Roma, Messaggio n. 4885

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Transcript:

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 02-12-2016 Messaggio n. 4885 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di integrazione salariale. Pagamento diretto dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti. Con decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, il Fondo residuale istituito presso l INPS con D.I. n. 79141/2014, è stato adeguato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, assumendo, dalla medesima data del 1 gennaio, la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015; con nota prot. 40/998.18-01-2016 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo Comitato amministratore. Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni: l assegno di solidarietà, disciplinato dall art. 6 del D.I. n. 94343/2016; l assegno ordinario disciplinato dall art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano

mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro). Per le prestazioni sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Durante il periodo di percezione sia dell assegno di solidarietà che dell assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016. A norma dell art. 29, c. 7, del D.lgs 148/2015, i trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate, l autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l accentramento della posizione contributiva. Con la circolare n. 22 del 4/2/2016 ed il msg n. 1986 del 5/5/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all operatività del Fondo medesimo e alle modalità di presentazione delle istanze, rispettivamente, di assegno ordinario e di assegno di solidarietà. In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell assegno ordinario e di quello di solidarietà avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario. Istruzioni procedurali Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla circolare n. 22/2016 e al messaggio n. 1986/2016 citati, per consentire l istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>cig> Invio richieste pag. dir SR41. La concessione dell intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell autorizzazione e nei limiti della stessa. Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica del provvedimento all azienda istante. L autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.

L erogazione delle prestazioni è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito. Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell art. 6, comma 11 e art. 7 comma 7, del D.I. 94343/2016 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell assegno di solidarietà e dell assegno ordinario. Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell art. 10, comma 2 del citato D.I. 94343/2016, alla misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni. Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio. Istruzioni contabili Per le imputazioni contabili connesse con l erogazione, mediante pagamento diretto, degli assegni ordinari regolamentati dall art. 7, del D.I. n. 94343/2016, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 1985 del 05/05/2016, concernente, nello specifico, le istanze presentate fino al 12/01/2016, in relazione alle medesime prestazioni a carico del Fondo di solidarietà residuale di cui al D.I. n. 79141/2014. Rispetto alle indicazioni già diramate, è prevista la ridenominazione dei conti co.ge. FRR30100 e FRR10130 (allegato n. 1) e dei codici bilancio 1129 e 3137, istituiti per valorizzare i recuperi e i riaccrediti di assegni ordinari, rispettivamente, nell ambito del partitario dei conti GPA00069 e GPA10031, per adeguarne l oggetto alle nuove disposizioni normative. L onere per il pagamento diretto degli assegni di solidarietà ai lavoratori interessati da riduzione dell orario lavorativo, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura ex art. 24, della legge n. 223/1991, ovvero al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, come disciplinato dall art. 6, del citato D.I., andrà rilevato al nuovo conto della pertinente gestione contabile FRR: FRR30101 Assegni di solidarietà di cui all art. 6, del D.I. n. 94343/2016, a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell orario di lavoro, pagati direttamente ai lavoratori. Per la rilevazione del debito verso i beneficiari di assegni di solidarietà, si istituisce il conto di debito FRR10101. Per la rilevazione della specifica trattenuta sugli assegni di solidarietà ex art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata ai sensi del menzionato art. 6, comma 2, del D.I. n. 94343/2016 e che rimane nella disponibilità del Fondo, si conferma l uso del conto FRR22100, valido anche per gli assegni ordinari. Le due prestazioni temporanee anzidette verranno liquidate mediante la procedura automatizzata prevista per i pagamenti diretti della CIG che, a tal fine, è stata aggiornata. Si istituisce, inoltre, il conto FRR24131, per la rilevazione dell entrata a titolo di recuperi di assegni di solidarietà, contraddistinta, nell ambito della procedura Recupero crediti per prestazioni, dal codice bilancio di nuova istituzione: 1137 Recupero di assegni di solidarietà di cui all art. 6, del D.I. n. 94343/2016 FRR. Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell esercizio, andranno

imputate al nuovo conto FRR00131, in ragione della ripartizione del saldo del conto GPA00032, effettuata dalla citata procedura, opportunamente adeguata. Il codice bilancio 1137 servirà, altresì, ad evidenziare eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell ambito del conto GPA00069, assistito da partitario contabile. I riaccrediti di assegni di solidarietà, intervenuti per pagamenti non andati a buon fine e contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati, nell ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice bilancio: 3152 Somme non riscosse dai beneficiari - Assegni di solidarietà di cui all art. 6, del D.I. n. 94343/2016 FRR. La contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari e degli assegni di solidarietà, con totale onere a carico del Fondo, da accreditare alle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori, anche diverse dal FPLD, andrà contabilizzata al conto in uso FRR32141, da movimentare in DARE, in contropartita dei conti della serie xxx22141 (in relazione alle varie Casse/Fondi pensionistici), in questa sede opportunamente ridenominati. Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale. Si riportano nell allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti. Il Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.