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Comune di Casorate Primo REGOLAMENTO ISEE COMUNALE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 18.1.2011-1 -

NUOVO REGOLAMENTO ISEE Diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall art.1, comma 2 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche Indice Art. 1. Oggetto del regolamento Art. 2. Ambito di Applicazione Art.3. Criteri per la determinazione della situazione economica Art.4. Determinazione dell indicatore della situazione economica Art.5. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente (ISEE) Art.6. Definizione di reddito Art.7. Definizione del patrimonio Art.8. Modalità di presentazione delle domande Art.9. Assistenza alla compilazione della domanda Art.10. Introduzione della certificazione ISEE Art.11. Validità della certificazione Art.12. Coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti Art.13 Requisiti e criteri per integrazione retta di ricovero dell anziano e/o disabile in strutture protette Art.14 Controlli Art.15 Modalità applicativa Art. 16 Compensazione Art.17 Pubblicità - 2 -

Art.1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento si propone come strumento per disciplinare l applicazione dell indicatore della situazione economica (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune. Art. 2 Ambito dell applicazione Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ed in ottemperanza alla Legge che prevede l applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, e comunque relativi ai servizi socioassistenziali, socio educativi e servizi scolastici L Applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale. Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica (individuazione del nucleo familiare) La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerato il nucleo familiare, ai sensi dell art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito all art. 1-bis del DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Art. 4 Determinazione dell indicatore della situazione economica L indicatore della situazione economica (ISE) del richiedente le prestazioni agevolate è la somma dell indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinati ai sensi degli articoli 3) e 4) del DPCM n. 242/2001 e si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare definito ai sensi dell art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito all art. 1-bis del DPCM 4 aprile 2001, n. 242. - 3 -

Art. 5 Criteri di calcolo della situazione economica equivalente (ISEE) Ai fini dell accesso alle prestazioni agevolate si considera l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che è determinato dal rapporto tra l indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza sotto riportata, ai sensi del D.L.vo n. 109/98: Numero componenti nucleo Parametro familiare 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel seguente modo: 0,35 per ogni ulteriore componente 0,20 in caso si presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambe i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa. Art. 6 Definizione di reddito Il reddito del nucleo è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare: Il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art.2135 del codice civile svolta, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o da enti previdenziali; i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la - 4 -

base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione dalla somma dei suddetti elementi reddituali, si detrae il valore del canone di locazione annuo fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 5164,57.In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l ammontare del canone. Art. 7 Definizione del patrimonio Il patrimonio del nucleo è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare. Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, esclusa la prima casa di abitazione principale fino ad un valore catastale pari ad 51.645,69= per tutte le categorie catastali escluse A1,A8 e A9, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI con detrazione dell eventuale capitale residuo del mutuo, per l acquisto dello stesso. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di presentazione. Patrimonio mobiliare è costituito da Depositi Bancari, Postali, BOT, Titoli di Stato, denaro affidato a Società d investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionarie, e tutte le componenti indicate all art. 3, comma 2 del DPCM del 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal DPCM n. 242/2001. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato per difetto ai 500,00 o ai suoi multipli. Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari ad 15.493,71=. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato. Art. 8 Modalità di presentazione della domanda Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti compilando l apposito Modello-Tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativi Allegati al DPCM 18.05.2001. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 196/2003. - 5 -

Al momento della consegna della domanda il Comune rilascia la relativa attestazione provvisoria. Art. 9 Assistenza alla compilazione della domanda Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta auto compilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l assistenza ai cittadini nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc.). Art. 10 Introduzione delle certificazioni ISEE Effettuata l istruttoria delle domande presentate, i Comuni rilasciano la certificazione ISEE. Art. 11 Validità della certificazione La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità di un anno, a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l attestazione della sua presentazione. Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell agevolazione. I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi: mancata presentazione dell autocertificazione di cui sopra; presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all interessato con raccomandata con R.R. L interessato disporrà di 15 gg calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie. Art. 12 Coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi del Codice Civile, sono preliminarmente convocati per iscritto, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, - 6 -

avendone i mezzi un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Gli stessi, se riterranno di poter accedere in modo agevolato alle prestazioni in favore del loro familiare, dovranno a loro volta esibire al Comune l Isee del proprio nucleo familiare. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. Art.13 Requisiti e criteri per integrazione retta di ricovero dell anziano e/o disabile in strutture protette Per integrazione della retta di ricovero dell anziano o portatore di handicap in struttura protetta si intende l intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui l utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, con l intervento dei parenti obbligati per legge, non sia in grado di pagare interamente la retta per il ricovero in una struttura protetta. Requisiti per accedere al contributo Possono presentare domanda per la determinazione della quota di integrazione della retta erogata quale contributo municipale: anziani, inabili o portatori di handicap che si trovino in stato di bisogno secondo quanto previsto dalla L.R.1/86 e la legge 328/2000; Le domande potranno essere accolte dal Comune di Casorate a condizione che gli aspiranti siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali: persone in condizione di non autosufficienza determinata dall età o da situazioni di invalidità congenita o acquisita: mancanza di familiari o impossibilità di questi a fornire adeguata assistenza a domicilio al loro parente; stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero in proprio o con l intervento di parenti prossimi e obbligati per legge (art.433 c.c.) Criteri per la determinazione della quota erogabile: L intervento economico da parte dell Amministrazione Comunale dovrà tener conto del costo della struttura ospitante l anziano/inabile (ovvero l impossibilità per comprovati motivi di accedere ad una struttura convenzionata o più economica in grado di garantire standard assistenziali adeguati al caso) - 7 -

L Amministrazione Comunale si riserva di stabilire l opportunità e l entità della compartecipazione al pagamento della retta in base alle disponibilità economiche dell utente e degli obbligati per legge ai sensi dell art.433 del codice civile; Determinazione della compartecipazione Comunale al pagamento della retta a carico dell anziano: si devono considerare integralmente tutte le entrate del soggetto interessato: redditi netti pensionistici a qualsiasi titolo introitati, comprensivi della tredicesima mensilità indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, ecc. depositi bancari (conti correnti, titoli) o postali, libretti a risparmio ecc. proprietà o rendite di immobili La quantificazione della compartecipazione al pagamento della retta da parte dell Amministrazione comunale contributo da erogare sarà così determinata: retta mensile di ricovero e qualora non compresi costi per parrucchiere/barbiere, lavanderia maggiorata di 50,00 mensili diminuita dal reddito mensile dell anziano Concorso dei parenti obbligati per legge ai sensi dell art.433 del codice civile: B) In caso di esistenza di parenti obbligati per legge ai sensi dell art.433 del codice civile l Amministrazione Comunale procederà all integrazione della retta con le seguenti modalità: - pagamento diretto all Istituto per la quota non coperta dall anziano e dai parenti e richiesta ai parenti stessi del versamento della loro quota di compartecipazione nelle casse comunali nella misura del 25% della quota della propria situazione economica equivalente eccedente l importo di 7750,00.La situazione economica dei parenti sarà calcolata in base al Regolamento ISEE in vigore alla data di presentazione della domanda. - o pagamento diretto all Istituto per la quota residua a carico dell Amministrazione Comunale al netto della quota parte dell anziano e della quota parte dei parenti; - o rimborso spese ai parenti quale compartecipazione ed integrazione della retta per la quota parte a carico dell Amministrazione comunale. Art. 14 Controlli Per le auto certificazioni, di cui al presente Regolamento, il Comune effettuerà i necessari controlli. Il Comune potrà altresì attuare Convenzioni o Protocolli d Intesa operativi con la Guardia di Finanza per l effettuazione dei controlli. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Servizio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. - 8 -

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Servizio Comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. Art.15 Modalità applicativa Le soglie ISEE, sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate dalla giunta comunale con appositi atti, previo confronto con le OO.SS.tenendo conto del Tasso annuo di inflazione Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti i livelli della situazione economica equivalente al di sotto della quale poter accedere alle agevolazioni. La soglia ISEE al di sotto della quale l individuo può accedere gratuitamente alle prestazioni socio assistenziali, socio educative e servizi scolastici con esclusione dell integrazione delle rette di ricovero in strutture per anziani e o disabili viene definita Minimo vitale. Il Comune assume quale valore economico del minimo vitale per un individuo, rapportato alla scala di equivalenza l importo annuo definito dalla giunta comunale con provvedimenti di cui al comma 1 Art.16 COMPENSAZIONE Resta fatta salva la facoltà del Comune di detrarre dalle proprie prestazioni, contributi, ausili agevolati gli importi dei crediti di natura non tributaria riconosciuti, certi ed esigibili, vantati nei confronti degli utenti beneficiari. Art.17 PUBBLICITA Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e verrà altresì inserita nel sito internet del Comune di Casorate Primo. - 9 -