UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

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UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO Via Roma, 203 52014 Ponte a Poppi, Poppi (Ar) unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514 Regolamento per l accesso a contributi per lo sviluppo delle Attività Produttive Casentinesi SOMMARIO Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento Art. 2 Requisiti per poter usufruire delle agevolazioni Art. 3 Presentazione delle domande Art. 4 Attività di controllo

L Unione dei Comuni Montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Pratovecchio e l Ente Parco Nazionale, in accordo con le Associazioni di categoria degli Artigiani e dei Commercianti, promuove lo sviluppo delle Attività Produttive Casentinesi mediante incentivi regolati dal presente Regolamento. Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento, disciplina l accesso e l erogazione degli aiuti promossi dall Unione dei Comuni Montani del Casentino, dai comuni Bibbiena e Pratovecchio e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi per favorire l insediamento di nuove attività produttive ed il miglioramento di quelle già operanti, individuate fra la piccola e media impresa con un numero di addetti inferiore a 25. Gli aiuti sono indirizzati a contribuire alla copertura dei costi sostenuti per avvio attività e/o miglioramenti di quelle esistenti, individuabili nelle seguenti categorie: utenze d avvio (es. allacciamenti), spese tecniche, incarichi professionali, acquisto di attrezzature tecniche e/o macchinari escluso veicoli e motoveicoli, lavori di ristrutturazione, partecipazione a fiere, esposizioni e mostre, arredamento, rifacimento delle vetrine dei locali utilizzati per attività artigianali, commerciali, turistiche e di servizi che abbiano aperto la sede operativa o che già operino in uno dei Comuni dell Unione, del comune di Bibbiena o Pratovecchio; 2. I contributi sono erogati nella misura pari al 40% delle spese riconosciute ammissibili con il limite massimo complessivo per ciascun beneficiario di euro 2.000,00 e limitatamente alle disponibilità finanziarie stanziate dall Unione dei Comuni negli esercizi finanziari di competenza integrate dalle somme messe disposizione dell Ente Parco, dai comuni di Bibbiena e Pratovecchio; L importo minimo dell investimento ammissibile deve essere pari ad euro 1.000,00. Art. 2 Requisiti per poter usufruire dei contributi 1. In relazione all effettuazione di lavori su immobili, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti che intervengono sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l impresa: - Negozi e botteghe; - Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all attività); - Laboratori per arti e mestieri; - Fabbricati per arti e mestieri; - Opifici; - Alberghi e pensioni etc.; - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 140 mq di vendita.

2. Una quota del 25% dei contributi a disposizione sarà destinata alle attività produttive aventi sede operativa entro i confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna esclusivamente per la realizzazione di interventi che risultino coerenti con le finalità istituzionali dell Ente Parco e che possono essere individuate come segue: imprese che esercitano arti e mestieri tipici nel rispetto di procedimenti lavorativi tradizionali e dei parametri fondamentali di tutela e conservazione dei valori naturalistici; imprese di servizi attinenti all organizzazione e realizzazione di azioni promozionali e divulgative del territorio del Parco Nazionale coerenti con le finalità di conservazione della natura; imprese che effettuano lavori di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali e con utilizzo di materiali coerenti con queste ; Imprese di promozione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici/tradizionali la cui filiera ricada in prevalenza all interno dei confini del Parco; imprese che effettuano interventi che favoriscono l utilizzo di energie rinnovabili; imprese che effettuano interventi per l abbattimento di fattori inquinanti ; imprese che promuovano e attuino criteri di gestione forestale, faunistica, agro zootecnica, delle acque nel rispetto dei principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici del Parco. 3. I contributi relativi alla realizzazione di opere e/o forniture sono subordinati al possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalle norme coinvolte e dovranno essere relativi ad interventi realizzati in unità immobiliari con le classificazioni catastali sopra indicate. 4. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l attività produttiva nell arco temporale che va dal 1 gennaio 2013 alla data della presentazione della domanda o abbia aperto la sede legale e/o operativa nei Comuni dell Unione, nel comune di Bibbiena o di Pratovecchio nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. 5. L impresa deve avere la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni dell Unione, o nel comune di Bibbiena o di Pratovecchio nel medesimo immobile oggetto dei benefici di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento dell attività. 6. I soggetti che intendono usufruire dei contributi di cui al presente Regolamento, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile,(se dovute) secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). Art. 3 Presentazione delle domande 1. Il presente bando si riferisce ad interventi iniziati e completati-compreso i pagamentinel periodo 1 gennaio 2013-30 Giugno 2014; il soggetto che intende usufruire dei contributi di cui al presente Regolamento deve presentare, pena l esclusione, al

Servizio Sviluppo Economico dell Unione dei Comuni Montani del Casentino, entro il termine perentorio del 30 Giugno 2014, una domanda corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio. 2. L Ufficio referente provvederà a stilare una graduatoria di accesso secondo il seguente punteggio: a) Impresa singola o associata ubicata nel centro storico, o ubicata in ambiti territoriali denominati Centri commerciali naturali e delimitati dal Comune competente con un proprio atto come stabilito al Capo XIII della L.R. 28/2005, punti 6 b) Impresa gestita da giovane di età inferiore a 40 anni (*) punti 5 c) Impresa gestita da donne (**) punti 3 d) Impresa di nuova apertura punti 5 f) Impresa che esercitano arti e mestieri tipici punti 3 g) Impresa che utilizza personale dipendente punti 2 h) Impresa, in caso di acquisti e/o ristrutturazione, usufruisca di una ditta con sede nel territorio del Casentino (11 comuni) punti 3 i) Impresa che effettui interventi che favoriscono l utilizzo di energie rinnovabili punti 3 totale punti 30 Verranno inoltre assegnati 2 punti ogni 5.000,00 ( o parte) investiti oltre i primi 5.000,00. In caso di assoluta parità di punteggio avrà la priorità il richiedente più giovane. Avranno priorità assoluta le aziende che non hanno ricevuto contributi nei due bandi precedenti finanziati dalla Comunità Montana e dall Unione dei Comuni. La graduatoria verrà pubblicata sul sito Ufficiale dell Unione dei Comuni, la pubblicazione sarà comunicata a tutti i richiedenti. Art. 4 Attività di controllo 1. Le imprese, che compatibilmente con le disponibilità finanziarie risulteranno finanziabili, su richiesta L ufficio Sviluppo Economico dell Unione dei Comuni Montani del Casentino, dovranno produrre specifiche certificazioni o documentazione comprovanti le condizioni per fruire delle suddette agevolazioni nonché le dimostrazioni degli avvenuti pagamenti, la documentazione sarà costituita da: a) eventuali titoli abilitativi di cui all art. 2 comma 3) b) fatture relative ai lavori effettuati e/o acquisti effettuati; c) quietanze di pagamento costituite da bonifici bancari, da ricevute di bollettini di conto corrente postale, ricevute cambiarie; tutto con indicato la causale di pagamento (indicazione della fattura di riferimento). Non sono ammissibili pagamenti in contanti e/o mediante assegni. I documenti dovranno essere prodotti in originale, l ufficio provvederà a riprodurli e a rendere le copie conformi all originale.

2. Il Servizio Sviluppo Economico dell Unione dei Comuni, ai sensi dell art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al precedente articolo 3, comma 1, effettua l istruttoria dei procedimenti ed in caso positivo predispone gli atti deliberativi per la liquidazione. (*) In caso di società, l individuazione di Giovane avviene con i criteri stabiliti per la misura 121 P.S.R. della Regione Toscana nel DAR 16 e successivi aggiornamenti (**) In caso di società l individuazione di impresa gestita da donne avviene con i criteri stabiliti per la misura 121 P.S.R. della Regione Toscana nel DAR 16 e successivi aggiornamenti