L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

Documenti analoghi
LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Legge n. 189

*** NORMATTIVA - Stampa ***

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme ( Legge n. 189, G.U )

Gazzetta Ufficiale n. 178 del

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

** NORMATTIVA - Stampa ***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1908

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.

** NORMATTIVA - Stampa ***

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

Interventi in materia di tutela degli animali A.C. 3592

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

Gli acquisti d impulso, il benessere degli animali e il rispetto della normativa ovvero un commercio più etico aiuta uomini e animali

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI (onlus) REGIONE EMILIA ROMAGNA Provincia di Rimini GRUPPO GUARDIE ECOZOOFILE

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

UTILIZZO DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE ALLA RBM DI COLLERETTO

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Animali: uccisione, maltrattamento, combattimenti, abbandono

CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988)

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N B. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

Dei reati in generale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 81. Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

Indici. della Repubblica italiana. Principi fondamentali... Pag. 9. Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n (GU n.272 del )

Testo vigente dal Consiglio dei Ministri Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Gu 1 agosto 2011 n. 177)

LE NORME A DIFESA DEGLI ANIMALI

TITOLO V Dei delitti contro l'ordine pubblico Art Istigazione a delinquere.

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

Il reato di maltrattamento di animali

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

LIBRO PRIMO. Pag. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale... 38

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

TITOLO VI bis. Dei delitti contro l'ambiente. Titolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68. Articolo n.452 bis. Inquinamento ambientale

D.Lgs n. 285

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 078

D I S E G N O D I L E G G E

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE LIBRO I DEI REATI IN GENERALE

INDICE SISTEMATICO. Premessa Elenco abbreviazioni PRINCIPI FONDAMENTALI 3

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DISEGNO DI LEGGE. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Art. 19. Pene accessorie: specie.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BRAMBILLA

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p.

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Perugia, 16 Giugno 2017

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

SENATO DELLA REPUBBLICA

CODICE PENALE LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE

INDICE SISTEMATICO. Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 PRINCIPI FONDAMENTALI 3 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 32

INDICE SISTEMATICO. Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Transcript:

L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 1

L'evoluzione dei costumi Nell'ultimo secolo il rapporto tra l'uomo e gli animali si è modificato più velocemente e più radicalmente di quanto non fosse avvenuto nel corso dei sei millenni precedenti I profondi mutamenti sul piano etico non si sono finora accompagnati ad adeguati mutamenti sul piano giuridico. La tutela giuridica degli animali, almeno in Italia, rimane sempre mediata, in quanto l'oggetto non sono gli animali stessi ma il sentimento degli umani verso di loro 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 2

Ciò non ha impedito un progressivo aumento di interesse dei legislatori e dei giudici nei confronti del corretto rapporto tra specie umana e specie animali e, di conseguenza, della gestione del loro benessere Ma gli animali sono oggi soggetti di diritto? 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 3

Gli animali negli Statuti regionali Regione Marche (art.5) promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 4

Gli animali negli Statuti regionali Regione Calabria (art.2) ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (...) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l affermazione del principio di una corretta convivenza con l uomo 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 5

Gli animali negli Statuti regionali Regione Piemonte (art.6) riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 6

Trattato di Amsterdam - 02.10.1997 G.U. n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0110 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 7

Costituzione europea Roma 29.10.2004 ARTICOLO III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 8

http://www.europarl.europa.eu/...i deputati, poi, invitano l'ue a porre fine ai combattimenti di cani e galli, mediante misure legislative da adottare a livello nazionale o comunitario, e garantendo che le persone coinvolte in tali combattimenti non ricevano alcuna sovvenzione statale in relazione alle loro attività. Con 178 voti favorevoli, 412 contrari e 15 astensioni, il Parlamento ha soppresso l'invito a porre fine ai combattimenti di tori... 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 9

Le recenti conquiste giuridiche Queste istanze hanno trovato ascolto anche a livello legislativo, con l'emanazione di disposizioni a tutela degli animali allevati (D.Lgs. n. 146/01), trasportati (D.Lgs. n. 532/92), macellati (D.L. n 333/98), oggetto di sperimentazione (D.Lgs. n. 116/92), con l'introduzione di nuove forme di reato, con la Legge n. 281/91 sulla prevenzione del randagismo, sino al più recente accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni sul benessere animale e la pet-therapy e la legge 201 del 2010 sulla protezione degli animali da compagnia. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 10

Gli animali e l evoluzione delle fonti del diritto Proposte di modifica costituzionale (art.9) avanzate finora: Lo Stato tutela la flora, la fauna, il paesaggio, l ambiente e il patrimonio storico e artistico. Promuove il rispetto degli animali e la tutela della loro dignità (Milanese) Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volti al rispetto degli animali e alla tutela della loro dignità (Rocchi) 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 11

L attuale collocazione dei reati contro gli animali nel c.p. (legge 20 luglio 2004 n. 189) Dal Libro III, Titolo I delle contravvenzioni di polizia capo II: delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale Al Libro II, Titolo IX bis dei delitti contro il sentimento per gli animali 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 12

Gli animali e il codice penale Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (prima della legge 201/2010 la pena era da 3 a 18 mesi). 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 13

Gli animali e il codice penale Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi (prima della legge 201 la pena massima era di un anno) o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (prima era da 3.000 a 15.000). La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 14

Gli animali e il codice penale Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 15

Gli animali e il codice penale Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 16

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 17

Gli animali e il codice penale Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 18

Gli animali e il codice penale Art. 727 (Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudini della cattività è punito con l arresto fino ad un anno o con l ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 19

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 20

Legge 20 luglio 2004, n.189 Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 21

Legge 20 luglio 2004, n.189 Art. 6 (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 22

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 23

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. 25.11.2016 www.enricoferrero.it Pagina 24