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INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO FOGLIO INFORMATIVO BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO SCPA - SCHIO Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale Via Pista dei Veneti, 14 36015 Schio (VI) Tel.: 0445/674000 - Fax: 0445/674500 Email: info@bancaaltovicentino.it Sito internet: www.bancaaltovicentino.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Vicenza n. 127/VI116 R.E.A. 11246/VI Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 272010 - cod. ABI 08669.4 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A166129 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS'È IL MUTUO Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine (superiore ai 18 mesi). In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni anche se per determinati prodotti potrebbe avere una durata superiore. Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile. Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma può servire anche per altre finalità (ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità). Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il cliente, a garanzia dell adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso. Nell ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Altro Al perfezionamento del finanziamento il cliente ha la possibilità di aprire un conto corrente ove verranno addebitate le rate di ammortamento. A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia. Polizze assicurative specifiche sono anche disponibili per la copertura del rischio da perdita del posto di lavoro (CPI). Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 1 di 8

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 15 T.A.E.G.: 9,4% Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 20 T.A.E.G.: 9,34% Capitale: 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 25 T.A.E.G.: 9,31% I tassi di interesse utilizzati negli esempi, le spese di istruttoria, l imposta sostitutiva e le altre condizioni economiche vengono considerate sulla base dei valori riportati di seguito nel presente foglio informativo. In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l iscrizione dell ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell immobile ipotecato. Importo massimo finanziabile Durata Criterio di Calcolo degli interessi 100 % del valore dell'immobile accertato dal perito in sede di stima minima: 5 anni massima: 30 anni Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Ove previsto nel contratto, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni). TASSI MASSIMI Tasso di interesse di ammortamento Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora 7,5% Valore effettivo attualmente pari a: 7,5% T.A.E.: 7,76325% 7,5% Valore effettivo attualmente pari a: 7,5% T.A.E.: 7,5% 4 punti percentuali SPESE MASSIME Spese per la stipula del contratto Istruttoria 1% Spese stipula fuori sede 150,00 Recupero spese erogazione 150,00 Altre spese iniziali 0,00 Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica 0,00 Incasso rata calcolata in percentuale sull'importo totale del finanziamento 30,00 ( 2,50 Mensili) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 2 di 8

Invio comunicazioni periodiche POSTA: 2,10 CASELLARIO POSTALE INTERNO: 2,10 CASELLARIO ELETTRONICO: 0,00 Accollo mutuo 300,00 Sospensione pagamento rate Spese Per Decurtazione Spese Estinzione Anticipata Mutuo Gratuita Spesa di Monitoraggio Andamentale 0,1% Nessuna spesa applicata alle decurtazione su mutui destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. 1ma casa). Massimo 1% nei restanti casi Nessuna spesa applicata all' estinzione di mutui destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. 1ma casa). Aliquota massima pari a 1% nei restanti casi La spesa di monitoraggio andamentale viene calcolata in percentuale applicata al debito residuo del mutuo. L'importo relativo alla spesa viene addebitato su ogni rata successiva, con riferimento al debito residuo della rata precedente. Si noti che il valore per la Spesa di Monitoraggio Andamentale è esposto su base MENSILE e che nella sezione "Legenda" del Foglio Informativo del prodotto è esposto un esempio di calcolo della commissione. Cancellazione Ipoteca Con procedura disciplinata dal art.13 della legge 40/2007 (c.d. decreto Bersani bis) - Gratuita Con procedura diversa da quella disciplinata dal art.13 della legge 40/2007 - Euro 500,00 + spese notarili e di conservatoria RR.II. Integrazione/Variazione/Restrizione ipoteca Informativa Pre-Contrattuale 0,00 Spese Aggiuntive Rata In Mora 0,00 Spese per Invio Altre Comunicazioni Spese Per Primo Sollecito su rate non pagate 12,50 Spese Per Secondo Sollecito su rate non pagate 12,50 Invio Documentaz. Variazioni Condizioni / Via Posta 0,00 Invio Documentaz. Variazioni Condizioni / Via Infob@Nking Euro 500,00 + spese notarili e di conservatoria RR.II. 0,00 Invio Documento di Sintesi di fine anno/ Via Posta 2,10 Invio Documento di Sintesi di fine anno / Via Infob@Nking 0,00 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate FRANCESE A RATE COST. POSTIC. COSTANTE MENSILE ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso a seconda del valore del parametro al momento della stipula. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 3 di 8

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di applicato finanziamento (anni) mensile per un interesse aumenta del interesse diminuisce capitale di: 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni 100.000,00 7,5% 10 1.187,02 0,00 0,00 7,5% 15 927,01 0,00 0,00 7,5% 20 805,59 0,00 0,00 7,5% 25 738,99 0,00 0,00 Avvertenza La presente tabella non tiene conto dell eventuale previsione di un tasso minimo; Qualora il tasso di interesse applicato sia pari o inferiore al 2 % la colonna relativa all ipotesi di diminuzione è da non considerare. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancaaltovicentino.it). SERVIZI ACCESSORI Assicurazione CPI: copertura rischio premorienza, invalidità totale e permanente, perdita posto di lavoro, inabilità totale o temporanea, ricovero ospedaliero Assicurazione a copertura del credito in caso di morte Facoltativa. La Banca è collocatrice di polizze assicurative fornite da: - Assurant General Insurance Limited - Assurant Life Limited Facoltativa. La Banca è collocatrice dei prodotti "Assicurazione TCM" (temporanea caso morte) fornita da ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Costi indicativi della copertura assicurativa TCM : - fino a 35 anni di età : 1,00 ogni 1000 euro di erogato - oltre 35 anni di età e fino a 50 anni : 2,00 ogni 1000 euro di erogato - oltre 50 anni : crescente in modo rilevante in funzione dell età del soggetto assicurato Per un maggiore dettaglio sulle coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Assicurazione immobile Obbligatoria e a carico del cliente l assicurazione dell immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio. La polizza assicurativa può essere stipulata presso compagnia di assicurazione intermediata dalla banca, qualora espressamente richiesta dal cliente, o da altra compagnia proposta dal cliente ritenuta di gradimento da parte della banca stessa. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 4 di 8

La Banca Alto Vicentino è collocatore di polizze assicurative fornita da ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Costi indicativi : tra lo 0.20 per mille e lo 0,45 per mille del valore dell'immobile Per un maggiore dettaglio sulle coperture assicurative e i relativi costi consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. Perizia tecnica di stima Se acquistata attraverso la banca/intermediario, costi recuperati nella misura effettivamente sostenuta dalla Banca Adempimenti notarili Se l acquisto dei servizi avverrà attraverso la banca/intermediario, costi recuperati nella misura effettivamente sostenuta dalla Banca Tassa ipotecaria Spese documentabili, riconosciute nei confronti di terzi, riferibili al perfezionamento della procedura istruttoria (accesso a basi dati, visure catastali e camerali, acquisizione documentazione reddituale) Secondo le disposizioni di legge Recuperate nella misura effettivamente sostenuta dalla Banca. Per un maggior dettaglio si rinvia al foglio informativo Servizi diversi e operazioni di Cassa Altro Imposta Sostitutiva (Aliquota D.P.R.601) 0,25% TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell'importo Altro di norma 45 giorni (dalla presentazione della documentazione completa alla stipula del contratto) di norma l'erogazione avviene nella stessa giornata della stipula. In talune circostanze l'effettiva messa a disposizione delle somme avviene in un secondo momento, comunque entro 30 giorni successivi al perfezionamento del contratto. ALTRO Spese per rinuncia a finanziamento già deliberato 150,00 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente, fuori dai casi di cui all articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI- Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all 1,00 % del debito. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 5 di 8

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l estinzione dell obbligazione medesima. L Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell ipoteca, procede a cancellare l ipoteca medesima d ufficio, cioè senza necessità di un apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall estinzione dell obbligazione.il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data dell integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca (via Pista dei Veneti 14, 36015 Schio - Vicenza -), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 6 di 8

Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Piano di ammortamento italiano Piano di ammortamento tedesco Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Infob@nking Casellario Elettronico Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Sistema di comunicazione che permette la domiciliazione elettronica di documenti, avvisi, comunicazioni bancarie. E alternativo alla spedizione cartacea dei citati documenti e permette, generalmente, di beneficiare di uno sconto sulle tariffe applicate dalla Banca per le spedizioni eseguite tramite i tradizionali canali postali. E un sinonimo di Infob@nking Spesa di monitoraggio andamentale Esempio di applicazione della spesa : Rata 1 debito residuo : 100.000 Capitale : 150,00 Interessi : 75,00 Spese incasso rata : 2,50 Commissione di monitoraggio andamentale : 0,008 % Calcolo della commissione di monitoraggio andamentale : (debito residuo * spesa %) / 100 ovvero : 100.000 * 0,008 / 100 = 8,00 Quindi l importo complessivo della rata 1 sarà : 235,50 ( 150,00 + 75,00 + 2,50 + 8,00) Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 7 di 8

Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. CODICE PRODOTTO : MKT2004 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 26/07/2012 (ZF/000001798) Pagina 8 di 8