CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Documenti analoghi
ALLEGATO N. 5 SCHEMA DI CONTRATTO TRA

Schema di contratto di sponsorizzazione passiva tra. Explora S.c.p.A. e. Manifestazione Giro d Italia ed. 2017

Bozza CONTRATTO. tra. - da una parte -

CONTRATTO TRA EXPLORA S.C.P.A.

Da predisporre su carta intestata del soggetto interessato

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO]

LETTERA CONTRATTO - CAPITOLATO TECNICO

Condizioni Generali di Vendita

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

ALLEGATO 7 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI, I.V.A. E I.R.A.P. TRIENNIO 2018/2020 TRA

ALL. A ACCORDO DI RISERVATEZZA

CONTRATTO TRA. Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente Parti

ALLEGATO 2. Schema di contratto di sponsorizzazione tra. Explora S.c.p.A. e. Attività [ ]

PREMESSO CHE: Warrant Group Srl

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SICUREZZA POSTALE. Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

ALLEGATO 11 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

CONVENZIONE. Tra. SCUOLA SCI associazione professionale tra maestri di sci

6 ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRIA 7 C.D. R. COTUGNO - S.M. N. VACCINA SEDE LEGALE: Scuola Primaria Viale A. GRAMSCI, 44 Tel fax

[DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO] Spettabile PARMACOTTO S.P.A. Via Felice da Mareto n. 2/A Parma

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L. P. 32/90

CONDIZIONI GENERALI DELL ACCORDO DI CONVENZIONE

CAPITOLATO NORMATIVO SOMMARIO

INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE D ESECUZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

In attuazione delle finalità di cui all art. 9 decreto legge n. 1/2012 convertito, con

PATTO DI INTEGRITA' (ALLEGATO CONTRATTO N. REP. ) tra. il Comune di Sassari (Settore Ambiente e Verde Pubblico) la Ditta

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI CONVENZIONE APERTA OGGETTO: TRA

Schema di Impegno di Riservatezza (da redigere su carta intestata della società partecipante)

OGGETTO: Servizio di Sportello per l accesso al Servizio Sociale Comunale. L anno il giorno del mese di in una sala del Comune di Trieste.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 128 DEL 22/02/2016

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante protempore,

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL RISTORANTE E BAR CAFFETTERIA. Milano TRA

Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata

INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N DEL 01/12/2014

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Codice Fiscale e Partita IVA

UUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

CONVENZIONE PER INCARICO DI STAZIONE APPALTANTE TRA. La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in

ART. 3 ACCESSO E RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL ASSOCIAZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA FUNZIONE DI RELATORE NELL AMBITO DEL PROGETTO LASCIA IL SEGNO GENITORI E FIGLI, PASSO DOPO PASSO, PERCORSO DI

PATTO D INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI

Prot Capaccio, 01/10/2016 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI FACILE CONSUMO CIG ZD71B1FFE1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI 2000 BORSE ( SHOPPER ) A MANICI LUNGHI CON GRAFICA PERSONALIZZATA

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI NATANTI DI PROPRIETA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO. CIG: TRA

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

Art. 1 Oggetto... pg. 2. Art. 2 Stipula del contratto. Regime fiscale e spese.. pg. 2. Art. 3 Durata... pg. 2. Art. 4 Tasso applicabile... pg.

ISTITUTO.. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Prot.n.2445/B15 dell

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA TRA

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

CONTRATTO DI COMODATO tra

SCHEMA DI ACCORDO TRA PARTECIPANTE AL SISTEMA (CLAUSOLE MINIMALI) (edizione 2010) DI GARANZIA NEW MIC E AGENTE DI REGOLAMENTO

Consolato Generale d Italia Kolkata

Capitolato speciale di appalto:

CONTRATTO DI FORNITURA TRA

OGGETTO: LETTERA D INVITO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO E AL CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 22/12/2016

Allegato n. 6 - Fac-Simile Accordo di Riservatezza

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO POSTECERT

FAC SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI

Schema di Impegno di Riservatezza (da redigere su carta intestata del concorrente e inserire nella BUSTA A)

PROVINCIA DI SALERNO settore Ambiente

COMUNE DI CAROVIGNO PROVINCIA DI BRINDISI. Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, c. 1

SCHEMA. I sottoscritti:

3.SEDE E DATE DEI CORSI Sarà cura dell ente organizzatore comunicare la sede ed il calendario delle lezioni o dei lavori del corso.

PROVINCIA DI ANCONA CONVENZIONE PER L INCARICO DI REDAZIONE

COMUNE DI TRIESTE N. Cod. Fisc. e Part. IVA Area Affari generali ed Istituzionali Rep./Racc. n Ufficio Contratti Prot.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA TRA. Il Direttore Amministrativo

Condizioni contrattuali EUR S.p.A.

Transcript:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Definizioni I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nel presente documento, avranno il medesimo significato attribuitogli nell Avviso. Attività: le attività che l Esperto dovrà prestare in favore di Finlombarda, tra quelle indicate all art. 3 dell Avviso, nel caso di abbinamento dello stesso a uno o più Progetti. Contratto: il contratto concluso secondo le modalità di cui al successivo art. 2 e composto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalla Lettera di attivazione. Finlombarda e l Esperto potranno formalizzare, nell arco temporale di durata dell Elenco, più Lettere di attivazione e quindi concludere più Contratti, che potranno comportare l assegnazione all Esperto di una o più Macro-attività per uno o più Progetti, con riferimento anche a 2 (due) Macro-aree, per un importo complessivo massimo di 40.000,00 (quarantamila/00). Le presenti Condizioni Generali di Contratto saranno valide ed efficaci per ciascuna Lettera di attivazione che potrà essere sottoscritta tra Finlombarda e l Esperto. Articolo 1 Oggetto Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano le modalità ed i termini principali del rapporto contrattuale che si instaurerà tra l Esperto e Finlombarda, nel caso di abbinamento dell Esperto medesimo ad uno o più Progetti, formalizzato mediante Lettera di attivazione. Articolo 2 Conclusione del Contratto e Durata Il Contratto si considera concluso alla data di sottoscrizione per accettazione della Lettera di attivazione ed avrà la durata indicata nella Lettera medesima. Articolo 3 Modalità di esecuzione delle Attività ed obblighi generali dell Esperto 3.1. L Esperto è obbligato a svolgere le Attività, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di seguito indicati. In particolare l Esperto si obbliga a: 1

- partecipare ad eventuali riunioni per la presentazione dei risultati delle Attività affidate; - partecipare a momenti informativi, organizzati secondo necessità da Finlombarda, allo scopo di definire e condividere metodologie standard di esecuzione delle Attività; - ove previsto dallo specifico Bando, effettuare incontri presso il soggetto richiedente e/o interviste telefoniche propedeutiche allo svolgimento delle Attività richieste; - osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate da Finlombarda; - rendere una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 in merito all insussistenza di conflitti di interesse in relazione al Progetto da valutare ed ai soggetti in esso coinvolti. 3.2. L Esperto è tenuto ad eseguire tutte le Attività a perfetta regola d arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. In ogni caso l Esperto si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 3.3. Per consentire all Esperto di prestare correttamente le Attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria. 3.4. L Esperto si impegna inoltre espressamente a: a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità delle attività a quanto previsto nel Contratto; b) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda; c) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle Attività o sulle condizioni di ammissibilità all Elenco. 2

Articolo 4 Verifiche, controlli ed accettazione 4.1. Le Attività prestate dall Esperto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di Finlombarda. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l esecuzione delle Attività nel Contratto. 4.2. L esito delle verifiche verrà comunicato da Finlombarda all Esperto per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati delle Attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo delle verifiche, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni che l Esperto dovrà apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese. Articolo 5 Modalità di pagamento 5.1. Il compenso sarà corrisposto da Finlombarda dietro presentazione di regolare fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa accompagnata da rendicontazione dell Attività svolta. 5.2. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l Esperto potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto. Articolo 6 Cessione del Contratto In nessun caso l Esperto potrà cedere in tutto o in parte il Contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti. Articolo 7 Modifiche Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del Contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dall Esperto con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza. Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal Contratto. Articolo 8 Invalidità parziale Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed 3

azionabilità delle altre disposizioni del Contratto. Articolo 9 Risoluzione del Contratto 9.1. In caso di inadempimento da parte dell Esperto anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all inadempimento, Finlombarda ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto anche ai sensi dell art. 1454 c.c., nonché di procedere nei confronti dell Esperto per il risarcimento del danno. 9.2. In ogni caso si conviene che Finlombarda potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all Esperto a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 14 delle presenti Condizioni Generali. Articolo 10 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ( Modello Organizzativo ), nonché un proprio Codice Etico consultabile sul proprio sito web www.finlombarda.it. L Esperto dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato da Finlombarda e che presterà le Attività, nel caso di assegnazione, nel rispetto dei principi in esso contenuti ed in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 231/2001. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato da Finlombarda ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Articolo 11 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali L Esperto, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, 4

pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 serie ordinaria e reperibile sul sito web www.finlombarda.it. alla sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Articolo 12 Comunicazioni Tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto potranno essere effettuate a mano, tramite e-mail o a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi comunicati dall Esperto. Per Finlombarda: Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli, 12-20124 Milano pec: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it Articolo 13 Responsabile del Contratto Finlombarda indica quale Responsabile del Contratto il dott. Carlo Borelli, il quale rivestirà il ruolo di interfaccia di Finlombarda nei confronti dell Esperto per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del Contratto. Articolo 14 Riservatezza e protezione dei dati 14.1 L Esperto si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del Contratto. In particolare l Esperto, per tutta la durata del Contratto e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell art. 1381 del Codice Civile, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all esecuzione dell incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal Contratto, a non divulgare o altrimenti rendere 5

note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche. Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell ambito del Contratto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 196/03. 14.2. E fatto espresso divieto all Esperto di procedere, nell interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al contenuto dei Progetti valutati nell ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui l Esperto dovrà citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 14.3. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, l Esperto dovrà consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione ai Progetti valutati nell ambito contrattuale. Articolo 15 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 15.1 Si informa l Esperto che il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003. 15.2. Finlombarda tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione del Contratto l Esperto acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it). 15.3 L Esperto si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 6

Articolo 16 Legge applicabile e Foro competente Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Per accettazione L Esperto Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 7