SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

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COMUNE DI GUALDO CATTANEO Prov. Perugia REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE TESTO IN VIGORE DAL 1/1/2016 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2016;

Art. 1 Oggetto Le norme che seguono disciplinano l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie relative ai tributi e tasse applicate da questo Ente alla luce del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, come modificato dal D.Lgs. 24/9/2015, n. 158, (di seguito: D. 472/97) nonché dell art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e in osservanza dei principi posti dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente). Art. 2 Cause di non punibilità 1. Le cause di non punibilità previste dall art. 6 del D. 472/97 rappresentate dal contribuente devono essere esaminate con ogni cura dal responsabile del tributo tenendo presente che: l errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall aggiunta fatta al 1 comma dell art. 6 del D. 472/97 dall art. 2, comma 1, lett b) del decreto legislativo 5.6.1998 n. 203, per effetto della quale non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento; le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto; l indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente sfornito di conoscenze in materia tributaria; l indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli; la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;

l inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente che l adduca dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla senza riuscirci per impedimenti oggettivi; il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi dalla sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna. 2. Non si procede comunque all irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all accertamento del maggior tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell amministrazione in sede di verifica ovvero quando l atto impositivo o sanzionatorio sia difforme dalla risposta fornita dal Comune sull interpello prodotto ai sensi dell art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie e, comunque, quando, limitatamente alla questione oggetto di interpello, il contribuente non abbia ricevuto risposta entro i termini regolamentari. 3. Non sono sanzionabili le violazioni che si traducono in mere inadempienze formali delle norme tributarie senza alcun debito d imposta ovvero siano dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l ambito di applicazione della norma tributaria. Art. 3 La condotta dell agente La condotta dell agente da prendere in considerazione ai sensi dell art. 7 del D.M. 472/97 è quella che il funzionario o l ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall interessato anche in sede di produzione di deduzioni difensive, qualora sia applicato l art. 16 del D. 472/97 per l irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora per il particolare tipo di sanzione possano essere attivate le procedure di cui all art. 17 dello stesso decreto.

Art. 4 Opera svolta dal contribuente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione 1. La fattispecie descritta nel titolo si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 7 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti, senza attivare il ravvedimento operoso non avendo provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo né al pagamento degli interessi moratori. 2. Qualora il contribuente di cui al comma uno non abbia precedenti di evasioni fiscali con l ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 7 sono applicate d ufficio, sempre che il soggetto aderisca mediante versamento degli importi comunicati entro 20 giorni dalla ricezione dell avviso. 3. Quando il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all uno per cento dell importo non versato. Art. 5 La personalità del soggetto La personalità del contribuente ha riguardo ai suoi precedenti fiscali. Art. 6 Riduzione della sanzione sproporzionata 1. Quando l ammontare del tributo dovuto dal contribuente che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele e gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto sia inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50% dell entità del tributo.

Art. 7 Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell art. 11, comma 1, del D. L. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza: a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto: - all uno per cento dell importo non versato: se l adempimento è eseguito entro cinque giorni dalla scadenza; - a un DECIMO del minimo: se l adempimento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza; - a un NONO del minimo: se l adempimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza; b) nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo: - a un NONO del minimo: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell omissione o dell errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l omissione o l errore è stato commesso; - a un OTTAVO del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione dell errore; - a un SETTIMO del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dalla commissione dell errore; c) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione: - ad un DECIMO del minimo: se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione. Art. 8 Incremento della sanzione per continuazione 1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3 comma dell art. 7 del D. 472/97, non definita con il ravvedimento operoso di cui al suo art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata: sino al 10%, quando l unica precedente violazione della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore: sino al 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore; sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore; dalla metà al triplo quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative a due o più procedure accertative di ammontare superiore: 2. Nell ipotesi di cui al precedente comma, qualora l Ufficio non contesti tutte le violazioni o non irroghi la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte le violazioni, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva provvedendo contestualmente all annullamento degli eventuali precedenti atti di irrogazione delle sanzioni. 3. Qualora taluno degli atti precedenti risulti definito avendo il contribuente comunque provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, anche avvalendosi delle agevolazioni previste dagli artt. 16 e 17 del D. 472/1997, la sanzione complessiva è rideterminata tenendo conto delle violazioni definite.

4. Quando la sanzione irrogata ai sensi dei commi precedenti sia definita con la procedura agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. 472/97, la somma dovuta non può comunque essere inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Art. 9 Vigenza Le norme di questo regolamento entrano in vigore il dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, fatte salve le disposizioni di cui all art. 7 che hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della Legge 28.1.2009, n. 2 Art. 10 Formalità Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa diretti anche alle emittenti locali;