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SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA (N. 208) DISEGNO Di LEGGE d'iniziativa del senatore TANCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972 Attività educative dei tempo lìbero ONOREVOLI SENATORI. In ordine all'obiettivo delia formazione integrale e dello sviluppo della persona umana, che la Costituzione solennemente afferma, si ravvisa nell'attuale momento la necessità inderogabile di porre in essere un'adeguata strutturazione di organi, tale da migliorare l'educazione di base e da garantire l'educazione permanente, volta all'elevazione umana del cittadino in tutto l'arco della vita, per consentirgli l'effettiva partecipazione al corso storico del proprio tempo. In definitiva occorre offrire al cittadino gli strumenti per lo sviluppo adeguato delle facoltà personali in modo integrale, con costante esercizio, per rinvigorire in lui la capacità critica o di giudizio, che sola può garantire l'autentico progresso civile e sociale. Sotto tale riguardo si appalesano necessarie istituzioni educative di «secondo tempo» o «di ascolto», che operando a favore del cittadino, sul piano della libera disponibilità di sé, agevolino in luì, attraverso una varietà di esperienze educative, razionalmente strutturate, il processo autenticamente umano di penetrazione nei significati della realtà e nel contempo diano vigore alle capacità creative, premessa di presenza libera, significativa e responsabile dell'uomo nella società. Già da anni il Ministero della pubblica istruzione ha svolto proficua azione sia nel settore delle attività di doposcuola nel tempo libero degli alunni delle scuole dell'obbligo, sia nel settore delle attività educative nei tempo libero degli adulti. Attualmente si impone la necessità di razionalizzare e di adeguare gli strumenti e i mezzi per gli interventi in tali settori. Il presente disegno di legge prevede una organica strutturazione dei necessari servizi nei settori stessi ed appositi ruoli di personale. Attese le finalità preposte, che incidono su motivi ed aspetti di base di una effettiva prospettiva di progresso del nostro popolo, si confida nella sua approvazione.

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 208 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E REI AZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. All'organizzazione di attività educative della persona umana nel tempo libero provvede il Ministero della pubblica istruzione. Art. 2. In ogni plesso scolastico di istruzione elementare e media è istituito il servizio educativo del tempo libero. La frequenza degli alunni è obbligatoria. Gli alunni sono suddivisi per gruppi di attività. Ad ogni gruppo comprendente un minimo di dieci e un massimo di sedici alunni è preposto un insegnante. Più gruppi di attività consimili possono funzionare nello stesso locale di sufficiente capacità. Art. 3. L'azione di vigilanza e di direzione del servizio educativo del tempo libero è esercitata dai direttori didattici, dai presidi delle scuole medie e dagli ispettori scolastici. Per il coordinamento dei gruppi di attività funzionanti in uno stesso plesso o in più plessi, il direttore didattico e il preside si avvalgono dell'opera di un insegnante appartenente ai ruoli del personale per le attività del tempo libero, con esonero dell'attività educativa di gruppo. Art. 4. A decorrere dal 1 ottobre 1973 sono istituiti nelle scuole statali di istruzione elementare e media i ruoli provinciali ordinari ed aggiunti del personale insegnante ed i ruoli del personale non insegnante delle attività educative del tempo libero per gli alunni delle scuole dell'obbligo scolastico.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 208 Art. 5. Per gli insegnanti delle attività del tempo libero di cui al precedente articolo 4 si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante nelle scuole elementari e medie. Il trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale per diciotto ore settimanali per gli insegnanti delle attività educative del tempo libero presso le scuole elementari e per quattordici ore settimanali per gli insegnanti delle medesime attività presso le scuole medie. Ai direttori didattici, ai presidi delle scuole medie e agli ispettori scolastici è corrisposta un'altra indennità di direzione per la vigilanza e la direzione delle attività educative del tempo libero, nella misura corrispondente al grado. Art. 6. Ad ogni plesso scolastico comprendente sei posti di organico di insegnante delle attività educative del tempo libero sono assegnati due bidelli, da aumentare di uno per ogni successivo gruppo di cinque posti in organico di insegnante, a cominciare dal primo di ciascun gruppo. Ad ogni plesso scolastico o ad ogni gruppo di plessi scolastici, comprendenti almeno quattro posti di organico di insegnanti delle attività del tempo libero è assegnato un bidello. Una percentuale dei posti di bidelli è riservata alle donne in rapporto alla distribuzione dei gruppi di attivila, misti o femminili. Per i bidelli di cui al presente articolo si applicano le norme sul trattamento giuridico ed economico dei bidelli delle scuole di istruzione media. Il trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale per un numero di ventisei ore settimanali. Art. 7. A decorrere dal 1 ottobre 1973 in ogni centro o località con almeno trecento abi-

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 203 tanti in uno o più nuclei è istituito il servizio di educazione permanente. Il servizio si articola in istituzioni educative del tempo libero degli adulti, quali Centri sociali di educazione permanente, corsi di istruzione elementare, corsi di istruzione media, corsi di cultura civica, corsi di cultura generale, corsi di informazione varia, corsi di educazione artistica, corsi di educazione musicale, corsi di economia, biblioteche popolari, musei civici, corsi di educazione sanitaria, corsi per genitori. Particolari attività culturali sono organizzate in rapporto a specifiche esigenze degli adulti appartenenti alle comunità locali. Art. 8. A decorrere dal 1 ottobre 1973 sono istituiti i seguenti ruoli del personale per le attività di educazione permanente: a) ruoli provinciali ordinari ed aggiunti del personale insegnante; b) ruoli provinciali ordinari del personale non insegnante. presente legge il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, determinerà il numero e la qualità dei posti dei singoli ruoli. Per il personale incluso nei ruoli di cui al presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale delie scuole di istruzione elementare e secondaria, avuto riguardo al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai relativi concorsi. Il trattamento economico sarà commisurato al numero di ore di servizio, inerenti al posto. Art. 9. La funzione di direzione e di vigilanza sul servizio di educazione permanente è affidata ai direttori didattici, agli ispettori scolastici e ai presidi degli istituti di istruzione

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 208 media e superiore, i quali possono avvalersi della collaborazione di un docente appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 8, con esonero dall'insegnamento. Ai direttori didattici, agli ispettori scolastici e ai presidi per la funzione di cui al primo comma del presente articolo compete altra indennità di direzione, nella misura corrispondente al grado. Il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le competenze dei direttori didattici, degli ispettori scolastici e dei presidi per l'organizzazione, la direzione e la vigilanza sulle attività di educazione permanente. Art. 10. Presso le università sono istituiti centri di ricerca e di studio sui problemi del tempo libero e dell'educazione permanente. Art. 11. Il Ministero della pubblica istruzione promuove attività di formazione e di aggiornamento del personale direttivo e docente delle attività educative del tempo libero e dell'educazione permanente. Art. 12. Ai locali, alle attrezzature e al materiale per le attività previste dalla presente legge si provvede con spese a carico dello Stato. Art. 13. Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio nelle attività di doposcuola istituite presso le scuole elementari e medie per almeno tre anni con la qualifica di «distinto» è collocato nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 4 della presente legge, previo concorso riservato, con la sola prova orale. Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente

Atti Parlamentari 6 - Senato della Repubblica 208 legge abbia prestato servizio nelle istituzioni di educazione popolare di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, per almeno due anni con la qualifica di «distinto» è collocato nei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 8, previo concorso riservato, con la sola prova orale. presente legge il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza emanerà le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo. Art. 14. Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato almeno un anno di servizio nelle attività di doposcuola istituito presso le scuole elementari e medie oppure nelle istituzioni di educazione popolare di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è riassunto con nomina a tempo indeterminato e non può essere licenziato fino a quando non sarà immesso nei ruoli. presente legge il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza emanerà le norme di attuazione del presente articolo. Art. 15. presente legge saranno emanate le necessarie ed opportune norme di attuazione. Art. 16. Alla spesa occorrente si prowederà con appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Art. 17. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.