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Transcript:

Roma, 7 marzo 2016 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Via Isonzo, 21 00198 Roma agcom@cert.agcom.it Comitato Regionale per le Comunicazioni Viale Vincenzo Verrastro, 6 85100 Potenza corecombasilicata@pec.consiglio.basilicata.it OGGETTO: ESPOSTO ALL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL PLURALISMO DELL INFORMAZIONE DA PARTE DEL TGR BASILICATA DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. La scrivente, Mirella Liuzzi nata a Tricarico (MT) il 27 febbraio1985, residente a Matera in Via Taranto 5 A, Parlamentare della Repubblica Italiana eletta alla Camera dei Deputati appartenente al Gruppo Parlamentare MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell accertamento di eventuali responsabilità connesse alla violazione dei principi e delle norme in materia di pluralismo dell'informazione, espone quanto segue. L Osservatorio di Pavia ha svolto per conto della Rai uno studio denominato Monitoraggio del pluralismo politico nei telegiornali regionali 1 Ottobre 31 Dicembre 2015 ; il monitoraggio dei TGR avviene con le seguenti modalità. Sono monitorate le tre edizioni giornaliere dei TGR delle venti sedi regionali e le relative edizioni di Buongiorno Regione. La metodologia di analisi segue le stesse procedure del monitoraggio nazionale attualmente in corso; le variabili principali sono il giorno, l ora, la regione, nome e cognome del soggetto pertinente e il suo ruolo, appartenenza politica, tempo totale (indicato con la T ) che misura l attenzione complessiva dedicata al soggetto pertinente (sia che parli direttamente sia che altri parlino delle sue posizioni) e tempo gestito direttamente (indicato con TGD ) che

riguarda il solo tempo della sua presenza diretta in voce (l equivalente che l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni denomina Tempo di parola ); dai dati dell ultimo trimestre del 2015 emerge che lo spazio dedicato al MoVimento 5 Stelle nell ambito dei TGR in quasi tutte le regioni oggetto dell analisi, sia decisamente inferiore a quello dedicato ad altri soggetti politici sia di opposizione che di maggioranza; per quanto riguarda specificatamente la Basilicata emerge dall analisi del TGD che su una base di 119 30, il 62% sia dedicato al Governo locale, il 33,3% ad altri soggetti e solamente il 4,7% al Governo e Istituzioni nazionali. Analizzando invece in percentuale il Tempo Totale (T) il 54,6% è dato al Governo Locale, il 5,6% al Governo e Istituzioni nazionali ed il 39,8% al altri soggetti ; a tale riguardo i dati richiamati evidenziano non soltanto una netta sovraesposizione mediatica del Governo Locale nelle edizioni dei Tgr, ma anche, a prescindere dal periodo di riferimento, una grave disproporzione tra la quota del tempo da Esso fruito e quella attribuita ad altri soggetti politici, in particolare per quanto riguarda il TGD; per quanto riguarda le due tabelle relative ai soggetti del Governo locale, si evidenzia in generale che i sindaci hanno buone percentuale sia di T che di TGD, con minuti molto elevati dedicati al Sindaco di Potenza Dario de Luca di Potenza. Al secondo e terzo posto nella tabella dei primi 20 soggetti del Governo locale, risultano rispettivamente l Assessore all ambiente della Regione Basilicata Aldo Berlinguer e il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella; osservando una terza tabella che indica la distribuzione dei tempi dedicata ad Altri soggetti (tra questi anche parlamentari nazionali ed eurodeputati eletti in Basilicata) si evince che il M5S su una base di 122 13 totali ha goduto esclusivamente del 10,7% di T e del 12,1% di TGD. L unico soggetto del M5S ad aver avuto su tre mesi di osservazione 3 24 di tempo totale, è l europarlamentare lucano del M5S Piernicola Pedicini; e altresì evidente come al secondo posto per tempo totale dei soggetti politici non al Governo, ci sia il Presidente del Consiglio Regionale Piero Lacorazza con addirittura 11 19 di tempo totale, mentre al primo posto ci sia il deputato Cosimo Latronico, unico eletto di Forza Italia (attualmente in Conservatori, Riformisti Italiani) e facente parte dell opposizione, al quale sono stati dedicati nell ultimo trimestre ben 5 50 (T) e 4 11 (TGD); la scrivente rileva la reiterata reticenza del Tgr Basilicata nel comunicare le notizie che riguardano sia le attività del gruppo del MoVimento 5 Stelle Regionale che degli eletti in Parlamento Italiano dello stesso gruppo sul territorio lucano e, al contrario, la palese volontà di dedicare uno spazio informativo nettamente superiore ai soggetti del Governo locale e in

particolare al Partito Democratico e ad un rappresentate specifico dell opposizione (Cosimo Latronico). Quest ultima valutazione è confermata dai dati oggetto del presente atto; Considerato che l art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e l art. 4; comma 1 del Contratto di Servizio 2010 2012 definiscono il principio di «lealtà e l imparzialità dell informazione» quale principio cardine del sistema dei servizi di media audiovisivi; il Contratto di Servizio 2010 2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico attualmente in prorogatio, impegna la Rai e le emittenti locali a rispettare il principio del pluralismo dell informazione; l art. 2, comma 3, lett. a) del Contratto di Servizio 2010 2012 impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione»; l art. 2, comma 3, lett. d) impegna la Rai «ad assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa»; l art. 18 del Contratto di Servizio 2010 2012 impegna la Rai a «diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali» e assicurare «la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni». la legge n. 28 del 2000 riconosce ai soggetti politici un diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo, che va oltre la mera contingenza elettorale, principio confermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002, laddove il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino viene ricondotto al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico ; la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all Autorità per le garanzie nelle comunicazione (Agcom) il compito di stabilire, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ulteriori regole finalizzate a rendere applicativi, anche nei periodi non elettorali, i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione; con le sentenze nn. 6066 e 6067 del 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l annullamento di due delibere dell Agcom con le quali era stato imposto un ripristino della parità di trattamento nei programmi di approfondimento Che tempo che fa e In ½ ora. Confermando l orientamento del Tar espresso nelle sentenze nn. 11080 e 11081 del 2013, il

Supremo Giudice Amministrativo ha affermato che i criteri quantitativi di ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, che sulla base della l. n. 28 del 2000 si applicano ai programmi di comunicazione politica, non possono trovare altresì applicazione nei programmi di informazione, perlomeno nei periodi non elettorali. Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento, dovrebbero essere impiegati parametri di carattere qualitativo, quali ad esempio il tipo di programma, la condotta dei giornalisti, la veridicità delle informazioni riportate, ed altri ancora; coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, l Agcom, nel corso del 2015, ha affiancato al mero dato quantitativo anche quello di carattere qualitativo, prestando particolare attenzione ai temi e all agenda politica; l esigenza di fondare la valutazione del rispetto del pluralismo politico su criteri c.d. qualitativi non può tuttavia condurre all archiviazione tout court del dato quantitativo, per la semplice ragione che quest ultimo, sia pure con i limiti evidenziati anche in sede giurisprudenziale, costituisce ancora uno dei principali elementi di analisi ai fini della verifica del rispetto del pluralismo informativo, come evidenziato dalla stessa Agcom nelle delibere nn. 158/15/CONS, 159/15/CONS, 160/15/CONS; a parere della scrivente, le argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato nelle citate pronunce, pur avendo reso necessario un complessivo ripensamento dei criteri e delle modalità di valutazione del rispetto del pluralismo politico nell informazione, appaiono difficilmente estensibili a tipologie di programmi di informazione altre rispetto a quelle oggetto del giudizio; in primo luogo, occorre considerare che sotto la categoria programmi di informazione sono ricompresi sia i cosiddetti talk show (o programmi di infotainment), ai quali si riferiscono direttamente le citate sentenze e che non sono programmi ricondotti sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, sia i telegiornali, ai quali non appare chiaro in che modo possano essere applicati, per analogia, criteri qualitativi quali ad esempio la modalità di conduzione o la struttura del programma ; in secondo luogo, pur volendosi applicare anche ai telegiornali dei criteri qualitativi di valutazione del pluralismo politico, non si potrebbe in ogni caso pervenire alla eliminazione tout court del tempo di parola come parametro quantitativo di riferimento, sia pure adoperato con la dovuta elasticità, al fine di non pregiudicare il principio della libertà di informazione; i telegiornali, diversamente dagli altri programmi di informazione, hanno una diffusione quotidiana e assolvono una precipua funzione democratica, che non a caso li caratterizza, ancora oggi, come una delle principali fonti di conoscenza dei cittadini e strumento per la libera formazione delle opinioni politiche. Ne consegue che, laddove vi siano disparità

particolarmente vistose nei tempi fruiti dai soggetti politici specialmente quelli analoghi per consenso o rappresentanza parlamentare il rispetto dei criteri qualitativi non potrebbe in alcun modo sanare tali disparità; occorre nuovamente far presente che la concessionaria pubblica è tenuta ad attenersi agli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, i quali con riferimento ai programmi di informazione prevedono, com è stato ricordato, l obbligo di assicurare la equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, espressione che richiama inequivocabilmente l applicazione di un parametro quantitativo; fino ad oggi, la cosiddetta par condicio nei programmi di informazione, al di fuori dei periodi elettorali, è stata regolata più in dettaglio dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione di vigilanza Rai, nel solco dei principi stabiliti dalla normativa primaria; nell atto di indirizzo approvato nella seduta dell 11 marzo 2003, la Commissione di vigilanza ha affermato che tutte le trasmissioni di informazione [ ] devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, inoltre che i direttori di testata, devono orientare la loro attività al rispetto dell imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, ciò in quanto il pluralismo costituisce un dovere per la concessionaria pubblica; ai sensi dell art. 11 della delibera del 18 dicembre 2002 della Commissione di vigilanza, i direttori responsabili delle testate, pur nel rispetto della libertà di informazione, sono tenuti ad assicurare nei programmi di informazione a contenuto politico parlamentare la equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell esposizione di opinioni politiche presente nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo ; fra le altre, nella delibera n. 73/08/CSP l Autorità ha ricordato che l area dell informazione, pur non essendo regolata dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, deve comunque conformarsi al principio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga ; ai sensi della delibera n. 243/10/CSP, la valutazione del pluralismo politico di tutte le edizioni di ciascun telegiornale, nei periodi non elettorali, è effettuata dall AGCOM d ufficio su base trimestrale, ai fini di questa valutazione riveste peso prevalente il tempo di parola in quanto indicatore più sintomatico del grado di pluralismo ; Tutto ciò premesso e considerato, l esponente

chiede di considerare in sede di monitoraggio televisivo, le presenze di tutti i soggetti politici in termini di tempo totale e tempo gestito direttamente (o Tempo di parola ) in tutte le trasmissioni TGR del servizio pubblico, al fine di garantire spazi di informazione adeguati alle attività istituzionali del MoVimento 5 Stelle nel TGR Basilicata; di valutare gli elementi del presente esposto al fine di garantire l osservanza, da parte della testata in oggetto, dei principi generali di completezza dell informazione, obiettività, equità, imparzialità, parità di trattamento ed equilibrio delle presenze dei soggetti politici analoghi, come prescritto da Codesta Autorità e dalla Commissione parlamentare di vigilanza negli atti citati in premessa; di garantire il ripristino di una situazione di rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici analoghi, tenuto conto delle manifeste violazioni ai principi e alle norme sopra citati. di prescrivere al TGR Basilicata il corretto adempimento delle disposizioni di legge e delle disposizioni attuative citate, nonché il ripristino immediato dell equilibrio e della parità di trattamento tra i soggetti politici, considerata la particolare sovraesposizione degli esponenti del Governo locale e di alcuni esponenti delle opposizioni. Roma, 7 marzo 2016