Nr. 056 - ORIGINALE COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROVINCIA DI UDINE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Indirizzi in merito all attivazione di una Polizza Patrimoniale.- L anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di maggio ore 12.00 nella Sala Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono intervenuti i Signori: PRESENTI ASSENTI 1. Dott. BORDIN Mauro Sindaco 2. ZORODDU Simone Francesco Assessore Vice Sindaco 3. TISIOT Giovanni Assessore 4. PIZZALI Marina Assessore 5. D ALTILIA Franco Assessore Totale nr. 4 1 Partecipa il Consigliere incaricato Valentina MIOTTO SI [] NO [x] Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa CANTARUTTI Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mauro BORDIN, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE: IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
OGGETTO: Indirizzi in merito all attivazione di una Polizza Patrimoniale LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: che questo Ente ha in essere le seguenti coperture assicurative: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e (RCO); Incendio e Rischi accessori; All Risks Elettronica; Tutela Giudiziaria; Furto/Portavalori; Infortuni Cumulativa; RCAuto Libro matricola -che il servizio di Brokeraggio assicurativo per l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative è stato aggiudicato alla ditta G.B.S. General Broker Service S.p.A.- Roma, l incarico di brokeraggio. Periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014 che l ente pubblico, ai sensi dell art. 2049 del c.c. è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a terzi per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell ente stesso; che l ente pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri; che la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un ente pubblico, si configura come responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile e, pertanto, sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell art.1,1 comma della legge 14.1.1994 n.20, è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave e conseguentemente: a) qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né dolo né colpa grave, l onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell ente; b) qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della colpa grave, la Corte dei Conti, avvalendosi del ed. potere di riduzione, può condannare il responsabile a risarcire solo un aparte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio ente di appartenenza; RICHIAMATI: l art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ; l art. 65 del CCRL DEL 1.8.2002 AL COMMA 1 che testualmente recita: Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all art.31 (figure apicali) ovvero altre figure professionali con elevata responsabilità da individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziare destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa ; l art. 3, comma 59, Legge 244/2007, che stabilisce: E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo ; la Deliberazione n.57/pareri/2008 Corte Dei ContiSezione Regionale di Controllo per la Lombardia che afferma: La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n.254). Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell erario, in cui l assicurato ed il beneficiario sia l Ente stesso. ; ATTESO che, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni; CONSIDERATO che un Ente Pubblico può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell amministratore, ma posti in essere dall individuo con l elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l ente stesso; RILEVATO che la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti); PRESO ATTO: - che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l Ente e pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente l Ente di appartenenza a sua cura e spese, cosicché in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per garantire l Ente da tali eventi; - che la colpa grave è, invece una negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetto che ha commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente (e non il suo ente di appartenenza) e per tali casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli interessati; ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili dell Ente provvederanno direttamente alla stipula di un contratto assicurativo individuale per la copertura della colpa grave, qualora lo ritengano opportuno, provvedendo direttamente al pagamento della relativa polizza, senza alcun onere per l Ente; RITENUTO, pertanto di formulare il seguente indirizzo: 1) attivare una polizza assicurativa per far fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore/segretario comunale; 2) costo massimo 4.500,00 3) Franchigia per sinistro 2.500,00/3.000,00 4) Massimale per sinistro: 500.000,00 5) Massimale per anno ass.vo: 1.000.000,00/1.500.000,00
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 25.5.2012 di attribuzione di Responsabile di P.O.1^ dell area amm.va/contabile; VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell art.49 del D.lgs.vo 267/2000; Con voti unanimi DI FORMULARE IL SEGUENTE INDIRIZZO: DELIBERA 1) ATTIVARE una polizza assicurativa che comprenda i rischi connessi alla responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore/segretario, prevedendo: - franchigia per sinistro 2.500,00/3.000,00 - massimale per sinistro: 500.000,00 - massimale per anno ass.vo: 1.000.000,00/1.500.000,00 - costo massimo della polizza 4.500,00; 2) DI DEMANDARE al responsabile di P.O.1^ dell area amm.va/contabile, l adozione di tutti gli atti conseguenti per addivenire all attivazione della polizza di cui al punto 1. Con votazione unanime e palese, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l urgenza di provvedere.
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E parte integrante della proposta di deliberazione della G.C. n. 56 del 24 maggio 2013 Proponente Ufficio/Servizio RAGIONERIA OGGETTO: Indirizzi in merito all attivazione di una Polizza Patrimoniale PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Palazzolo dello Stella, 24.05.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Mariagrazia ORU ******************************************************** Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: Il Responsabile del Servizio: Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E parte integrante della proposta di deliberazione della G.C. n. 56 del 24 maggio 2013 OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL ATTIVAZIONE DI UNA POLIZZA PATRIMONIALE.- PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE NON DOVUTO Palazzolo dello Stella, 24.5.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rag. Mariagrazia ORU ******************************************************** Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: Il Responsabile del Servizio Finanziario: Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE dott. Mauro BORDIN L ASSESSORE ANZIANO Simone Francesco ZORODDU IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Luisa CANTARUTTI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 29.05.2013 al 13.06.2013. Lì, 29.05.2013 L IMPIEGATO RESPONSABILE Guido ROSSI ESECUTIVITA E COMUNICAZIONE Esecutiva dalla sua data. Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni). La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 29.05.2013. IL RESPONSABILE INCARICATO Guido ROSSI