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CITTA' DI VERBANIA 5 DIPARTIMENTO CANILE MUNICIPALE ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO IL CANILE MUNICIPALE INCARICO PROFESSIONALE CAPITOLATO D ONERI

INDICE Art. 1 Oggetto dell'incarico Art. 2 Durata dell'incarico Art. 3 Modalità di esecuzione Art. 4 Personale Art. 5 Obblighi assicurativi e diversi Art. 6 Recapiti Art. 7 Importo contrattuale Art. 8 Cauzione definitiva Art. 9 Spese contrattuali Art. 10 Pagamenti Art. 11 Divieto di cessione Art. 12 Subappalto Art. 13 Penali Art. 14 Risoluzione del contratto per inadempienza Art. 15 Recesso Art. 16 Foro competente

CAPITOLATO D ONERI Art. 1 Oggetto dell'incarico Oggetto dell'incarico é l assistenza veterinaria ai cani catturati e/o ricoverati presso il canile sanitario comunale e l assistenza veterinaria ai cani ospitati presso il canile rifugio del comune di Verbania sito in via Plusc 6. Art. 2 Durata dell'incarico L'incarico avrà la durata di 16 mesi con decorrenza dal 01.09.2015 e termine il 31.12.2016 per il quale verrà sottoscritto apposito contratto. Art. 3 Modalità di esecuzione Il servizio di assistenza veterinaria deve assicurare le seguenti prestazioni: Servizio di pronto soccorso 24 ore su 24 per cani incidentati recuperati dal personale del canile o dalle Forze dell Ordine, con il vincolo alla reperibilità nel termine di 30 minuti per gli animali portati all ambulatorio o presso il canile comunale, e entro 60 minuti per interventi nel territorio del Comune di Verbania ed entro 120 minuti sul territorio dei comuni convenzionati. Qualora gli interventi vengano eseguiti in difformità delle condizioni indicate si provvederà all'applicazione di una penale pari ad 200.00=. Alla terza violazione vi sarà la facoltà di rescissione del contratto per inadempienza da parte dell'amministrazione Comunale. Controllo veterinario dei cani in ingresso al canile sanitario, ed eventuali medicazioni. Compilazione e regolare aggiornamento della scheda segnaletica individuale e sanitaria, da predisporsi per ogni singolo cane, per la parte di competenza del veterinario convenzionato. Assistenza veterinaria per i cani presenti nella struttura che si feriscono o si ammalano. Assistenza garantita con la presenza periodica in canile (almeno settimanale) o, in caso di necessità, su chiamata da evadere in giornata. Vaccinazione, sverminatura (compresa tenia echinococco) ed eventuale trattamento per parassiti esterni per i cani presenti nel canile sanitario. Sterilizzazione chirurgica delle femmine di cani presenti nel canile. Eventuale sterilizzazione dei maschi se necessaria per ridurne l'aggressività. Trattamento annuale degli animali presenti nel canile rifugio: vaccinazione contro leptospirosi, cimurro, gastroenterite; trattamento antiparassitario contro parassiti interni ed esterni; profilassi per la filaria. Controlli diagnostici almeno annuali per le principali malattie trasmissibili (esami delle feci, controlli per la leishmania, ecc.) con particolare attenzione alle zoonosi. Controlli diagnostici anche strumentali (ecografie addominali e cardiache, radiografie, ecc.) in caso di necessità; così come esami ematici, culture batteriche, esami micologici e citologici. Effettuazione di interventi chirurgici urgenti e/o necessari per salvaguardare la vita dell animale compresa l'eventuale degenza presso la struttura del veterinario e l'effettuazione degli accertamenti diagnostici propedeutici agli interventi. Predisposizione di un regime alimentare distinto per gli animali ricoverati nel canile, in caso di necessità terapeutiche. Collaborazione con il servizio veterinario dell ASL per la identificazione di cani aggressivi e pericolosi e per la segnalazione di sospetto di zoonosi. Formulazione del parere in merito alla individuazione di cani da sopprimere nei casi previsti dalla legge (comprovata aggressività, malattie incurabili). Eutanasia degli animali ove necessario e/o richiesto, e compilazione della relativa modulistica. Relazione periodica (quadrimestrale) dell attività svolta. Gestione dell armadietto farmaceutico del canile e formazione del personale incaricato della

cura degli animali e della somministrazione dei farmaci. Disponibilità ad attività di formazione del personale addetto alla gestione del canile. Collaborazione nella valutazione degli aspetti comportamentali da inserire nella scheda individuale, finalizzata all adozione degli animali, ed eventuale indicazione di protocolli educativi: se le attività descritte sono eseguite con l'ausilio di consulenti esterni, l onere finanziario è a carico del veterinario incaricato. Art. 4 Personale L'affidatario dovrà assicurare il servizio direttamente e/o con proprio personale. Tale personale dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'affidatario garantisce che ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, addetti al servizio, è applicato il vigente contratto nazionale di lavoro della categoria. L'affidatario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello dei dipendenti del Comune di Verbania, così come previsto dall art. 2 del D.P.R. 62/2013 e dall art. 1 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Verbania. Art. 5 Obblighi assicurativi e diversi Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. L affidatario dovrà presentare idonea documentazione a dimostrazione dell'avvenuto rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo. Art. 6 Recapiti L'affidatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Verbania. L'affidatario dovrà, inoltre, garantire la sussistenza dei seguenti recapiti per l intera durata dell'incarico: a. telefono cellulare al fine di garantire costante reperibilità; b. fax, con ricezione diretta sempre garantita; c. posta elettronica con garanzia di scarico e lettura costante durante la giornata lavorativa. Art. 7 Importo contrattuale L'importo contrattuale complessivo del servizio di assistenza veterinaria viene determinato, in ( 20.000,00=, importo soggetto a ribasso in sede di gara) IVA esclusa ma comprensivo del contributo ENPAV 2%. Con tale corrispettivo l'affidatario del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi (compresi quindi collari antiparassitari, farmaci necessari agli interventi, agli interventi di emergenza e all'avvio delle terapie, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici, ecc.). Art. 8 Cauzione definitiva La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è fissata così come previsto dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Art. 9 Spese contrattuali Sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa: le spese contrattuali; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, nonché le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sul servizio in oggetto. Art. 10 Pagamenti I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dei competenti uffici comunali di regolare fattura, debitamente accettata. Art. 11 Divieto di cessione E' fatto divieto di cessione dell'incarico. Art. 12 Subappalto Per la natura dell'esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. Art. 13 Penali Se l'affidatario non si attiene agli obblighi di cui al presente capitolato, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una sanzione, nella misura prevista dall'art. 3. Art. 14 Risoluzione del contratto per inadempienza E' facoltà dell'amministrazione Comunale risolvere il contratto in caso di inadempienza per la recidiva nella mancata o cattiva esecuzione del servizio, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa (art. 1454 CC). Art. 15 Recesso Le parti hanno facoltà di recedere dagli obblighi sottoscritti in qualsiasi momento senza necessità di specifica motivazione, salvo preavviso di 60 giorni. Qualora la facoltà di recesso sia esercitata dal Comune di Verbania, all'affidatario spetterà unicamente il compenso per l opera svolta sino a quel momento. Qualora il soggetto aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Verbania si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l assegnazione del servizio ad altri, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli investimenti eventualmente messi in atto per lo svolgimento del servizio previsto dal contratto. Art. 16 Foro competente Per ogni controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Verbania.