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Comune di Casalecchio di Reno Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2005 con deliberazione n. 109.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 2

Capo I...4 Norme generali...4 Art. 1 Finalità...4 Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari...4 Art. 3 Pubblicità e diffusione del regolamento...4 Art. 4 Tipologia e natura dei benefici economici...4 Art. 5 Limiti oggettivi del regolamento...5 CAPO II...5 Procedure...5 Art. 6 Modalità di determinazione...5 Art. 7 Formazione dei piani di riparto...5 Art. 8 Destinatari dei benefici...5 Art. 9 Richieste di ammissione ai benefici...6 Art. 10 Modalità di erogazione dei benefici...7 Art. 11 Criteri di concessione...7 Art. 12 Condizioni generali di concessione...8 CAPO III...8 Aree di intervento...8 Art. 13 Aree di intervento...8 Art. 14 Area per la tutela e valorizzazione dell ambiente...9 Art. 15 Area delle attività culturali, celebrative ed educative...9 Art. 16 Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato...10 Art. 17 Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero...10 CAPO IV...10 Benefici diversi...10 Art. 18 Interventi straordinari...10 Art. 19 Interventi eccezionali...10 Art. 20 Patrocinio...11 Art. 21 Premi di rappresentanza...11 Art. 22 Utilizzo delle sale comunali...11 Art. 23 Forme particolari di aiuto...12 Art. 24 Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili...12 CAPO V...12 Albo dei beneficiari...12 Art. 25 Istituzione albo dei beneficiari di benefici...12 Art. 26 Tenuta dell albo...12 CAPO VI...13 Disposizioni finali...13 Art. 27 Norma transitoria e finale...13 Art. 28 Entrata in vigore...13 3

Capo I Norme generali Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Casalecchio di Reno stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell applicazione dell art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241 Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari 1. L osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono. Art. 3 Pubblicità e diffusione del regolamento 1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell intera comunità comunale. Art. 4 Tipologia e natura dei benefici economici 1. I benefici economici del presente regolamento possono articolarsi in forma di: Sovvenzioni, allorquando il Comune di Casalecchio di Reno si fa carico interamente dell onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici; Contributi, allorquando i benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide. Sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale; Ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di benefici che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti; Vantaggi economici, allorquando sono riferite alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali. 2. I benefici economici possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l uso di beni immobili comunali solo nel caso in cui l utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. 4

Art. 5 Limiti oggettivi del regolamento 1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome gli interventi finanziari o di contenuto materiale che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà o gli interventi socio-assistenziali di rapporto convenzionale. CAPO II Procedure Art. 6 Modalità di determinazione 1. I soggetti interessati debbono presentare le loro richieste di benefici economici entro il 30 Novembre dell anno prevedente a quello di riferimento. 2. La Giunta comunale può modificare la suddetta scadenza al fine di correlarla alle esigenze di adeguamento della programmazione comunale. Di questa modifica viene data adeguata pubblicità. 3. Con la deliberazione di cui al 2 comma sono rideterminati e termini per la formazione ed approvazione del piano di riparto. Art. 7 Formazione dei piani di riparto 1. Le richieste di benefici finanziari sono assegnati per l istruttoria ai settori competenti per materia, che vi provvedono entro il 15 gennaio dell anno di riferimento. 2. Le istanze istruite sono trasmesse dalla Giunta comunale. La Giunta comunale, tenuto conto delle risultanze dell istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma ed approva con apposito atto deliberativo, il piano di riparto per ciascuna area di intervento e determina i benefici finanziari assegnati ai richiedenti. 3. Suddetto piano viene sottoposto all esame della Conferenza del volontariato che esprime il suo parere entro 15 giorni dalla presentazione. 4. Il piano di riparto, una volta definitivo, viene reso pubblico mediante affissione all albo pretorio comunale per giorni 30 e può esserne disposta la diffusione anche attraverso i normali organi di informazione locale. Art. 8 Destinatari dei benefici 1. La concessione di benefici finanziari ed economici di qualunque genere può essere disposta dall Amministrazione a favore: a) Di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità comunale; 5

b) Di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità comunale. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte all albo comunale del volontariato. Art. 9 Richieste di ammissione ai benefici 1. Le richieste di ammissione ai benefici, dirette al Sindaco devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento. 2. Le istanze presentate dovranno contenere le seguenti indicazioni: per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell albo, a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell ente e forma associativa o similare; b) la sede legale; c) il numero di codice fiscale o partita IVA, se svolge attività commerciale; per ciascun soggetto fisico iscritto nell albo le generalità complete dei beneficiari corredate di indirizzo e numero di codice fiscale. Quest ultima indicazione deve essere fornita se il richiedente svolge attività imprenditoriale. E la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita: a) all assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 19.3.1990, n. 55; b) alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati; c) all attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali. 3. Le richieste degli enti privati, delle associazioni, finalizzate alle concessioni di interventi finanziari quale concorso per l effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da: relazione illustrativa dei programmi di attività per l esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili delle attività a pagamento. 4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da: 6

a) Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale; b) Preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza. 5. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre il Comune di Casalecchio di Reno, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell apporto dell ente o associazioni organizzative nonché oneri riferiti all uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Casalecchio di Reno o da altri Enti pubblici o privati. 6. Sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni ai benefici previsti nel presente regolamento. Art. 10 Modalità di erogazione dei benefici 1. L erogazione dei benefici è disposto nel seguente modo: a) Contributi per le attività annuali: a.1) il 50% alla esecutività della deliberazione di concessione; a.2) la residua parte a presentazione di relazione consuntiva delle attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnate dal rendiconto della destinazione del contributo comunale; b) Contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. 2. In casi del tutto eccezionali, debitamente documentati, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda, fermo restando l obbligo poi della presentazione di relazione consuntiva sull attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. 3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all assegnazione iniziale di benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute. Art. 11 Criteri di concessione 1. La Giunta comunale predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali: a) Per le attività annuali utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell attività svolta; coincidenza dell attività con interessi generali o diffusi nella comunità comunale; 7

incidenza del volontariato nell attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; rilevanza territoriale dell attività; b) Per attività specifiche e singole iniziative rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti; valenza e ripercussione territoriale; entità e caratteristiche del finanziamento complessivo dell iniziativa (autofinanziamento, contributi pubblici e/o privati, ecc.); 2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all iniziativa costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione di benefici. 3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i benefici a favore delle attività annuali o specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative. Art. 12 Condizioni generali di concessione 1. Il Comune di Casalecchio di Reno, in ogni caso resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari e soggetti terzi. 2. Il Comune di Casalecchio di Reno non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti privati ed associazioni che ricevono contributi annuali. 3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati ai benefici sono finanziate dagli stessi nell ambito del loro bilancio o dal budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune di Casalecchio di Reno. 4. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune. CAPO III Aree di intervento Art. 13 Aree di intervento 1. Le aree di intervento, per le quali l Amministrazione comunale può disporre la concessione di benefici, sono di norma riferite: Alla tutela e valorizzazione dell ambiente: Alle attività culturali, celebrative ed educative; Alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato; Alle attività sportive e ricreative del tempo libero. 8

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili. Art. 14 Area per la tutela e valorizzazione dell ambiente 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati: a) Al sostegno dell attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuata per la protezione e valorizzazione della natura e dell ambiente e per la cura del verde pubblico; b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione di beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione. 2. I benefici sono altresì concessi a enti e comitati di volontariato che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile anche nell ambito comunale. Art. 15 Area delle attività culturali, celebrative ed educative 1. Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative e ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente: a) Allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell ambito del territorio comunale. b) All organizzazione e all effettuazione nel Comune di Casalecchio di Reno di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico. c) All effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità comunale. d) Alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche. e) Alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere. f) All organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. 2. I benefici possono essere concessi anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale. 9

Art. 16 Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato 1. Gli interventi del Comune di Casalecchio sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario. 2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all area assistenziale, abbiano, di norma, per l ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale. 3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l apporto dell Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Art. 17 Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. 2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro. 3. Il Comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva. CAPO IV Benefici diversi Art. 18 Interventi straordinari 1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre assegnazione di benefici straordinari con prelievo dalle riserve all uopo previste nei piani di riparto di cui all art. 7. Art. 19 Interventi eccezionali 1. I benefici sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici, verso altre comunità in impellenti condizioni 10

di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali,sociali, culturali presenti nella comunità cittadina. Art. 20 Patrocinio 1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l indicazione: Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno. 2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l indicazione dei soggetti richiedenti. 3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale. 4. L eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati. 5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di benefici economici nonché dalla concessione dell uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, alla Giunta comunale per le conseguenti decisioni, qualora venga presentata nei termini di cui al presente regolamento. Art. 21 Premi di rappresentanza 1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali. Art. 22 Utilizzo delle sale comunali 1. Le sale di proprietà o nelle disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti. 2. L utilizzo di tali sale è subordinato all osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni apposte dalla commissione Provinciale di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. 3. E facoltà della Giunta comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell alternativa. 11

Art. 23 Forme particolari di aiuto 1. Il Comune può intervenire a favore delle iniziative di cui sopra anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi comunali per coadiuvare l attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, ricreativo,,turistico e popolare a rilevanza comunale. 2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi del Comune. 3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi, previo parere del Dirigente del Settore che attesti, in particolare, la piena sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. Art. 24 Concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili 1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune è consentita di norma quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell art. 25. 2. Ogni concessione è disposta dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. E fatto divieto assoluto di subconcessione. CAPO V Albo dei beneficiari Art. 25 Istituzione albo dei beneficiari di benefici 1. E istituito, ai sensi dell art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. 2. L albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. Art. 26 Tenuta dell albo 1. Il Servizio Ragioneria, Bilancio, Economato cura la tenuta dell albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti. 2. E fatto obbligo ai Dirigenti di Area, per quanto non specificamente risultante da atti deliberativi, di segnalare trimestralmente al Servizio Ragioneria, Bilancio, Economato l elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione 12

all assegnazione di altri vantaggi economici di cui all art. 4. A sua volta, il Servizio Ragioneria, Bilancio, Economato lo comunica ai gruppi consiliari trimestralmente. 3. L albo può essere consultato da ogni cittadino. 4. Il Servizio Ragioneria, Bilancio, Economato, preposto alla tenuta dell albo, provvede all informatizzazione dello stesso, trasmettendolo ai Servizi di Comunicazione che ne cureranno l accesso gratuito per via telematica. CAPO VI Disposizioni finali Art. 27 Norma transitoria e finale 1. Le disposizioni per la formazione ed approvazione del piano di riparto di cui agli artt. 6 e 7 avranno applicazione per l anno 1997. 2. Per l anno 1996 sono applicabili tutte le altre disposizioni stabilite dal presente regolamento. 3. Non si applicano i termini indicati nell art. 6 per le fattispecie previste dall art. 4 comma 2. Art. 28 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142 è pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra i vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione. 13