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Transcript:

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 39 DEL 14.11.2016

INDICE Articolo 1 (Oggetto e finalità) pag 2 Articolo 2 (Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali pag 2 Articolo 3 (Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio) pag 3 Articolo 4 (Istanza per lo svolgimento delle sagre) pag 3 Articolo 5 (Istanza per lo svolgimento delle fiere) pag 4 Articolo 6 (Pubblicazione dell elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione) pag 5 Articolo 7 (Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre) pag 5 Articolo 8 (Vigilanza e sanzioni) pag 6 Articolo 9 (Norme finali e transitorie) pag 6 1

Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell art. 18-ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all art. 72 LR 6/2010, anche in occasione delle sagre di cui all art. 16 comma 2 lettera G della richiamata Legge regionale. Per tali ultime manifestazioni nonché per le fiere di cui all art. 16 comma 2 lettera F LR 6/2010 è altresì determinata la procedura di redazione del relativo elenco annuale delle fiere e delle sagre, funzionale alla successiva pubblicazione del calendario annuale delle fiere e delle sagre ai sensi dell art. 18 bis LR 6/2010. 2. Le disposizioni a seguire, in ossequio alla citata normativa regionale, sono dirette a garantire opportuna trasparenza con riferimento all organizzazione delle sagre e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi nonché, più in generale, delle attività di somministrazione temporanea di cui al richiamato art. 72 confrontandosi con le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché con le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione, anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su area pubblica già presenti nell ambito comunale, nonché di favorire le manifestazioni volte manifestazioni volte alla valorizzazione dell attrattività del territorio, con l istituzione di un apposito registro. Articolo 2 (Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali) 1. L esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei terzi. 2. Le attività di somministrazione temporanea che si svolgono su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica ossia le sagre di cui all art. 16 comma 2 lettera G) LR 6/2010 devono necessariamente essere iscritte nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all art. 18-bis LR 6/2010, nel quale confluiscono le sagre riportate nel registro delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio di cui all art. 3, nonché le sagre che siano comunque state inserite nell elenco annuale di cui all art. 1 comma 1 in ossequio alla procedura prevista dall art. 4. 3. Le sagre non inserite nel registro di cui all art. 3 devono altresì: a) essere progettate prevedendo nelle relative planimetrie tutto quanto necessario al fine di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e al relativo smaltimento al termine della manifestazione, nonché per assicurare la presenza di adeguate aree destinate ai servizi igienici e al parcheggio degli autoveicoli degli avventori, necessariamente garantendo la piena accessibilità della manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui peraltro vanno destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate. 4. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell ordine pubblico, il Comune sentite le Associazioni di cui all art. 4 comma 4 può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi limitrofi di vendere o somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale ovvero su quella adiacente alla sagra. L Amministrazione sempre sentite le Associazioni summenzionate può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nella zona, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% di tale area. 2

5. Le attività di temporanea somministrazione su area privata non in disponibilità pubblica sono assoggettate a SCIA. 6. Qualora nell ambito della sagra ovvero dell attività di somministrazione su area privata non in disponibilità pubblica siano previsti eventi per loro natura assoggettati ad apposita licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell effettuazione dell evento, o comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti. Articolo 3 (Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio) 1. La Giunta comunale, raccolte apposite istanze dagli organizzatori e sentite le Associazioni di cui all art. 4 comma 4, sottopone all attenzione del Consiglio comunale il programma degli eventi accompagnati da attività di temporanea somministrazione eventualmente svolti anche su area privata aperta al pubblico nonché delle fiere che intende inserire nel registro delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio, anche al fine di favorire il riconoscimento regionale di tali eventi, ai sensi dell art. 18 LR 6/2010. 2. Il Consiglio comunale, esaminate le informazioni di cui all art. 4 comma 2, nonché le eventuali osservazioni presentate alla Giunta dalle Associazioni anzidette, può deliberare l inserimento di ciascun evento nel registro di cui al comma 1. 3. Le sagre e le fiere iscritte nel registro sono ogni anno d ufficio inserite nell elenco delle fiere e delle sagre del Comune entro il 30 Novembre e dunque pubblicate nel calendario regionale delle fiere e delle sagre entro il 15 Dicembre, ai sensi della richiamata DGR 5519/2016. Le attività di somministrazione su area privata aperta al pubblico inserite nel registro, ancorché analogamente autorizzate d ufficio per ogni anno, non sono inserite nell elenco delle fiere e delle sagre. 4. Fermo restando il rispetto dell art. 7 per le modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre, i programmi di ciascuna manifestazione e le relative planimetrie possono essere modificati dalla Giunta, su sollecito degli organizzatori, sentite le Associazioni di cui all art. 4 comma 4. Il Consiglio è informato delle modifiche, nonché delle eventuali osservazioni presentate dalle Associazioni, potendosi opporre alle stesse con propria delibera ed essendo in ogni caso sempre in facoltà del Consiglio modificare o rimuovere qualsiasi evento inserito nel registro, previa richiesta di parere alle Associazioni e in ogni caso garantendo il rispetto del summenzionato art. 7 con riguardo alle modifiche ammissibili per gli eventi già pubblicati sul calendario regionale, nonché se del caso delle eventuali ulteriori norme predisposte dalla Regione per la tutela degli eventi di cui all art. 18 LR 6/2010. Articolo 4 (Istanza per lo svolgimento delle sagre) 1. Salvo che con riferimento alle sagre inserite nel registro di cui all art. 3, l iscrizione di una sagra nell elenco comunale delle sagre e delle fiere è subordinata al rispetto della procedura prevista dal presente articolo. Tale procedura è avviata tramite apposita istanza da rivolgere all Amministrazione da parte degli organizzatori proponenti, avvalendosi del modello di cui all allegato A del presente regolamento (Modulo d istanza per lo svolgimento di fiere, sagre o altre attività di somministrazione temporanea su area privata). 2. L istanza deve riportare, a pena d inammissibilità: a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), loro recapito telefonico o di posta elettronica; b) programma di massima della manifestazione recante: - denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento; - tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione; 3

- planimetria dell evento recante indicazione delle strutture predisposte per adeguare la stessa alla normativa vigente; - eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale; - eventuale sito web dell iniziativa. 3. L istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l anno successivo ed è sottoposta alla valutazione dell Amministrazione comunale che può con provvedimento espresso e motivato suggerire modifiche e richiedere integrazioni per le domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali siano comunque da considerare insostenibili. 4. Prima di esprimere le proprie valutazioni, il Comune deve necessariamente consultare le Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e la somministrazione ai sensi dell art. 16 LR 6/2010, nonché le Associazioni dei consumatori e degli utenti. A tal fine l Amministrazione deve con congruo anticipo fornire alle Associazioni richiamate la documentazione relativa a ogni istanza depositata, nonché a ciascun evento proposto dalla medesima Amministrazione, garantendo la conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2. 5. Fatta eccezione per quegli eventi che siano inseriti nel registro di cui all art. 3, nonché per quelle manifestazioni per le quali le Associazioni abbiano all unanimità suggerito apposita deroga, devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 3 giorni anche non consecutivi ovvero proposte negli stessi giorni o comunque a meno di 7 giorni di distanza da altro analogo evento ammissibile che si ritenga prevalente ai sensi del comma 6. Tale ultima disposizione non deve essere applicata qualora l evento per cui è stata proposta istanza sia collocato a un raggio di almeno 1 KM da altra analoga iniziativa, raggio incrementato di ulteriori 1 KM qualora la superficie della manifestazione al netto dell area parcheggi e servizi superi i 100MQ, e così progressivamente per ogni ulteriori 100MQ di superficie. Risulta in ogni caso inderogabile il divieto di cui all art. 18 ter comma 5 LR 6/2010, il quale impone ai Comuni di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, ferma restando la possibilità di far confluire tali eventi in un unica sagra, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere, sentite le Associazioni di cui al comma 4. 6. Nel caso di conflitto tra la sostenibilità di diverse istanze, tenendo in considerazione anche gli eventi proposti dalla medesima Amministrazione e ferma restando la prevalenza degli eventi iscritti nel registro di cui all art. 3, il Comune procede a una comparazione tra i diversi eventi, attenendosi nell ordine ai seguenti criteri: a) forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.); b) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT); c) anni di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell istanza. Articolo 5 (Istanza per lo svolgimento delle fiere) 1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano in quanto compatibili alla luce della disciplina regionale del commercio su area pubblica anche per lo svolgimento delle fiere di cui all art. 16 comma 2 lettera F della richiamata Legge Regionale. Tali eventi debbono infatti necessariamente essere riportati nell elenco annuale e dunque nel calendario regionale di cui all art. 6 previo deposito di apposita istanza da parte degli organizzatori, 4

o comunque previa tempestiva presentazione della relativa documentazione da parte del Comune alle Associazioni di cui all art. 4 comma 4. Articolo 6 (Pubblicazione dell elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione) 1. Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Comune, ricevute le eventuali valutazioni delle Associazioni di cui all art. 4 comma 4 sulle singole istanze nonché sugli eventi proposti dalla stessa Amministrazione elabora un elenco provvisorio delle fiere e delle sagre che inoltra prontamente alle Associazioni citate per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni nonché ai soggetti che hanno presentato le istanze esaminate, consentendo a quest ultimi di accettare le modifiche richieste. Qualora eventuali modifiche domandate dall Amministrazione non siano accettate da parte degli organizzatori, le relative istanze sono respinte con provvedimento espresso e motivato. 2. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comune pubblica l elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell anno successivo, eventualmente modificando l elenco provvisorio nei limiti di quanto formalmente suggerito dalle succitate Associazioni. Prima della pubblicazione dell elenco annuale, il Comune deve consentire agli organizzatori di valutare le ulteriori modifiche eventualmente richieste, fornendo un termine per l accettazione delle stesse. Qualora tale accettazione non pervenga in tempo utile, le relative istanze sono respinte dal Comune con provvedimento espresso e motivato. 3. L elenco di cui al comma 2 è inserito entro il 15 Dicembre sull apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, ai fini della pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre. 4. Qualora l istanza di un evento coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserirla nel calendario regionale tranne che d intesa con le altre amministrazioni, ovvero dopo idonea modifica del relativo programma. 5. Ferma restando la valenza esclusivamente comunale attribuita dalla Legge all elenco delle fiere e delle sagre richiamato all art. 1 comma 1, l Amministrazione municipale prende in considerazione quanto eventualmente comunicato dai Comuni limitrofi, dando particolare rilievo alle osservazioni che le Associazioni di cui all art. 4 comma 4 abbiano formalizzato al fine di armonizzare le diverse calendarizzazioni comunali, specie con riferimento a eventi situati a ridosso dei confini. Il Comune procede in ogni caso a inoltrare alle Amministrazioni contermini e a quelle con esse confinanti l elenco provvisorio delle fiere e delle sagre di cui al comma 1, nonché l elenco di cui al successivo comma 2. Articolo 7 (Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre) 1. L elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, previo parere delle Associazioni di cui all art. 4 comma 4. 2. Le modifiche relative all inserimento di nuove manifestazioni sono in ogni caso ammissibili solo con riguardo a eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale (e.g. manifestazioni per la raccolta- fondi a sostegno delle vittime di calamità naturali intercorse successivamente alla prima calendarizzazione) e, con riferimento alle fiere, solo per le manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l evento. 3. Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori deve essere formalizzata all attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione. Tale termine può essere derogato con provvedimento espresso e motivato dell Amministrazione solo per la modifica di eventi già calendarizzati ed esclusivamente in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari, nonché entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà, ferma restando la necessità di consultare senza indugio le Associazioni di cui all art. 4 comma 4. 5

Articolo 8 (Vigilanza e sanzioni) 1. La polizia municipale vigila sull applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dalla LR 6/2010 e introitandone i proventi. Articolo 9 (Norme finali e transitorie) 1. Le istanze per l organizzazione di attività di somministrazione temporanea e di fiere sono inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo municipale da parte dei soggetti interessati. Ogni successiva comunicazione tra il Comune e i promotori dell evento avviene attraverso i medesimi canali di comunicazione, salvo espressa segnalazioni di modifica. 2. Le comunicazioni tra i membri della Associazioni di cui all art. 4 comma 4 avvengono mediante messaggi di Posta Elettronica Certificata tra gli indirizzi indicati da ciascun componente dietro sollecito del Comune, salvo espresse segnalazioni di modifica. 3. Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere delle Associazioni di cui all art. 4 comma 4. 4. In fase di prima applicazione, il termine per il deposito delle istanze di cui all art. 4 comma 3 è posticipato al 15 novembre e il termine per l elaborazione del calendario provvisorio di cui all art. 6 comma 1 è posticipato al 21 novembre. 6