Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

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Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l articolo 2, con riferimento alle disposizioni in tema di valutazione del sistema universitario e della ricerca; VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ; VISTO il decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie ; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 16 marzo 2007, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ; 1

CONSIDERATO che l articolo 1, comma 21, della legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; DECRETA Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento dell equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Art. 2 (Commissione tecnico-consultiva) 1. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca una Commissione tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di cui all articolo 1 per il rilascio di titoli equipollenti. 2. La Commissione è composta da: a) il Presidente, nominato dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, d intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) tre componenti, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) tre componenti, in rappresentanza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di cui almeno uno designato dal Consiglio direttivo dell ANVUR, esperto in materia di accreditamento dei corsi di studio. 3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da un dirigente del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 5. All atto dell insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicità delle decisioni e delle valutazioni. 2

6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. 7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente. 8. L incarico di componente della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 3. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. Art. 3 (Istanza di riconoscimento) 1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole e istituzioni formative che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente decreto, devono produrre apposita e documentata istanza al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve comprendere lo statuto della scuola o istituzione formativa di cui all articolo 1, il regolamento didattico del corso di studi per il quale si chiede il riconoscimento dell equipollenza, nonché gli elementi idonei alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui all articolo 4. Sono consentite integrazioni all istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso. 3. La Commissione di cui all articolo 2 esercita, con cadenza annuale e con oneri a carico delle scuole e istituzioni formative, la vigilanza sul permanere dei requisiti verificati all atto del riconoscimento. Art. 4 (Requisiti per il riconoscimento) 1. L istanza per il riconoscimento di cui all articolo 3 è corredata di documentazione idonea a dimostrare i seguenti requisiti: a) l esistenza e l operatività della scuola e istituzione formativa da più di dieci anni nell'ambito formativo per cui si chiede l equipollenza del titolo; b) l autosufficienza finanziaria da un decennio e una stabile sostenibilità economica attraverso la presentazione di un adeguato e congruo piano finanziario; c) l adozione di regole di trasparenza nell assetto di governo, relativamente alle rette e alle agevolazioni per gli studenti, nonché nell ambito delle procedure di selezione dei docenti, in grado di dare evidenza dell alta qualità degli stessi in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere entro il programma formativo; d) la formalizzazione dello scopo di fornire, per ciascun programma formativo, una solida preparazione culturale di base attraverso l introduzione per almeno il 20% e per non più del 30% di corsi di natura teorico/metodologica/storica e di sviluppare specifiche competenze applicative nel dominio di riferimento; 3

e) l introduzione di strumenti per il monitoraggio sistematico delle carriere degli ex studenti/ex allievi, attraverso l indicazione, da esplicitare nell istanza di riconoscimento, dei mercati e ambiti nazionali e internazionali cui gli ex studenti/ex allievi hanno avuto accesso, nonché di eventuali premi e riconoscimenti ricevuti dagli stessi; f) l esistenza di collaborazioni nazionali e internazionali di eccellenza relative ai programmi formativi; g) l esistenza, anche mediante eventuale piano di adeguamento, di spazi e attrezzature didattiche e strumentali, adeguati allo svolgimento delle specifiche attività formative degli studenti, attraverso l indicazione nell istanza di riconoscimento della finalità specifica dello spazio/attrezzature, della tipologia ed estensione dello spazio, della tipologia e quantità di attrezzature didattiche e strumentali in relazione al numero di studenti, nonché della sintetica giustificazione dell'adeguatezza dello spazio/attrezzature alla funzione prevista entro il programma formativo ed eventuale impegno a renderlo adeguato; h) l accesso degli allievi ai corsi tramite selezione, nel rispetto di criteri di trasparenza, basata su una valutazione sia per titoli, sia per esami e/o prove attitudinali, svolta da apposita Commissione, con evidenza di esito e verbalizzazioni. Resta fermo che l allievo, così come previsto dall articolo 1, comma 21, della legge n. 107 del 2015, deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o titolo ad esso equivalente, per accedere ai programmi che rilasciano un titolo equipollente alla laurea triennale, ovvero deve aver conseguito il diploma di primo ciclo di istruzione universitaria o equivalente o equipollente per l accesso ai programmi che rilasciano un titolo equipollente alla laurea magistrale; i) la durata del programma formativo e il carico di lavoro dell allievo o studente tenendo conto che: 1. per l equipollenza alla laurea triennale il programma deve essere almeno triennale e il carico di lavoro per lo studente pari o superiore a 4.500 ore complessive, di cui almeno 3.000 di ore curriculari, comprensive di laboratori, seminari e tirocini, corrispondenti a 180 crediti formativi; 2. per l equipollenza alla laurea magistrale il programma deve essere almeno biennale e il carico di lavoro per lo studente pari o superiore a 3.000 ore complessive, di cui almeno 2.000 di ore curricolari, comprensive di laboratori, seminari e tirocini, corrispondenti a 120 crediti formativi; 3. per l equipollenza a lauree a ciclo unico, la durata del programma deve essere di almeno cinque anni e il carico di lavoro dello studente deve essere pari o superiore a 7.500 ore complessive, di cui almeno 5.000 di ore curricolari comprensive di laboratori, seminari e tirocini; 4. per l equipollenza al diploma di specializzazione il programma deve essere almeno biennale e il carico di lavoro per lo studente pari a 3.000 ore complessive, corrispondenti a 120 crediti formativi, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Art. 5 (Attività di istruttoria e di vigilanza) 1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca trasmette alla Commissione di cui all articolo 2 copia dell istanza e della relativa documentazione. 2. Entro i successivi novanta giorni, la Commissione formula motivato parere sull istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all articolo 4. La Commissione, nel formulare il parere, individua, altresì, la classe di laurea cui il titolo viene 4

reso equipollente, tenuto conto della proposta non vincolante della scuola e istituzione formativa richiedente. 3. Ai fini della formulazione del prescritto parere, la Commissione può accertare, anche con visite ispettive a carico dei soggetti richiedenti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. 4. Il provvedimento di riconoscimento o diniego dell equipollenza è adottato con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, conformemente al parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati per non più di sessanta giorni. 5. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, ove si discosti dal parere formulato dalla Commissione, è adeguatamente motivato. 6. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Art. 6 (Statuto e funzionamento delle scuole) 1. Le scuole e istituzioni formative che rilasciano titoli riconosciuti equipollenti ai sensi del presente decreto sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. 2. Le scuole e istituzioni formative di cui al comma 1 presentano ogni anno al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca una relazione sul funzionamento della scuola e sull attività scientifica e didattica svolta nell anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 3. Ai fini dell accertamento della permanenza dei requisiti di cui all articolo 4, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole, con oneri a carico delle scuole stesse. 4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di cui all articolo 4, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 5. I soggetti gestori delle scuole e istituzioni formative cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. 5

Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal Capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, previo parere obbligatorio della Commissione di cui all articolo 2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 22 dicembre 2015 IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA F.to Stefania Giannini IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO F. To Dario Franceschini 6