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Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento (UE) no 604/2013 Determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo Articolo 18 Ripresa in carico di un richiedente asilo la cui domanda è in corso di esame Articolo 19 Cessazione delle competenze Assenza dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi Nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente Articolo 27 Mezzo di impugnazione Portata del sindacato giurisdizionale» Nella causa C-155/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i Stockholm Migrationsöverdomstolen (corte d appello amministrativa di Stoccolma, Sezione Immigrazione, Svezia), con decisione del 27 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 1 aprile 2015, nel procedimento George Karim contro Migrationsverket, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (relatore), J. L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici, avvocato generale: E. Sharpston cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 15 dicembre 2015, considerate le osservazioni presentate: per G. Karim, da I. Aydin, advokat, e C. Hjorth, jur. kand.; per il Migrationsverket, da H. Hedebris e M. Bergdahl, in qualità di agenti; per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti; per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčíl, in qualità di agenti; per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente; per il governo francese, da F. X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti; per il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti; per il governo svizzero, da C. Bichet, in qualità di agente; per la Commissione europea, da M. Condou-Durande, C. Tufvesson e K. Simonsson, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 19 e 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito della controversia tra il sig. George Karim, cittadino siriano, e il Migrationsverket (Ufficio dell immigrazione, Svezia) (in prosieguo: l «Ufficio»), in merito alla decisione di quest ultimo di respingere la domanda di permesso di soggiorno presentata dal sig. Karim e di trasferirlo in Slovenia. Contesto normativo 3 Il considerando 19 del regolamento n. 604/2013 così recita: «Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull esame dell applicazione del presente regolamento quanto sull esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito». 4 L articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue: «Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a: (...) b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno; (...)». 5 L articolo 19, paragrafo 2, del richiamato regolamento così dispone: «Gli obblighi di cui all articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente (...), che l interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente». 6 L articolo 27, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento è formulato nei termini seguenti: «1. Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. (...) 5. Gli Stati membri assicurano l accesso dell interessato all assistenza legale nonché, se necessario, all assistenza linguistica». Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 Il sig. Karim ha chiesto protezione internazionale in Svezia, il 3 marzo 2014. 8 Poiché una ricerca nel sistema «Eurodac» ha rilevato che il 14 maggio 2013 l interessato aveva già chiesto tale protezione in Slovenia, in data 20 marzo 2014 l Ufficio ha chiesto alle autorità slovene di riprendere in carico il sig. Karim, ai sensi dell articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 604/2013. 9 Le autorità slovene hanno accolto la richiesta di ripresa in carico il 3 aprile 2014. L Ufficio ha allora informato tali autorità che il sig. Karim aveva sostenuto di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per più di tre mesi dopo la sua prima domanda d asilo e che il suo passaporto presentava un visto d ingresso in Libano datato 20 luglio 2013. In seguito a uno scambio di lettere, il 12 maggio 2014 le autorità slovene hanno ribadito l accettazione della ripresa in carico richiesta. 10 Il 13 maggio 2014 l Ufficio ha respinto la domanda di titolo di soggiorno del sig. Karim, compresa la sua domanda di protezione internazionale, ha archiviato il procedimento relativo alla dichiarazione dello status e ha disposto il trasferimento dell interessato in Slovenia. 11 Il sig. Karim ha impugnato la decisione dell Ufficio dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia). Tale giudice ha respinto il ricorso dell interessato con la motivazione che, quando uno Stato membro accetta di riprendere in carico un richiedente asilo, quest ultimo può opporsi al suo trasferimento verso tale Stato membro soltanto invocando l esistenza di carenze sistemiche. 12 Il sig. Karim ha impugnato la decisione del Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunale amministrativo di Stoccolma) dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo, da un lato, che la Repubblica di Slovenia non è lo Stato membro competente per l esame della sua domanda di asilo, in quanto egli si è allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi dopo la sua prima domanda di asilo e, dall altro, che, per ragioni umanitarie, il suo trasferimento non deve avere luogo e che la procedura di asilo seguita in Slovenia presenta carenze sistemiche. 13 In tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm Migrationsöverdomstolen (corte di appello amministrativa di Stoccolma, Sezione Immigrazione, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le nuove disposizioni sui mezzi di ricorso effettivi di cui al regolamento n. 604/2013 (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5, dello stesso) comportino che un richiedente asilo debba essere altresì in grado di contestare [l attuazione de]i criteri stabiliti al capo III del regolamento n. 604/2013 sulla base dei quali egli viene trasferito in un altro Stato membro che ha accettato di accoglierlo, o se i mezzi di ricorso effettivi possano essere limitati al solo diritto di verificare se sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente deve essere trasferito [come statuito dalla Corte nella sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C-394/12, EU:CE:2013:813)]. 2) Nel caso in cui la Corte ritenga che sia possibile contestare [l attuazione de]i criteri di cui al capo III del regolamento n. 604/2013 (...), se l articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 comporti che detto regolamento non possa essere applicato qualora il richiedente asilo dimostri di avere soggiornato fuori dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi». Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 14 Con la sua seconda questione, che occorre analizzare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, sia applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda d asilo in un altro Stato membro. 15 A tal riguardo occorre certamente rilevare che l articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 604/2013 prevede che, in linea di principio, gli obblighi di presa in carico e di ripresa in carico di un richiedente asilo, derivanti dall articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente asilo, che quest ultimo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi.

16 Ciò nondimeno, l articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento precisa che la domanda presentata dopo tale periodo di assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 17 Ne discende che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si sia allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro, l articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 obbliga lo Stato membro nel quale è stata presentata la nuova domanda di asilo a espletare, conformemente alle regole fissate da tale regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l esame di tale nuova domanda. 18 Di conseguenza, è necessario rispondere alla seconda questione dichiarando che l articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. Sulla prima questione 19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2003, letto alla luce del considerando 19 di quest ultimo, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo possa invocare, nell ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l errata applicazione dei criteri di competenza di cui al capo III di tale regolamento. 20 In via preliminare è necessario osservare che dalla decisione di rinvio emerge che il ricorrente nel procedimento principale, nell ambito del suo ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, non deduce la violazione di una delle norme enunciate al capo III del regolamento n. 604/2013, ma piuttosto il fatto che la competenza della Repubblica di Slovenia sarebbe stata definita in violazione delle norme specifiche, dettate dall articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, riguardanti la situazione di un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. 21 Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre determinare se l articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento, letto alla luce del considerando 19 di quest ultimo, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo possa dedurre, nell ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione delle norme dettate dall articolo 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 22 A tal riguardo si deve rilevare che dai punti da 30 a 61 della sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C-63/15), risulta che l articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 dello stesso, accorda al richiedente asilo un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, che può, in particolare, avere a oggetto l esame dell applicazione di tale regolamento e che può pertanto condurre a rimettere in discussione la competenza di uno Stato membro, anche in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. 23 Inoltre, se è vero che l applicazione del regolamento n. 604/2013 riposa essenzialmente sull espletamento di una procedura di determinazione dello Stato membro competente, designato sulla base dei criteri di cui al capo III di tale regolamento (sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C-63/15, punto 41), è necessario sottolineare che la norma di cui all articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento definisce il quadro in cui tale procedura deve svolgersi, qualora il cittadino di un paese terzo interessato, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si sia allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. 24 Invero, come rammentato al punto 17 della presente sentenza, da tale disposizione risulta che, in tale situazione, lo Stato membro nel quale è stata presentata la nuova domanda di asilo è tenuto a espletare la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l esame di tale nuova domanda.

25 Questa nuova procedura di determinazione differisce da quella che è stata inizialmente espletata dallo Stato membro nel quale è stata depositata la prima domanda di asilo, e può comportare la designazione di un nuovo Stato membro competente, sulla base dei criteri enunciati al capo III del regolamento n. 604/2013. 26 Pertanto, al fine di garantire che la decisione di trasferimento impugnata sia stata adottata a seguito di una corretta applicazione della procedura di determinazione dello Stato membro competente prevista da tale regolamento, il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve poter esaminare le allegazioni di un richiedente asilo che deduce la violazione della norma contenuta nell articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. 27 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento. Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) L articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. 2) L articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento. * Lingua processuale: lo svedese.