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COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE Provincia di Pavia ATTO DI COTTIMO N. 315 d ordine REG.S.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE. L anno duemilaquattordici addì del mese di. nella residenza municipale, sono comparsi: - da una parte il Sig. BONFOCO LUIGI, nato a Broni il 04 marzo 1958, nella sua qualità di Responsabile Servizio n. 3 Ambiente Territorio del Comune di Bressana Bottarone, che dichiara di agire in nome e per conto del Comune che rappresenta e ciò in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 05.07.2014 Codice Fiscale del Comune 00447770181 nel presente atto denominato semplicemente STAZIONE APPALTANTE; - dall altra parte il Sig. MARINO ALFREDO, nato a Enna (EN) il 31.03.1950 residente in Cerro al Lambro (MI) Via Berlinguer n. 8, che interviene in questo atto in qualità di Procuratore Speciale in forza di procura speciale Rep. n. 34781 di fasc. n. 55843 di Rep. del Notaio Dr. Angelo Biasini di Lodi, qui allegata e in rappresentanza della Ditta MARINO COSTRUZIONI SRL con sede in San Zenone al Lambro (MI) Via Maestri del lavoro 19/21 Cod. Fiscale e P.I. n. 05599020962 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1833825 di Repertorio Economico Amministrativo, che di seguito verrà denominato semplicemente COTTIMISTA; PREMESSO 1

- che con determinazione n... del...2014 venivano affidati i lavori di manutenzione strade alla Ditta MARINO COSTRUZIONI SRL con sede in San Zenone al Lambro Via Maestri del Lavoro 19/2; - che ai sensi dell articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a euro 154.937,07. - che è stato verificato dal Responsabile del Servizio il possesso dei requisiti d ordine generale della ditta appaltatrice; TUTTO CIO PREMESSO di comune accordo le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 (Valore delle premesse e degli allegati) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell atto di cottimo. ARTICOLO 2 (Oggetto dell appalto) Il Comune di Bressana Bottarone, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta MARINO COSTRUZIONI SRL di San Zenone al Lambro (MI) che, come sopra rappresentata, accetta, l appalto relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRADE. ARTICOLO 3 - (Obblighi del Cottimista) Il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d arte, salvo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà la facoltà di far demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso. 2

Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente atto di cottimo. ARTICOLO 4 (Corrispettivo dell appalto) Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante al cottimista per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in 35.579,59 (+ I.V.A. 22%) PER UN TOTALE DI 43.407,10. Il pagamento del cottimo avverrà in n. 1 soluzioni e precisamente alla fine dei lavori sulla base della fattura debitamente controllate dal RUP. Il mandato di pagamento verrà emesso entro gg. 30 dal ricevimento fattura. ARTICOLO 5 (Clausola sulla tracciabilità dei pagamenti) La Ditta è tenuta ad assolvere nei confronti del Comune a tutti gli obblighi previsti dall art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. La "Ditta" indica come c/c dedicato il seguente: Codice IBAN: IT64T0200833730000100058448 Il numero di C.I.G. è il seguente:. ARTICOLO 6 (Clausola sul rispetto del patto di integrità) La Ditta si impegna al puntuale rispetto del codice di comportamento approvato dal Comune con delibera G.C. N. 11 del 29.01.2014 ai sensi dell art. 1, comma 17, della legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, consegnato alla medesima all atto di sottoscrizione del presente. ARTICOLO 7 - (Termine di esecuzione del servizio lavori/penalità) 3

I lavori avranno una durata di gg. 30 pertanto con inizio il. e termine il.. Qualora l impresa appaltatrice non adempia alle obbligazioni assunte, le sarà comminata una pena minima di 50,00 (cinquanta euro) che, in relazione alla gravità dell inadempienza, valutata insindacabilmente dal Comune potrà essere elevata fino a 400,00 (quattrocento euro). L imposizione della penale avverrà mediante contestazione scritta, motivata e circostanziata che il Comune rivolgerà all impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata. Entro 10 giorni l impresa appaltatrice potrà far pervenire le sue deduzioni sulle quali giudicherà inappellabilmente il Responsabile del Servizio competente. Il mancato pagamento della penale nel termine stabilito comporta la risoluzione dell appalto ai sensi del precedente articolo del presente capitolato. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - gravi e/o continue violazioni degli obblighi contrattuali (n. 2 per la durata dell appalto) nell arco del periodo di durata del contratto in seguito a diffida formale del Responsabile del Servizio, nonché mancata esibizione (n. 2 per la durata dell appalto) di documentazione attestante la regolare assunzione in servizio del personale o l autorizzazione sanitaria; - arbitrario abbandono da parte della Ditta aggiudicataria del servizio oggetto del contratto; - mancato pagamento della penale di cui all articolo successivo entro i termini stabiliti; 4

- utilizzo di personale non regolarmente assunto ovvero non in regola con le disposizioni in materia previdenziale, sanitaria e infortunistica accertato dal Comune; - frode nei confronti del Comune o degli utenti inoppugnabilmente accertata; - mancata emissione di regolare fatturazione inoppugnabilmente accertata; - mancata presentazione delle garanzie di cui all articolo 7; - in tutti gli altri casi previsti dalle leggi vigenti tempo per tempo. ARTICOLO 8 - (Garanzie) Il cottimista, ai sensi dell art. 23 del Regolamento Comunale per l affidamento dei lavori, delle forniture di beni e per la prestazione dei servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 33 del 24.10.2012 è esonerato dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva. Ai sensi dell articolo 129 del Decr. Legisl.vo n. 163 del 12.4.2006, nonché del vigente Regolamento Comunale per l affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, il cottimista assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il cottimista ha stipulato un assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell esecuzione del contratto, per la medesima durata, con polizza n. 1/1089/61/100837321 in data 23.07.2013 rilasciata dalla società UNIPOL Assicurazioni agenzia di Albino (Bg) per un massimale di 3.000.000,00. ARTICOLO 9 - (Obblighi del cottimista nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) Il cottimista deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 5

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il cottimista è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del cottimista per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Il cottimista è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori Ai sensi del capitolato generale d appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il cottimista invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al cottimista in esecuzione del contratto Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa, a: rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne; 6

ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose; a rispettare le seguenti condizioni: ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria; vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro; giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l elenco della manodopera che lavora in cantiere con l indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti. Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall esecuzione dei lavori di cui al presente atto di cottimo. ARTICO 10 - (Allegati all atto) Gli elaborati tecnici, atti che seppur non formalmente allegati al presente atto di cottimo, qui si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dall impresa appaltante sono i seguenti: - COMPUTO METRICO ARTICOLO 11 - (Controversie) 7

Per le controversie alle quali siano seguite iscrizioni di riserve sui documenti contabili da parte del cottimista, le quali comportino un aumento dell importo economico di spesa comunque superiore al 10% dell importo contrattuale, potranno trovare applicazione le norme dell art. 240 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e dell art. 23 del vigente Regolamento dell Unione per l affidamento di lavori, forniture e servizi in economia per l attivazione delle procedure di accordo bonario. Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del presente atto di cottimo, qualora non risolte bonariamente ai sensi degli articoli sopra citati, sono devolute all autorità giudiziaria competente ed è esclusa sin da ora, la competenza arbitrale. ARTICOLO 12 (Subappalto) Il cottimista si avvarrà del subappalto per l esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come da offerta prodotta e nel rispetto dell art. 118 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 ARTICOLO 13 (Divieto di cessione del contratto) E fatto assoluto divieto al cottimista di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto di cottimo, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del cottimista degli obblighi di cui al precedente comma, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto. ARTICOLO 14 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) Ai sensi di quanto previsto dal Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le 8

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l esecuzione del presente cottimo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. ARTICOLO 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Sono a carico del cottimista tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge. Il cottimista dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all imposta sul valore aggiunto, che il cottimista è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n 633/72; conseguentemente, al presente atto, qualora se ne rendesse necessaria la registrazione, dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del cottimista. ARTICOLO 16 (Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) L appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 3 c. 7, L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Bressana Bottarone, entro 7 gg. dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termina le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli 9

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. ARTICOLO. 17 (Responsabile del Procedimento) L'Ente nomina quale Responsabile del procedimento il Geom. Luigi Bonfoco cui la Ditta Si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. Letto, confermato e sottoscritto. PER LA STAZIONE APPALTANTE IL COTTIMISTA IL RESPONSABILE SERVIZIO 3 Geom. Luigi Bonfoco. 10