COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso COPIA Delibera nr. 111 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE DITTA CENTRO FORNACI SRL AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO - RESISTENZA IN GIUDIZIO L anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono i Signori: GIULIATO STEFANO SINDACO P Biotti Lorenzo VICE SINDACO P Bortolini Stefano ASSESSORE P Cestaro Paolo ASSESSORE P DA ROS MASSIMO ASSESSORE A Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ghedin Daniela. Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta legale l adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sull oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione. n.. reg. pubblicazioni REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE INVIO AI CAPIGRUPPO (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000) Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all albo OnLine ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. Casale sul Sile, F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE DITTA CENTRO FORNACI SRL AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO - RESISTENZA IN GIUDIZIO LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il Comune di Casale Sul Sile, nel corso dell attività svolta in conformità alle disposizioni di legge contenute nell art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, ha notificato n. 4 avvisi di accertamento I.C.I. alla Ditta Centro Fornaci S.r.l. con sede in Monastier di Treviso, Via Pralongo 12, C.F. 0308036260, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Barbieri, ed esattamente: accertamenti n. 12026 per l anno d imposta 2007, n. 12027 per l anno d imposta 2008, n. 12028 per l anno d imposta 2009 e n. 12029 per l anno d imposta 2010; - avverso gli avvisi di accertamento in questione la Ditta Centro Fornaci S.r.l. ha proposto, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ricorso contro il Comune di Casale sul Sile per contestare gli accertamenti I.C.I. operati dal Comune e per chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale di dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento in oggetto notificatigli dal Comune di Casale sul Sile; - la suddetta Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 24/4/13 del 19/03/2013, depositata il 16/04/213, ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Centro Fornaci S.r.l.; - avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, la ditta Centro Fornaci S.r.l. ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale; - la suddetta Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 198/06/15 del 09/12/2014, depositata il 16/01/2015, ha respinto l'appello presentato della Ditta Centro Fornaci S.r.l.; - avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la Ditta Centro Fornaci S.r.l., ha proposto ricorso in Cassazione; Ritenuto di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dalla Ditta Centro Fornaci S.r.l., al fine di difendere le ragioni del Comune; Visto l art. 1 della convenzione, stipulata ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. n. 267/00 in data 26 gennaio 2006 per la costituzione dall Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nel quale articolo è stabilito che il Comune si avvale del predetto Ufficio Intercomunale per la difesa avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali; Ritenuto, pertanto, di affidare l assistenza nella vertenza di cui trattasi all Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario; Atteso che l Ufficio Unico Intercomunale ha individuato negli avv.ti Roberto Esposito e Daniela Cutarelli dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati di Roma i legali ai quali affidare la difesa dell ente nel giudizio in Cassazione; Vista la competenza, ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), della Giunta Comunale a deliberare in merito all oggetto del presente provvedimento; Visti i Decreti Legislativi n. 545/1992 e n. 546/1992 e, in particolare, il Capo III - Le impugnazioni - del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00; Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge,
DELIBERA 1) di resistere avverso il ricorso presentato in Cassazione dalla Ditta Centro Fornaci S.r.l. sede in Monastier di Treviso, Via Pralongo 12, C.F. 0308036260, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Barbieri, contro il Comune di Casale sul Sile avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre n. 198/06/15 del 09/12/2014, depositata il 16/01/2015, con la quale è stato respinto l appello della Ditta Centro Fornaci S.r.l.; 2) di incaricare, nella rappresentanza a difesa dell Ente nel ricorso in Cassazione, gli avv.ti Roberto Esposito e Daniela Cutarelli dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati con sede a Roma, Via Sicilia, 66, riconoscendo agli stessi anche il potere di conciliazione. Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, data l urgenza di provvedere in merito.
Allegato alla delibera nr.111 del 01-10-2015 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE DITTA CENTRO FORNACI SRL AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO - RESISTENZA IN GIUDIZIO ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE (art. 49 - comma 1 e art.147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 213/2012, del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali) Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere: per quanto concerne la REGOLARITA TECNICA esprime parere: Favorevole f.to Cornace Lorena per quanto concerne la REGOLARITA CONTABILE esprime parere: Favorevole f.to Cornace Lorena ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO (art. 97 - comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere: Favorevole Il Segretario Generale f.to Ghedin Daniela
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to GIULIATO STEFANO Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Ghedin Daniela Copia conforme all originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. Lì, X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo OnLine comunale e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione. Lì F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE