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COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza N. 11 27/04/2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Originale Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2016 L anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21.15nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente CICARDI PIETRO GIOVANNI Sindaco SI PEREGO GIUSEPPE Consigliere SI BORGONOVO CHIARA M.R. Assessore SI VERZENI VINCENZO Consigliere SI FUNARI IRIDE Assessore SI SALA MARIA Consigliere SI MALVEZZI ROBERTO Assessore SI BESANA MARA Consigliere SI CASIRAGHI MICHELE LUCA Consigliere SI COMI RAFFAELE Consigliere SI CASIRAGHI DANIELA Consigliere SI PIAZZA VITTORIO Consigliere SI ALIPRANDI ANDREA Consigliere NO All appello risultano: Presenti 12 Assenti 1 Assiste il Segretario Generale Dr. MARCHIANO' VINCENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2016 Esaurita la discussione; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall anno 2012; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria (Imu); il comma 639 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l imposta unica comunale (Iuc); la predetta Iuc è composta dall imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l applicazione dell Imu; la disciplina dell Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; con deliberazione comunale (Iuc) per le annualità d imposta a partire dal 2014 del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell imposta unica CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell Imu hanno inciso sulla struttura dell imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l altro, la esclusione dall imposta per le seguenti fattispecie: abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola; CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso;

CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata alle abitazioni principali l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria A/1 A/8 e A/9, e per n.1 pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si è verificata; DATTO ATTO che la componente IMU è disciplinata al Capitolo II del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014 e ss.mm.ii; ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare la componente IMU dell Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare: Art. 1 - Comma 10: Immobili concessi in comodato gratuito: è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 - A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; Art. 1 - Comma 13: IMU terreni agricoli: a decorrere dall anno 2016 sono stati esentati dall IMU i terreni agricoli ubicati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993, e viene disciplinata l esenzione dall IMU sui terreni agricoli negli altri casi previsti dalla norma; Art. 1 Comma 15: Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa: in particolare tale disposizione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; Art. 1 Comma 21: Regime fiscale degli immobili a destinazione speciale: la norma prevede, per gli immobili censiti nelle categorie catastali D e E, l esclusione dalla determinazione della rendita catastale, eseguita tramite stima diretta, dei macchinari, congegni, attrezzature ed al impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati ); Art. 1 Comma 53: Agevolazioni IMU per le abitazioni locate a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l IMU, determinata applicando l aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); RICHIAMATO l art.1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria - IMU per l anno 2016; RITENUTO quindi di dover confermare anche per l anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per l abitazione principale IMU deliberate per l anno 2015; VISTO:

l art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all inizio dell esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l annualità precedente; l art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; l art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; il decreto del Ministero dell interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2016; il decreto del Ministero dell interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2016; EVIDENZIATO che ai sensi dell articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; CONSIDERATO che per l accertamento e la riscossione dell imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d imposta, interessi e sanzioni; ATTESO che il versamento dell imposta, in deroga all art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all art.17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate; CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l anno 2016. ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con n. voti favorevoli, con n. contrari; D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 1) di confermare, per l anno 2016, le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria - IMU già in vigore nell anno 2015 e di cui alla Deliberazione del C.C. n.30 del 21/07/2015 e precisamente: DESCRIZIONE ALIQUOTE

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale solo categorie A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente Unità immobiliari di pertinenza dell abitazione principale (categ.a/1 A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 5,7 per mille (0,57 per cento) 5,7 per mille (0,57 per cento) Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria), concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta a condizione che l utilizzatore vi dimori e risieda anagraficamente 7,6 per mille (0,76 per cento) Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 7,6 per mille (0,76 per cento) Immobili categoria castale D 7,9 per mille (0,79 per cento) Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 10,4 per mille (1,04 per cento) 3) di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI; 3) di determinare che per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categ.a/1 A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 200, se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 5) di trasmettere telematicamente, la presente deliberazione, al Ministero dell Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Successivamente, Con separata votazione, IL CONSIGLIO COMUNALE Con n. voti favorevoli, con n. contrari, DICHIARA l immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Pareri COMUNE DI TRIUGGIO Estremi della Proposta Proposta Nr. 2016 / 5 Ufficio Proponente: Tributi Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016 Visto tecnico Ufficio Proponente (Tributi) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Parere Favorevole Data 29/04/2016 Il Responsabile di Settore Visto contabile Ragioneria In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Sintesi parere: Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI IL SEGRETARIO GENERALE Dr. MARCHIANO' VINCENZO N. R.P. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000. Triuggio, IL SEGRETARIO GENERALE Dr. MARCHIANO' VINCENZO Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio online dal giorno al giorno. Triuggio, IL MESSO COMUNALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno (decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). Triuggio, IL SEGRETARIO GENERALE Dr. MARCHIANO' VINCENZO IMMEDIATA ESEGUIBILITA C.C. n. 11 del 27/04/2016