UFFICIO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO



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ART. 1 Destinatari 1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell Università degli Studi di Milano, nonché alle seguenti categorie di personale: 1) personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall Università; 2) studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio; 3) volontari frequentatori così come individuati dal Regolamento per l accesso dei laureati o diplomati frequentatori delle strutture dell Università ; 4) lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l Università si avvale in virtù di appositi contratti; 5) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell Università. 2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo espressi specifici accordi, sono soggette alla disciplina dell ente ospitante. ART. 2 Esclusioni Dal presente Regolamento sono escluse le sotto elencate tipologie di rifiuto, la cui gestione è disciplinata da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) le sostanze esplosive e le bombole di gas tecnici in pressione; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla sperimentazione; d) le sostanze stupefacenti; e) i materiali contenenti amianto provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, degli arredi e delle apparecchiature scientifiche svolte da ditte autorizzate; f) i rifiuti speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle aree di pertinenza dell Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio; g) i rifiuti urbani e da raccolta differenziata di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta. ART. 3 Definizioni Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento ai sensi del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e del D.M. 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono per: a) Rifiuto: materiale, sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi. 1

b) Produttore del rifiuto: soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale). c) Detentore del rifiuto: produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. d) Rifiuto speciale: materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio e di tipo sanitario, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento finale. e) Rifiuto speciale pericoloso: rifiuto speciale che abbia una o più delle caratteristiche di cui all Allegato 1. f) Deposito temporaneo: locale o insieme di locali con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche destinati al raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui i medesimi sono prodotti. g) Registro di carico e scarico: documento sul quale effettuare le annotazioni relative alle quantità di rifiuti presenti nel deposito temporaneo e alle quantità conferite al trasportatore autorizzato per il trattamento finale. Deve essere utilizzato fino all effettiva entrata in vigore del SISTRI. h) Formulario di identificazione: documento che accompagna il trasporto del rifiuto ed il suo conferimento all impianto di trattamento finale. Deve essere utilizzato fino all effettiva entrata in vigore del SISTRI. i) Sterilizzazione: abbattimento della carica microbica dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6, realizzato mediante un impianto di sterilizzazione comprendente anche un procedimento di triturazione ed essiccamento. j) Impianto di sterilizzazione: apparecchiatura dedicata esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo con le caratteristiche di cui alle norme UNI 10384/94, parte 1 a (Allegato 2). k) Registro delle sterilizzazioni: documento sul quale annotare i trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo. l) SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti): sistema informatico messo a punto dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal Comando Carabinieri, finalizzato al controllo dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e realizzato mediante l'uso di dispositivi USB forniti ad ogni unità locale contenenti le credenziali per l accesso al sistema medesimo del responsabile dell unità locale e del delegato. m) Unità locale: struttura o insieme di strutture dell Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti. 2

n) Responsabile dell unità locale: docente di I o di II fascia al quale, nell ambito dell organizzazione dell ente, vengono delegate le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti speciali, con funzioni di indirizzo e di controllo. o) Delegato dell unità locale: dipendente strutturato in servizio presso l unità locale nominato dal responsabile di cui alla precedente lett. n), con il quale collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali. p) Scheda tecnica del rifiuto: scheda predisposta dal delegato dell unità locale ed approvata dal responsabile della medesima, contenente i dati identificativi dell unità locale, il codice europeo del rifiuto, le sostanze componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. ART. 4 Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall Università degli Studi di Milano Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell Ateneo. ART. 5 Obblighi del titolare della gestione dei rifiuti speciali Il Rettore, avvalendosi della collaborazione dell Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, assolve i seguenti obblighi: a) costituisce ed iscrive al SISTRI le unità locali in relazione alle esigenze della didattica, della ricerca e di servizio delle strutture universitarie; b) nomina il responsabile dell unità locale; c) garantisce alle unità locali, mediante appositi contratti di appalto, il servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali; d) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, impartendo le necessarie direttive; e) autorizza, su specifica richiesta del responsabile dell unità locale, l installazione e l attivazione dell impianto di sterilizzazione di cui all art. 3, lett. j); f) provvede affinché le unità locali dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti; g) raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo; h) disattiva l unità locale. 3

ART. 6 Classificazione dei rifiuti speciali I rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell Università degli Studi di Milano sono classificati nel modo seguente: a) Rifiuti speciali di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca, in particolare: 1) reflui e solidi originati da processi chimici di varia natura; 2) reagenti e solventi obsoleti di laboratorio organici e inorganici; 3) oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT); 4) medicinali scaduti (ad esclusione dei medicinali citotossici e citostatici). b) Rifiuti speciali da attività di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari: 1) materiale monouso di laboratorio (es.: guanti, camici, aghi, bisturi, pipette, provette, puntali, sacche per il sangue); 2) lettiere da stabulario (es.: fogli assorbenti, segatura, terriccio); 3) carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca; 4) liquidi colturali; 5) parti anatomiche umane; 6) reflui contenenti tracce di materiale biologico umano. c) Altre tipologie di rifiuti speciali R.A.E.E. - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: apparecchiature scientifiche, informatiche e d ufficio). ART. 7 Costituzione dell unità locale Il responsabile della struttura universitaria che prevede di produrre rifiuti speciali deve inoltrare richiesta di costituzione dell unità locale al Rettore. ART. 8 Responsabile dell unità locale 1. Il responsabile dell unità locale, nominato con Decreto Rettorale, è il responsabile di struttura. 2. Il responsabile di struttura può chiedere al Rettore di affidare l incarico di responsabile dell unità locale ad altro docente di I o II fascia. In questo caso la richiesta di nomina deve essere sottoscritta per accettazione dal docente designato. 3. Il responsabile dell unità locale risponde al Rettore della corretta gestione dei rifiuti speciali. 4

ART. 9 Funzioni del responsabile dell unità locale Il responsabile dell unità locale: a) Mediante le schede tecniche individua i rifiuti speciali prodotti dall unità locale e le trasmette all Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; b) garantisce: la corretta tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento, nonché dei dispositivi elettronici forniti dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; l adempimento degli obblighi previsti dal SISTRI; c) accede al SISTRI per vigilare sulla movimentazione dei rifiuti prodotti dall unità locale; d) impartisce alle categorie di personale di cui all art. 1 del presente Regolamento le direttive relative alle modalità di: raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali all interno degli ambienti di lavoro; trasferimento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti presso il deposito temporaneo; travaso, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed a tutela della salute degli operatori; stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall unità locale; e) nomina, qualora lo ritenga opportuno, e con i compiti di cui al seguente art.10, il delegato dell unità locale segnalandone il nominativo all Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; e) inoltra richiesta di autorizzazione al Rettore per l attivazione dell impianto di sterilizzazione di cui all art. 3 lett. j) e del relativo registro delle sterilizzazioni; f) trasmette, su richiesta dell Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti; g) segnala tempestivamente all Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza dell ambiente; h) In caso di cessata produzione di rifiuti speciali, dopo aver conferito tutti i rifiuti giacenti nel deposito temporaneo, chiede al Rettore la disattivazione dell unità locale. ART. 10 Compiti del delegato dell unità locale Il delegato dell unità locale: a) predispone le schede tecniche dei rifiuti speciali prodotti; b) cura le tenuta del registro di carico e scarico e, se attivato, del registro delle sterilizzazioni; c) sottoscrive e, ove necessario, compila il formulario di identificazione del rifiuto; d) adempie agli obblighi previsti dal SISTRI. In particolare: custodisce il dispositivo elettronico fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 5

accede al SISTRI per inserire i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti collabora con i soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento finale dei rifiuti prodotti dall unità locale; e) di concerto con il responsabile dell unità locale, informa il personale dell unità locale sulle modalità di: raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali; trasferimento dei rifiuti confezionati presso il deposito temporaneo; eventuali operazioni di travaso; stoccaggio temporaneo dei rifiuti; f) informa il personale dell unità locale in merito alle modalità di gestione dei R.A.E.E. e, in collaborazione con l Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, provvede al conferimento dei medesimi ad impianti di recupero; g) secondo le direttive del responsabile dell unità locale, trasmette all Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti. ART. 11 Compiti dell Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro L Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro: a) predispone il decreto rettorale di costituzione e disattivazione delle unità locali e di nomina del responsabile dell unità locale; b) definisce le corrette procedure di gestione dei rifiuti speciali; c) coordina l attività delle unità locali, fornendo anche supporto tecnico e assistenza burocratico-amministrativa ai responsabili, ai delegati delle unità medesime, nonché al personale di cui all art. 1; d) fornisce indicazioni, anche di carattere progettuale, in merito alle caratteristiche impiantistiche e strutturali idonee a garantire lo svolgimento in sicurezza dell attività di deposito (stoccaggio, travaso) dei rifiuti; e) raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo; f) coordina le attività affidate in appalto relative al servizio di trasporto e di trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle unità locali. ART. 12 Divieti In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato: a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo sterilizzati, con i rifiuti urbani e da raccolta differenziata; b) movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie); c) stoccare i rifiuti speciali, inclusi i R.A.E.E., in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all uopo destinati; 6

d) avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici; e) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. ART. 13 Rinvio alle normative vigenti Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia. ART. 14 Disposizioni transitorie Restano in vigore i decreti rettorali di costituzione delle unità locali, già emessi alla data di registrazione del presente Regolamento. ART. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento sostituisce quello emanato con decreto rettorale n. 214489 del 10.10.2002. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme regolamentari con esso incompatibili. 7

Allegato 1 - Caratteristiche di pericolosità (Allegato I D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) - H1 Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; - H2 Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; - H3-A Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: - liquidi il cui punto d infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili, o - che a contatto con l aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l aria a pressione normale, o - che, a contatto con l aria o l aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; - H3-B Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; - H4 Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; - H5 Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; - H6 Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; - H7 Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; - H8 Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un azione distruttiva; - H9 Infettivo : sostanze contenenti microorganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell uomo o in altri organismi viventi; - H10 Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; - H11 Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; - H12: Sostanze e preparati che, a contatto con l acqua, l aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; - H13: Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; - H14 Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell ambiente. 8