesso e le dichiarazioni relative ai Comuni coinvolti. 6 La determinazione degli operatori deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto. Qualora l Ente richiedente sia una forma collaborativa o un UTI si considerano gli operatori complessivi di tutti gli enti che ne fanno parte. 6

3) Spese ammissibili, modalità di attuazione e relativi termini. Si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda (paragrafo 3) Gli enti beneficiari dovranno quindi sostenere le spese dopo tale data e fino al: - 31 dicembre 2017 per gli interventi di cui alla I a Area (entro il 31 dicembre 2017 cioè gli Enti devono aver concluso l attività di rimborso delle spese ai privati che abbiano fatto richiesta); - 30 giugno 2018 per gli interventi di cui alla II a Area (parte corrente). Si ricorda inoltre che, per gli interventi di cui alla II a Area, nel caso venga richiesto un contributo inferiore a quello massimo concedibile per ciascun intervento, il contributo erogato non potrà superare l'ammontare richiesto. Come previsto dal paragrafo 4, le risorse disponibili per l attuazione del Programma (vedi III a Sezione) saranno ripartite tra gli enti richiedenti con deliberazione della Giunta regionale (ai sensi dell articolo 4, comma 4, della l.r. n. 9/2009) che verrà emanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati (ossia entro il 18 dicembre 2016)- paragrafo 6- e sarà pubblicata sul sito web della Regione, all indirizzo web http://www.regione.fvg.it/asp/delibere/ e nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/aall/polizia_locale_e_sicurezza/sicurezza/ Fin_reg_2015/index.html. Alla conclusione del procedimento verrà comunque data comunicazione- mediante apposita nota- agli enti beneficiari interessati del provvedimento di concessione dei finanziamenti. 4) Erogazione del contributo, modalità di rendicontazione e relativi termini. Il paragrafo 5 dispone che alla liquidazione del finanziamento concesso si procederà con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, previa richiesta dell ente beneficiario, tenuto conto di quanto indicato nel cronoprogramma della spesa. In merito si richiama l attenzione sulla necessità che tale richiesta di liquidazione contenga la data di adozione del bando e della modulistica predisposti per la presentazione delle domande da parte dei privati per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di cui alla I a Area. Le disposizioni contenute nel paragrafo 5 punti 2 e 3, sono atte a regolare i casi in cui la liquidazione dei finanziamenti concessi venga richiesta dal Comune capofila di una forma collaborativa che, per effetto dell applicazione delle norme contenute nella l.r. 26/2014, si sia nel frattempo sciolta. Il concetto cardine su cui poggiano le disposizioni è che l eventuale scioglimento della forma collaborativa, che derivi però dall applicazione concreta delle disposizioni della l.r. 26/2014 7 e non sia quindi dovuta al mero recesso degli enti partecipanti, non determina di per sé la revoca dei finanziamenti già concessi. Infatti solo nel caso in cui a seguito dello scioglimento non sia possibile realizzare in tutto o in parte gli interventi previsti, si provvederà alla rideterminazione del finanziamento concesso. La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro il 30 settembre 2018. Si richiama peraltro l'attenzione sull'importanza della tempestività della rendicontazione che può essere eseguita, anche parzialmente, prima del citato termine, con riferimento agli interventi nel 7 Lo scioglimento, cioè, deve essere dovuto al fatto che tutti o alcuni degli enti che fanno parte della suddetta forma collaborativa conferiscano la funzione di polizia locale all UTI di riferimento. 7

frattempo conclusi anche in considerazione di quanto previsto dal paragrafo 7 in merito alle ipotesi di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi in caso di mancata rendicontazione (per gli altri casi di revoca, peraltro già citati, vedi lo stesso paragrafo 7). Entro 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la rendicontazione medesima verrà adottato il decreto di presa d'atto ovvero, in caso di mancata rendicontazione, verrà comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi. (paragrafo 6.3). Terza sezione. Indica, in modo schematico, le risorse finanziare destinate all'attuazione delle progettualità descritte suddivise tra interventi di parte capitale e di parte corrente e che per l anno 2016 ammontano a 1.800.000, 00 per gli interventi di cui alla I a Area e 700.000,00 per gli interventi di cui alla II a Area. Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all indirizzo istituzionalilocali@regione.fvg.it o contattando: dott.ssa Alessandra Lupieri, alessandra.lupieri@regione.fvg.it; tel. 0432/555038; Sig. Antonella Sinicco, antonella.sinicco@regione.fvg.it; tel 0432/555814; Sig. Roberta Romanello, roberta.romanelloegione.fvg.it, tel. 0432/555390 Sig. Orizia Cherstich, orizia.cherstich@regione.fvg.it; 0432/555582. Il direttore del Servizio dott. Gianfranco Spagnul Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell amministrazione digitale) 8