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IPOTESI DI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Premessa La presente ipotesi di regolamento sull'applicazione dell'accertamento con adesione è frutto anche delle richieste, sollecitazioni e problematiche emerse nei numerosi seminari che ANCITEL ha tenuto nel mese di febbraio 1998 sulle tematiche dei tributi locali contenute nella legge finanziaria e che ha visto partecipare centinaia di funzionari ed amministratori locali. L ipotesi, pertanto, è articolata in modo tale che tutti i Comuni, dai piccoli ai grandi, possano adattare alla propria realtà uno schema di regolamento che consenta, in base ai principi dettati dall art. 50 della Legge 449/97, di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative con l obiettivo di ridurre un contenzioso lungo, difficile e, soprattutto, oneroso per le parti. L accertamento con la prospettata adesione del contribuente e l affievolimento delle sanzioni, in caso di adesione, hanno questo obiettivo, senza togliere, peraltro, al cittadino - contribuente il diritto, qualora lo ritenga più equo e giusto, del ricorso al giudice tributario. I criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.97 n. 218 e le esperienze in tal senso già emerse in questi pochi mesi di vita dell accertamento con adesione da parte degli Uffici Erariali dello Stato, sono stati tutti recepiti, pensando, pertanto, di rispettare con ciò non solo la volontà del legislatore, ma soprattutto gli interessi degli Enti 1

Locali ed in particolare dei cittadini. Come metodo di lavoro si sono volute evidenziare con apposite note, più oltre richiamate, le leggi di riferimento, nonché le motivazioni che consigliano certe soluzioni prospettate che, si ripete, trattandosi di facoltà regolamentari da parte del singolo Comune, possono essere condivise o adattate alle specifiche esigenze dell'ente locale. La scelta di istituire l accertamento con adesione si reputa il primo vero banco di prova che i Comuni devono scegliere per l affermazione dell autonomia finanziaria ed economica, cui dovranno seguire altri adempimenti da concretizzare con regolamenti specifici quali quello sull ICI, sui canoni patrimoniali in sostituzione della TOSAP, della TARSU e quello alternativo all imposta sulla pubblicità, nonché quelli più particolari delle scelte gestionali ai sensi della legge 08.06.90 n. 142. ANCITEL, su tali argomenti, si prefigge di realizzare una serie di ipotesi regolamentari che formeranno oggetto di appositi seminari già programmati per i mesi di maggio e giugno, in modo tale da contribuire alla formazione dei regolamenti sopra richiamati per essere adottati contestualmente alla approvazione del Bilancio di previsione 1999. 2

CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di..., nell esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Art. 2 - Ambito di applicazione dell istituto dell accertamento con adesione 1. L istituto dell accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L accertamento può essere definito anche con l adesione di 3

uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L ufficio, per aderire all accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l adozione dell accertamento, l infondatezza o l illegittimità dell accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l atto di accertamento nell esercizio dell autotutela. C A P O I I Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 - Competenza 1. Competente alla definizione è il responsabile dell ufficio 4

dell Amministrazione preposto alla funzione di accertamento. Art. 4 - Avvio del procedimento 1. Il procedimento è attivato, di norma, dall ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l accertamento suscettibile di adesione. b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell ufficio 1. L ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell esercizio 5

dell attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui all art. 4, può formulare, anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico, nonchè gli elementi posti a base della richiesta. 2. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere, 6

per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza, sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l Ufficio, a mezzo lettera o via fax od anche telefonicamente, formula l invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell eventuale mancata comparizione dell interessato e dell esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 7 - Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile, o dal responsabile dell Ufficio, o suo sostituto. 7

2. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 8 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. 4. Il contribuente che ha aderito all accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un 8

pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni (eccetto che per la T.A.R.S.U). 5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all adempimento dell obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute. 6. Competente all esame dell istanza è l ufficio preposto all accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. 7. L ufficio, qualora le somme rateizzate superino l importo di L.=1.000.000.-, può richiedere (dovrà richiedere) adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. Art. 9 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 9

2. L intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. C A P O III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 10 - Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 gg.), le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta 10

riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 3. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all accertamento del Comune, rendono inapplicabile l anzidetta riduzione. 4. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall ufficio sono parimenti escluse dall anzidetta riduzione. C A P O I V Disposizioni finali Art. 11 - Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999. 2. E abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. 11

Note art. 1 In ottemperanza al disposto dell art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria-, si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell autonomia e potestà regolamentare. art. 2 Oltre ai criteri di cui all art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell applicazione dell istituto in esame. 12

art. 3 Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis). art. 4, 5 e 6 Si è inserito in quest articolo che il procedimento è attivato di norma dall Ufficio, ciò per consentire alle singole Amministrazioni di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora la realtà locale lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all art. 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio. art. 7 E posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell Ufficio il quale, come organo, può delegare la funzione. art. 8 e 9 Nell art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3 comma, per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l obbligatorietà della iscrizione a ruolo. 13

Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione. Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97. art. 10 Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione. art. 11 Si è lasciata in bianco la data della decorrenza, anche se dalla lettera del 2 comma art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, sembrerebbe che la prima data attuativa sia il 01/01/1999. Vi è, peraltro, chi sostiene, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l opportunità che questo Regolamento venga applicato già da questo anno, non solo per l importanza dell istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione ICI per gli anni 1994 e 95 da definirsi entro il 31/12/1998. 14

BOZZA DI DELIBERAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; Visto il Decreo Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, che costituisce parziale attuazione della delega legislativa conferita con la Legge di cui sopra (Legge 23.12. 96 n. 662), per la parte concernente l adeguamento delle previsioni sanzionatorie ai principi che hanno trovato espressione del Decreto Legislativo che detta le regole generali in materia di sanzioni tributarie per la violazione di norme tributarie; Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96; 15

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1 aprile 1998, con l abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle sopratasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali; Determinato, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge e quindi, comunque nell ambito della discrezionalità consentita dai succitati tre Decreti Legislativi; Rilevato, altresì, che il D. Lgs. n. 473/ 97 modifica il primo comma dell art. 24 (sanzioni amministrative) del D. Lgs. n. 507/ 93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della L. n. 689/ 81, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie; Rilevato che l anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l entità delle sanzioni; Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità; 16

Ritenuto di adottare il Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi del combinato disposto dell art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dell art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei più volte citati Decreti Legislativi 18.12. 97, n.ri 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 01 aprile 1998; Vista la proposta del Responsabile U.O.S. dei tributi in data..., emersa a seguito di ripetuti incontri a livello di Città Mandamento con i suoi colleghi e con il coordinamento del Segretario Com.le dott.ssa Lidia Princi; d e l i b e r a 1) Di approvare l allegato Regolamento per l applicazione delle sanzioni amm.ve in materia di tributi comunali. 17

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Art. 1 Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie 1. I criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e concernenti i tributi comunali sono: a) applicazione della sanzione pari al 30% dell importo non versato, in caso di omesso pagamento dell imposta, o delle singole rate di essa, o del diritto, nel termine previsto; la sanzione suddetta si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione, eccetto che per i casi di tributi iscritti a ruolo; qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti, ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente, la sanzione non si applica; (D.Lgs. n. 471/ 97 art. 13, commi 1, 2 e 3) b) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e di non avvenuto pagamento; (D.Lgs. n. 473/ 97 artt. 12-13-14) c) applicazione della sanzione in misura graduale a seconda 18

dell imposta evasa tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele ed anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia con parziale versamento; (D.Lgs. n. 473/ 97 artt. 12-13-14) d) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia); (D.Lgs. n. 473/ 97 artt. 12-13-14) e) applicazione della sanzione in misura massima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; (D.Lgs. n. 473/ 97 artt. 12-13-14) f) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue; (D.Lgs. n. 471/ 97 art. 15). 2. I criteri generali di cui al comma 1, sottostanno comunque a quanto previsto dall art. 7 del D.Lgs. n. 472/ 97. Art. 2 Entità delle sanzioni per le diverse violazioni Si determina l entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso: 19

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VIOLAZIONI 1. omesso pagamento dell imposta (o delle singole rate di essa) o del diritto ; - art. 1, 1 comma, lett. a) - 2. omessa presentazione della dichiarazione; - art. 1, 1 comma, lett. b) - 3. dichiarazione infedele; - art.1, 1 comma, lett. c) - 4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell imposta o diritto (c.d. errori formali); - art. 1, 1 comma, lett. d) - 5. incompletezza dei documenti di versamento dell imposta o del diritto. - art. 1, 1 comma, lett. f) - SANZIONI 1. 30% dell importo non versato; 2. 200% (dal 100% al 200%) dell imposta o del diritto dovuto con un minimo di L.100.000; 3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate: si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 0,01% e fino al 33% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 75% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 33% e fino al 66% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 100% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 20

4. L.=100.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 5. L.=400.000.- (da L.200.000 a L.1.000.000). Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. TASSA PER L OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIOLAZIONI 1. omesso pagamento della tassa (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1 comma, lett. a) - 2. omessa presentazione della denuncia; - art. 1, 1 comma, lett. b) 3. denuncia infedele; - art. 1, 1 comma, lett. c) - 4. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali); - art. 1, 1 comma, lett. d) - 5. incompletezza dei documenti di versamento della tassa. - art. 1, 1 comma, lett. f) - SANZIONI 1. 30% dell importo non versato; 2. 200% (dal 100% al 200%) della tassa dovuta con minimo di L. 100.000; 3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate: si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 0,01% e fino al 33% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 75% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 33% e fino al 66% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 100% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 21

4. L.=100.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 5. L.=400.000.- (da L.200.000 a L.1.000.000). Le sanzioni relative ai p.ti 2-3-4 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI VIOLAZIONI 1. omessa presentazione denuncia originaria o di variazione; - art. 1, 1 comma, lett. b) - 2. denuncia originaria o di variazione infedele; - art. 1, 1 comma, lett. c) - 3. errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull ammontare della tassa; - art. 1, 1 comma, lett. d) - 4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell elenco di cui all art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1 comma, lett. e) - SANZIONI 1. 200% (dal 100% al 200%)della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L.100.000; 2. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate: si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 0,01% e fino al 33% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 75% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 33% e fino al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 22

si applica la sanzione pari al 100% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 3. L.=50.000.- (da L.50.000 a L.500.000); 4. L.=500.000.- (da L.50.000 a L.500.000). Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO Per l applicazione della sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all art. 77, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 23

IMPOSTA COMUNALE PER L ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI VIOLAZIONI 1. omesso pagamento dell imposta (o delle ingole rate di essa); - art. 1, 1 comma, lett. a) - 2. omessa presentazione denuncia; - art. 1, 1 comma, lett. b) - 3. denuncia infedele; - art. 1, 1 comma, lett. c) - 4. errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta; - art. 1. 1 comma, lett. d) - 5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. - art. 1, 1 comma, lett. e) - 6. incompletezza dei documenti di versamento dell imposta; - art. 1, 1 comma, lett. f) - SANZIONI 1. 30% di ogni importo non versato; 2. 200% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L.200.000; 3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate: si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 0,01% e fino al 33% dell imposta o del diritto dovuti; 24

si applica la sanzione pari al 75% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 33% e fino al 66% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 100% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 4. L.=100.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 5. L.=500.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 6. L.=400.000.- (da L.200.000 a L.1.000.000); Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VIOLAZIONI 1. omesso pagamento dell imposta (o delle singole rate di essa); - art. 1, 1 comma, lett. a) - 2. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; - art. 1, 1 comma, lett. b) - 3. dichiarazione o denuncia infedele; - art. 1, 1 comma, lett. c) - 4. errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta; - art. 1, 1 comma, lett. d) - 5. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele; - art. 1, 1 comma, lett. e) - 6. incompletezza dei documenti di versamento dell imposta; - art. 1, 1 comma, lett. f) - SANZIONI 1. 30% dell importo non versato 2. 200% (dal 100% al 200%) del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000; 3. la sanzione è applicata in modo graduale secondo le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate: si applica la sanzione pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 0,01% e 25

fino al 33% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 75% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 33% e fino al 66% dell imposta o del diritto dovuti; si applica la sanzione pari al 100% dell imposta o del diritto dovuti se la differenza tra l importo dovuto e quello pagato è superiore al 66% dell imposta o del diritto dovuti; 4. L.=100.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 5. L.=500.000.- (da L.100.000 a L.500.000); 6. L.=400.000.- (da L.200.000 a L.1.000.000); Le sanzioni relative ai p.ti 2-3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza avere ottenuto l atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a L.=200.000.-. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da L.=200.000.- a L.1.000.000.- ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso. (art. 8 D.Lgs. n. 473/ 97). SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE 1. Per l omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all ammontare del canone. 26

2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50% del canone accertato. 3. Per l omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% del medesimo. 4. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l utente decade dall autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto. (art. 13 D.Lgs. n. 471/ 97) Art. 3 Ravvedimento 1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta: a) ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge (giorno successivo all ultimo giorno utile per il pagamento del tributo); b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore (in questa fattispecie rientra la 27

regolarizzazione della dichiarazione effettuata dopo la presentazione della dichiarazione infedele); c) ad 1/8 del minimo della sanzione prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se quest ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di reuperare gli importi ancora dovuti. 4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione. 5. Nei casi di ommissione o di errore che non ostacolano un attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall ommissione o dall errore. Art. 4 Concorso di violazioni e violazioni continuate Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l applicazione delle sanzioni e la 28

determinazione del loro ammontare: a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio (da 1/4 fino al doppio), mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento (da ½ fino al triplo); b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di 1/5; c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due (dalla metà al triplo). Art. 5 Recidiva Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà. Art. 6 Sproporzione tra tributo e sanzione Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo). 29

Art. 7 Sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riuardanti l effettuazione della pubblicità Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità: A) Pubblicità abusiva 1 - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati: Fino a 10 mq. L. 1.000.000 - oltre 10 mq. L. 1.500.000 2.- pubblicità luminosa od illuminata: Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000 3 - proiezioni e pannelli luminosi: Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000 4 - striscioni pubblicitari e simili: Fino a 5 mq. L. 1.000.000 - oltre 5 mq. L. 1.500.000 5 - pubblicità ambulante: Per ogni giorno o frazione di giorno L. 1.000.000 6 - pubblicità sonora da posti fissi: L. 1.000.000 7 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell azienda: per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.000.000 per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o 30

frazione) L. 1.500.000 8 - per pubblicità con aeromobili : L. 2.000.000 B) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A) - per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: L. 1.600.000 - per un numero superiore a 50 fogli: L. 2.000.000. ART. 8 Limite minimo per l avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni Il limite minimo per l avvio del procedimento di recupero dei tributi evasi e delle sanzioni, è pari al costo delle operazioni che l Ente deve accollarsi per ottenere tale recupero (non si dovranno avviare operazioni di recupero che abbiano un costo superiore alle somme da introitare). 31

Art. 9 Norme applicabili ai procedimenti in corso Ai procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di colpevolezza ed intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonchè le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate. Art. 10 Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data 1. Per i provvedimenti da notificare a decorre dalla data del 1 aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della 32

precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente (nella determinazione dell entità della sanzione prevista dalla precedente normativa, non si deve tenere conto della misura degli interessi, che, a differenza di quanto avveniva in passato, con l operatività del principio racchiuso nell art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997, devono essere oggi computati sul solo importo del tributo, fatta eccezione per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nella quale l interesse va calcolato su: tassa, ex addizionale ECA e tributo provinciale). 2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista. Art. 11 Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1 aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data 33

Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici. Art. 12 Efficacia delle disposizioni regolamentari Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.- SP/sp 34