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Deliberazione n. 75/2008 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 16 Aprile 2008 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente - Cons. Giuseppe GINESTRA Componente - Cons. Vittorio CIRO CANDIANO, relatore Componente - Primo ref. Quirino LORELLI Componente - Primo ref. Natale LONGO Componente VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; VISTA la nota n.488 del 15.02.2008, con la quale il Comune di Jacurso (CZ) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n.642 del 25.02.2008; VISTA l ordinanza n. 4/08 del 15.04.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano. 1

RITENUTO IN FATTO Il Comune di Jacurso (CZ), con la citata nota n. 488 del 15.02.2008, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere se l istituto della compensazione possa essere applicato al fine di compensare i crediti, vantati a vario titolo da un soggetto nei confronti del Comune, con i tributi e le tasse dovuti dallo stesso soggetto al Comune medesimo, specificando, eventualmente, l adozione delle relative scritture contabili. In via preliminare va, nell ordine, accertata l ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito. Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l ambito oggettivo della funzione, l ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali. Ai fini dell ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l attinenza alla materia della contabilità pubblica. 2

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall organo rappresentativo dell ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale). La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. Nell ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. CONSIDERATO IN DIRITTO Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell Ente ai sensi dell art.50 della legge 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile. Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell ambito della loro 3

competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. La questione posta, riguardando la materia fiscale, potrebbe non essere strettamente riconducibile alla contabilità pubblica, ma, trattandosi nella sostanza di interpretazione di norme vigenti ed avendo carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile. L introduzione dell istituto della compensazione nell ordinamento tributario è abbastanza recente. Tale meccanismo estintivo ha il proprio asse normativo nell art. 8 dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27.07.2000, n. 212). La Suprema Corte ha recentemente affermato che l art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente rinvia alla disciplina civilistica, recependo i canoni del codice civile in tema di estinzione delle obbligazioni con modalità compensative (sentenza della Cass. Sez. Trib. 20 novembre 2001, n. 14579). In campo tributario, dunque, la compensazione costituisce una possibile modalità estintiva delle obbligazioni tributarie, solo nei casi espressamente contemplati dal legislatore e la Corte di Cassazione ha affermato la necessaria previa emanazione della disciplina di attuazione, per l applicazione della compensazione come modalità estintiva delle obbligazioni stabilita quale principio generale dell ordinamento tributario, così come previsto dall art. 8 dello Statuto, ribadendo che tale modalità estintiva opera solamente nei casi in cui sia espressamente prevista dal legislatore tributario. E bene precisare, altresì, che quando sussistono reciproche pretese creditorie, le obbligazioni che ne sono espressione si estinguono fino alla concorrenza dello stesso valore per il dispiegarsi della compensazione, che è legale ove tali creditidebiti siano omogenei, liquidi ed esigibili. Il principio generale del codice civile sulla compensazione come modo di estinzione dell obbligazione, recepito dal legislatore tributario con la legge n. 212/2000, costituisce una novità rilevante nel nostro ordinamento, in quanto anteriormente l obbligazione tributaria non consentiva tra i modi estintivi quello della compensazione. Infatti il credito tributario era considerato indisponibile in quanto 4

l art. 225 del R.D. 22.05.1924, n. 827 e l art. 1246 n. 3) del codice civile fanno espresso divieto di compensare i crediti impignorabili, come sono i crediti che derivano da rapporti di diritto pubblico e quindi anche quelli di natura tributaria. Quando la Suprema Corte, con la succitata sentenza della Sezione tributaria n. 14579/2001, ha stabilito che il principio della estinzione nell ordinamento tributario delle obbligazioni, anche per compensazione, come sancito nell art. 8 della legge n. 212/2000, è applicabile solo nei casi espressamente disciplinati, fino alla emanazione dell apposito regolamento, previsto dalla stessa legge, ai sensi della legge n. 400/1988, la Cassazione medesima ha pure riconosciuto la portata innovativa di tale principio, il quale recepisce per l obbligazione di imposta i canoni generali del codice civile di cui agli artt. 1241 e segg.. La differenza dell art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, rispetto ai precedenti interventi legislativi diretti ad ammettere e disciplinare la compensazione nell ordinamento tributario, come il d.lgs n. 241/1997, è che ora il meccanismo compensativo viene sancito come principio generale nell ambito dell intero sistema fiscale e, in attesa dell emanazione della disciplina regolamentare, le vigenti norme in materia di compensazione acquistano carattere di specialità rispetto a quelle civilistiche e costituiscono deroghe a queste ultime. L attuale legislazione, quindi, prevede comunque, nell ipotesi disciplinata dal citato d.lgs n. 241/1997, la compensazione, quale facoltà del contribuente di compensare, in sede di versamento unitario, i crediti che risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, con i debiti che si riferiscono a tributi, contributi e altre somme indicate nell art. 17, comma 2, del d.lgs n. 241/1997, integrato dal decreto dirigenziale 31.03.2000 e dall art. 1 del D.M. 02.10.2000, nel rispetto di modi e vincoli di tempo delineati tassativamente dal legislatore. Conclusivamente, quindi, la compensazione di alcuni tributi locali può avvenire solo se espressamente prevista nell ambito della legislazione tributaria e comunque con esclusione della possibilità di compensare crediti di natura diversa da quella tributaria. 5

P.Q.M. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Jacurso (CZ). Così deciso in Catanzaro il 16 Aprile 2008. Il Consigliere Relatore dott. Vittorio Cirò Candiano Il Presidente dott. Silvio Aulisi Depositata in segreteria il 16 Aprile 2008 Il Direttore della segreteria dott. Antonio LEONE 6