SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

Approvato dal Senato della Repubblica

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBL1C

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2569

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

Legge 12 luglio 2006, n. 228

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

Servizio di documentazione tributaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2144

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Servizio di documentazione tributaria

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1818

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;

SENATO DELLA REPUBBLICA

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) (TREMONTI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1609) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della Sanità (DEGAN) (V. Stampato Camera n. 3287) approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1985 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 1985 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche TIPOGRAFIA DEL SENATO (215O) (Ordinamento sanitario - Professioni)

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1609 XX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Articolo unico. Il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino alla emanazione di una regolamentazione organica delle competenze professionali richieste ai laureati delle diverse discipline (medici, biologi e chimici) per l'esercizio dell'attività di laboratorio, l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuata nei laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, rientra anche nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine, 2. Per la direzione dei laboratori privati di analisi cliniche aperti al pubblico da parte di laureati in medicina e chirurgia è necessario il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o l'aver svolto un periodo di servizio in ruolo o con incarico per almeno cinque anni presso laboratori di analisi di strutture pubbliche. 3. I laureati in scienze biologiche e in chimica possono accedere alila direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche secondo le competenze previste ed alle condizioni, con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821. 4. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1609 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 15 novembre 1985, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11. 270 del 16 novembre 1985. TESTO DEL DECRETO-LEGGE Disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 83, 85 e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984; Considerate le difformi interpretazioni date alle suddette norme da parte degli organi giurisdizionali in merito alla effettuazione di analisi cliniche ed alla direzione dei laboratori di analisi da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione ed iscritti all'ordine; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire che fra le competenze dei citati professionisti rientrano le attività sopra specificate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. La direzione di laboratori di analisi cliniche aperti al pubblico, di natura pubblica e privata, nonché l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuato nei precitati laboratori, rientrano nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia in possesso della abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine.

Atti Parlamentari 5 - Senato della Repubblica 1609 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. 1. Fino alla emanazione di una regolamentazione organica delle competenze professionali richieste ai laureati delle diverse discipline (medici, biologi e chimici) per l'esercizio dell'attività di laboratorio, l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi che viene effettuata nei laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, rientra anche nell'ambito delle competenze professionali dei laureati in medicina e

Aiti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1609 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo del decreto-legge) 2. Le competenze di cui al comma precedente non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti. Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1985. COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MARTINAXXOI.I: CRAXI DEGAN

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1609 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscritti all'ordine. 2. Per la direzione dei laboratori privati di analisi cliniche aperti al pubblico da parte di laureati in medicina e chirurgia è necessario il possesso del diploma di specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o l'aver svolto un periodo di servizio in ruolo o con incarico per almeno cinque anni presso laboratori di analisi di strutture pubbliche. 3. I laureati in scienze biologiche e in chimica possono accedere alla direzione dei laboratori pubblici di analisi cliniche secondo le competenze previste ed alle condizioni, con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821. 4. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono laboratori di analisi cliniche, di natura pubblica o privata, alla data di entrata in vigore del presente decreto.