Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Documenti analoghi
Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

dell Accordo concernente l obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Decreto federale. Disegno

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Decreto federale. Disegno

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

A Legge federale sul programma di sgravio 2004

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Approvato dal Consiglio nazionale il

Disegno. Art. 1. dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas serra è approvato.

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Legge sulle epizoozie

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla metrologia

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge sulle multe disciplinari

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sull imposizione degli oli minerali

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Codice delle obbligazioni

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa

Disegno 2 Legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Codice delle obbligazioni

Legge federale che attuale raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

Transcript:

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999 1, decreta: Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento Art. 1 Unità monetaria L unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi. Art. 2 Mezzi legali di pagamento Sono mezzi legali di pagamento: a. le monete emesse dalla Confederazione; b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera. Art. 3 Obbligo di accettazione 1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione. 2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri. 3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto. Sezione 2: Regime monetario Art. 4 Emissione delle monete circolanti 1 La Confederazione mantiene la Zecca federale. 1 FF 1999 6201 1999-4336 6231

2 La coniatura e l emissione di monete circolanti sono determinate dalle necessità della circolazione monetaria. 3 Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso. 4 Il Consiglio federale stabilisce l effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d intesa con la Banca nazionale svizzera. 5 Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false. Art. 5 Circolazione delle monete 1 La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete della circolazione monetaria e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale. 2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate. 3 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false. Art. 6 Monete commemorative e d investimento 1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale. 2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il valore nominale, l effigie e le proprietà delle monete commemorative e d investimento. Esso decide quali monete commemorative e d investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso. Sezione 3: Regime dei biglietti Art. 7 Emissione dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità della circolazione monetaria. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia. 2 Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale. 3 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati. 4 Essa può, al fine di garantire l approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati. 6232

Art. 8 Sostituzione dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto. 2 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi. Art. 9 Ritiro dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti. 2 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati. 3 La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati. 4 Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili. Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera Art. 10 La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca in virtù della legge del 23 dicembre 1953 2 sulla Banca nazionale. Sezione 5: Disposizioni penali Art. 11 1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa. 2 Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale. 2 RS 951.11 6233

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 12 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 1504 6234

Appendice Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 1970 3 sulle monete è abrogata. 2. Il Codice delle obbligazioni 4 è modificato come segue: Moneta del paese Art. 84 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. 2 Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l adempimento letterale del contratto. 3. Il Codice penale svizzero 5 è modificato come segue: Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa. 3 RU 1971 360, 1997 2755 4 RS 220 5 RS 311.0 6235

2 La pena è dell arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza. Importazione, acquisto e deposito di monete false Confisca Art. 244 1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, carta moneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione. Art. 249 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance e gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti. 2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione. Art. 327 Abrogato 4. La legge del 23 dicembre 1953 6 sulla Banca nazionale è modificata come segue: Capitolo III (art. 17-24) Abrogato Art. 63 n. 2 lett. d - f Abrogate Art. 64 e 65 Abrogati 1504 6 RS 951.11 6236