CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA E DEFINIZIONI Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio dell Amministrazione comunale e dell uso e riproduzione dei segni distintivi del Comune di Meolo a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi. Art. 2 Finalità Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a promuovere e sostenere attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita, attraverso eventi, manifestazioni, congressi, concorsi ed ogni altra iniziativa di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica che rivesta particolare interesse per il comune di Meolo. Art. 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: patrocinio: il riconoscimento e il sostegno, con associazione di immagine, ad iniziative di varia natura, in funzione di un adesione alle stesse, in linea generale a titolo non oneroso, dell Amministrazione comunale; stemma: il segno distintivo del Comune, che viene identificato secondo la descrizione araldica riportata nell'art. 2 dello Statuto comunale ed al successivo art. 18. CAPO II PATROCINIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 4 Patrocinio comunale Tipologie 1. Il patrocinio comunale può essere semplice o a titolo oneroso. 2. Il patrocinio semplice comporta l'uso dello stemma del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio del Comune di Meolo. 3. Il patrocinio a titolo oneroso si ha in presenza di domanda associata a istanza per l ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi, sovvenzioni o altri benefici. Comporta l'uso dello stemma del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio e il contributo del Comune di Meolo. Art. 5 Patrocinio oneroso 1. Nel caso di richiesta di concessione di patrocinio oneroso, l Amministrazione comunale valuta le richieste presentate e può procedere, alternativamente oppure in concorso, secondo le seguenti modalità: concedere un contributo in denaro, qualora l iniziativa per la quale è richiesto il contributo sia giudicata particolarmente degna di rilievo; mettere a disposizione le strutture, attrezzature, materiali o servizi del Comune o quant'altro non comporti spese dirette per l'amministrazione comunale, come previsto dal presente regolamento. 2. Il patrocinio oneroso comporta l'uso dello stemma del Comune sul materiale di pubblicizzazione, accompagnato dalla frase "con il patrocinio e il contributo del Comune di Meolo,
più la concessione gratuita di strutture, compreso il palco, beni o materiali di proprietà del Comune, l uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, o quant'altro non comporti spese dirette per l'amministrazione comunale. I beni concessi dovranno essere restituiti nello stesso stato e in caso di deterioramento i danni saranno a carico del concessionario. 3. Possono essere conferiti altri benefici che non rientrano nelle prime due categorie e che comportino una spesa diretta per l'amministrazione comunale, attraverso l erogazione di un contributo, il conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l importanza della manifestazione. Art. 6 Oggetto del patrocinio Possono essere oggetto di patrocinio: eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici nonché di quelli organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi; pubblicazioni prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, DVD; corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico con carattere divulgativo e finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari ecc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all aggiornamento o formazione che non rientrino nella programmazione comunale in materia. Art. 7 Soggetti beneficiari 1. Il patrocinio comunale può essere concesso a: comuni, provincie, università ed altre istituzioni ed enti pubblici; associazioni, organizzazioni, comitati, enti, fondazioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell iniziativa; aziende pubbliche di servizi; soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale. 2. Il patrocinio può inoltre essere concesso a società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative. Art. 8 Ufficio competente per l istruttoria L istruttoria per le domande per la concessione del patrocinio deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all attività o all iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio. Art. 9 Soggetti competenti per la concessione del patrocinio 1. Il semplice patrocinio viene concesso dal Sindaco con proprio provvedimento. 2. Il patrocinio oneroso che impegni l amministrazione con prestazioni di mezzi è concesso dal Sindaco, con proprio provvedimento, sentito l Assessore competente in materia. 3. Il patrocinio oneroso che prevede l erogazione di contributi e sovvenzioni dirette viene concesso dalla Giunta comunale.
Art. 10 Criteri per la concessione del patrocinio 1. E ammesso il patrocinio per iniziative che si svolgano nell ambito del territorio comunale nel caso in cui: l iniziativa contribuisca alla crescita culturale, artistica, economica, morale, educativa, ambientale, sociale, sportiva e ricreativa della cittadinanza di Meolo; l iniziativa promuova attività umanitarie, agricole, artigianali, industriali, commerciali e turistiche di interesse generale; l iniziativa risponda alle linee programmatiche dell Amministrazione comunale; l iniziativa sia legata alle tradizioni locali, favorendo lo sviluppo ed il consolidamento del sentimento identitario della comunità di Meolo; l iniziativa sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali o sportivi; l iniziativa sia rilevante per la comunità. La rilevanza viene valutata sulla base di parametri dimensionali come il numero di potenziali fruitori, le potenzialità di diffusione del messaggio e gli strumenti comunicativi utilizzati. 2. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate. Art. 11 Limitazioni all ambito di applicazione ed esclusioni 1. L Amministrazione comunale non concede patrocini a manifestazioni o iniziative di carattere: partitico; lucrativo, sviluppate con attività commerciali o d impresa; palesemente non coincidente con le finalità del Comune; negativo per l immagine dell amministrazione comunale. 2. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generiche. 3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative. 4. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell evento possano risultare incidenti in modo negativo sull immagine dell amministrazione. Art. 12 Casi particolari di concessione del patrocinio 1. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che si svolgano al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al comune di Meolo o siano ritenute di particolare valenza. 2. L Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio, in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 10, ad iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. 3. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l amministrazione e la comunità locale derivanti dall associazione della propria immagine all iniziativa patrocinata. Art. 13 Procedure per la concessione del patrocinio 1. Per ottenere il patrocinio il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune almeno 20 giorni prima dell inizio della manifestazione interessata, allegandone il programma dettagliato ed ogni notizia utile a valutarne l ammissibilità.
2. In caso di patrocinio oneroso che comporti anche l utilizzo di beni di proprietà del Comune, la domanda deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell evento. 3. Possono essere concessi patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui al comma precedente. 4. La domanda, redatta in carta semplice, viene prodotta mediante compilazione di un modulo predisposto dal Comune e reperibile nel suo sito Internet istituzionale. 5. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante per Associazioni, Società, Istituzioni o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell iniziativa. Dovranno inoltre essere dichiarati: eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici; l elenco di eventuali sponsor; altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell organizzazione dell iniziativa; principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell iniziativa. 6. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell iniziativa ad un organizzazione specializzata, deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa. 7. L Amministrazione, effettuata l istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio. 8. I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale. 9. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere formulata ogni anno. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all Ente, che si riserva di riesaminare la domanda. 10. Il patrocinio può essere revocato qualora l oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Meolo, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. 11. L Amministrazione comunale potrà verificare i risultati dell iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione ed ogni altra documentazione in merito. Art. 14 Patrocinio associato a forme di sostegno economico 1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un istanza per l ottenimento di forme di sostegno economico dirette o indirette, l Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie, che alla fine possono comunque convergere in un unico provvedimento. L assegnazione del beneficio economico viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici enti pubblici e soggetti privati. 2. In particolare, per quanto concerne la concessione di contributi economici, le domande devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi e delle entrate stimate, dall indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all assetto giuridico del soggetto stesso. 3. Al termine dell iniziativa patrocinata dovrà essere presentata adeguata rendicontazione delle spese sostenute. 4. Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. In ogni caso il contributo sarà contenuto nel limite dell'eventuale disavanzo.
Art. 15 Agevolazioni Il conferimento del patrocinio comporta l esenzione degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine, se non recano sponsorizzazioni o pubblicità. Art. 16 Pubblicizzazione 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il patrocinio dell Ente in tutte le forme di pubblicizzazione utilizzate (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochures, pubblicazioni ecc.). 2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo o lo stesso fosse prodotto antecedentemente alla data di richiesta del patrocinio, l adesione all iniziativa da parte dell'amministrazione comunale dovrà risultare, a cura del beneficiario, attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale ecc.). Art. 17 Sanzioni Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Meolo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti. CAPO III LO STEMMA Art. 18 Descrizione dello stemma 1. Lo stemma araldico è il segno distintivo della personalità giuridica del Comune di Meolo. Il Comune ha adottato il proprio stemma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 03.7.1992. Esso è così descritto: Scudo sannitico troncato, che riporta nella parte superiore: su fondo rosso, castello d'argento con merli alla guelfa con torre con due finestre rotonde e portale; nella parte inferiore: su sfondo azzurro, due alberi fondati su terreno verde; all'esterno ha nella parte superiore una corona da Comune d'argento e nella parte inferiore due fronde incrociate, una di quercia e l'altra di alloro; il fondo riporta la scritta "MEDULUM" su nastro rosso. Le caratteristiche fondamenti dello stemma non possono subire alcuna modifica o variazione. Art. 19 Uso civico dello stemma Lo stemma araldico è di uso esclusivo del Comune. Viene rappresentato sul bollo del Comune, sulla fascia tricolore del Sindaco e sugli atti amministrativi del Comune. Viene inoltre rappresentato sugli automezzi della Polizia locale e nel sito internet del Comune. CAPO IV Disposizione finale Art. 20 Entrata in vigore II presente Regolamento entrerà in vigore una volta decorso il termine per l'esecutività della presente deliberazione.
INDICE GENERALE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Finalità Art. 3 Definizioni CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI CAPO II PATROCINIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 4 Patrocinio comunale Tipologie Art. 5 Patrocinio oneroso Art. 6 Oggetto del patrocinio Art. 7 Soggetti beneficiari Art. 8 - Ufficio competente per l istruttoria Art. 9 Soggetti competenti per la concessione del patrocinio Art.10 Criteri per la concessione del patrocinio Art.11 Limitazioni all ambito di applicazione ed esclusioni Art.12 Casi particolari di concessione del patrocinio Art.13 Procedure per la concessione del patrocinio Art.14 Patrocinio associato a forme di sostegno economico Art.15 Agevolazioni Art.16 Pubblicizzazione Art.17 Sanzioni Art.18 Descrizione dello stemma Art.19 Uso civico dello stemma Art. 20 Entrata in vigore CAPO III LO STEMMA CAPO IV DISPOSIZIONE FINALE