REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE AI SENSI DELL ART. 18 TER L.R. N. 6/2010.

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Approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 39 del 10/11/2016 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE AI SENSI DELL ART. 18 TER L.R. N. 6/2010.

Art. 1 Finalità del Regolamento 1.Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre o feste paesane che si svolgono sul territorio comunale nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva e/o la vendita di prodotti merceologici. Art. 2 Definizioni 1.Per sagra si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all aggregazione comunitaria in cui sia presente l attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all art. 16, comma 2, lettera h) della L.R. n. 6/2010. 2.Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all art. 16, comma 2, lettera h) della L.R. n. 6/2010. 3. Tali manifestazioni hanno un carattere temporaneo e possono essere finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali, benefiche o statutarie dell ente o associazione che le organizza. Art. 3 Soggetti organizzatori 1.I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e fiere sono: a) l Amministrazione Comunale; b) gli enti, le associazioni, le fondazioni con o senza personalità giuridica; c) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro con finalità culturali, sociali, sportive, del tempo libero, del volontariato, le associazioni pro loco iscritte all Albo regionale di cui all art. 12 della L.R. n. 01/10/2015 n. 27; d) i partiti, movimenti e gruppi politici; e) gli organismi religiosi (parrocchie, oratori ecc.) f) le associazioni sindacali Art. 4 Calendario delle fiere e delle sagre 1.I soggetti organizzatori devono presentare istanza al Comune entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, relativamente alle iniziative che intendono organizzare nel corso dell anno successivo. 2. L istanza di cui al comma 1 deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa nel termine di cinque giorni dalla richiesta: a) Dati anagrafici dei soggetti organizzatori; b) Indicazione dell eventuale sito web della manifestazione e dei recapiti di contatto (email/telefono ecc); c) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; d) Planimetria o relazione indicante l individuazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; e) Indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. f) Programma di massima della manifestazione. g) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti. h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell artigianato locale. 3.Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, il soggetto organizzatore dovranno presentare l istanza ad uno dei Comuni che farà da capofila per l espletamento degli adempimenti di seguito indicati.

4.L istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con gli atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali. 5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre. E ammesso lo svolgimento di un mercato, fiera o sagra nel Capoluogo in concomitanza con analoghi eventi organizzati sul territorio della fraz. Ghiaie di Bonate Sopra. 6. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito o su aree contigue nello stesso periodo temporale, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell ordine di priorità, ai seguenti criteri: a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale; i prodotti alimentari venduti o somministrati devono provenire in prevalenza dall elenco dei prodotti riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; b) forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità ecc.) c) anni di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell istanza. 7.Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, approva con deliberazione di Giunta Comunale l elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale l anno successivo. 8.L elenco annuale di cui al comma 7 è comunicato alla Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno mediante apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lombardia. 9.L elenco annuale delle sagre e delle fiere inserito nel calendario regionale di cui all art. 18 bis della L.R. 6/2010 può essere integrato o modificato dal Comune, sentite obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 dell art. 19 del citata legge regionale e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione. 10. I soggetti organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti, o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare motivata istanza al Comune, con le modalità di cui al comma 2, almeno 30 giorni prima della data prevista per l inizio della manifestazione. Il Comune valutata l istanza, acquisisce il parere delle associazioni di cui al precedente comma 9, approva con delibera di Giunta Comunale la modifica dell elenco annuale e comunica le integrazioni alla Regione Lombardia per l inserimento nel calendario annuale. 11. In caso di modifica di eventi già calendarizzati, il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 10, può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari. Art. 5 Modalità di svolgimento 1. Le attività svolte nell ambito delle sagre/fiere possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il commercio su area pubblica; b) il commercio di cose antiche o usate; c) l attività hobbistica; d) la vendita di prodotti agricoli/artigianali; e) la somministrazione temporanea di alimenti e bevande; f) i pubblici spettacoli, in genere piccoli intrattenimenti con balli con o senza orchestra; g) l accensione di fuochi pirotecnici; h) l installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante; i) le manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche di beneficienza). 2. Qualora nell ambito della sagra siano previste attività/iniziative per loro natura assoggettate a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze/segnalazioni/comunicazioni vanno presentate nei termini

previsti dalle norme che li regolamentano e gli atti di assenso devono essere prodotti prima dell effettuazione della sagra e comunque entro i termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari. 3. L attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a Scia. L attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione, inserita nel calendario annuale approvato dalla Giunta Comunale, nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge. Per lo svolgimento dell attività, i soggetti organizzatori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 65 della L.R. 6/2010 e rispettare le condizioni di sicurezza, le normative igienico-sanitarie e fiscali a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione. 4. Durante lo svolgimento delle sagre, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal Piano comunale di zonizzazione acustica ovvero dovrà essere presentata eventuale istanza di deroga ai limiti di rumorosità. 5. La pulizia dell area è interamente a carico dei soggetti organizzatori che si impegneranno ad acquistare presso l ufficio ecologia l occorrente per effettuare la raccolta differenziata degli stessi. Art. 6 Localizzazione dell area e durata delle sagre 1.Sul territorio comunale, l area destinata e attrezzata per lo svolgimento di attività ricreative, ivi comprese le sagre di cui al presente regolamento, è ubicata presso l Area ricreativa di proprietà comunale sita in via Papa Giovanni XXIII n. 20. 2. L Area ricreativa di cui al precedente comma è dotata di adeguati servizi igienici di cui uno riservato ai disabili e di parcheggi pubblici anche riservati ai soggetti diversamente abili con percorso accessibile all area destinata all attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande. 3. L utilizzo dell Area ricreativa da parte dei soggetti organizzatori, ivi compreso l uso dell immobile di proprietà comunale, per l organizzazione di sagre, deve rispettare quanto previsto nelle prescrizioni di utilizzo approvate con DGC n. 152 dell 01/07/2010. 4. I soggetti organizzatori possono richiedere nell istanza di cui all art. 4, comma 1, l utilizzo di un altra area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità per lo svolgimento della sagra purché venga attrezzata con adeguati servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, dotata di aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di riservati ai soggetti diversamente abili con percorso accessibile mediante collegamento con almeno parte dell area destinata all attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee opportunamente segnalate. 5. Non si individuano sul territorio comunale zone sottoposte a tutela per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, in cui non è ammesso lo svolgimento di sagre. 6.Al fine di consentire una adeguata alternanza degli eventi sul territorio comunale, ogni sagra non può avere una durata superiore a quindici giorni consecutivi. 7.In caso di spettacoli o intrattenimenti musicali, l orario massimo di svolgimento è fissato per le ore 24.00. Art. 7 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su aree pubbliche 1.Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. 2. Il Comune può, altresì, prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o su aree pubbliche, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accorso tra gli organizzatori della sagra ed il Comune. Art. 8 Vigilanza e controllo 1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00.

2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all articolo 16, comma 2, lettera h), della l.r. 6/2010, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 12.000,00 e con l immediata interruzione della sagra. 3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all ultima violazione commessa. 4. Le attività di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi. Art. 9- Rinvio a norme vigenti. Entrata in vigore 1. Per quanto non previsto e disciplinato nel Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia. 2. Le disposizioni di cui all art. 4 del presente regolamento si applicano per le sagre e fiere che si svolgeranno a decorrere dall anno 2017. 3. Il Regolamento, composto da 9 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.