Regolamento COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO

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Regolamento COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 26.09.2007 Redatto a cura del Servizio di Polizia Municipale di Valsolda. 1

ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che lo scorretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all incolumità di chi le frequenta. 2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Valsolda. ART. 2 Principi generali 1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. 2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata. ART. 3 Ambito d applicazione e definizioni 1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione. 2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell art. 8. 3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini. 4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un area di cui al comma 1. ART. 4 Raccolta delle deiezioni solide 1. Sulle aree identificate al comma 3 dell art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) alla totale immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani; b) a fare uso, per l asportazione, di idonea attrezzatura consistente in almeno un contenitore in materiale plastico e, comunque, impermeabile (che devono avere immediatamente disponibile al seguito); c) a smaltire le deiezioni nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani utilizzando comunque raccoglitori di materiale plastico impermeabile e sigillabile in modo che il contenuto non venga disperso; d) ad esibire obbligatoriamente, ad ogni richiesta delle Autorità incaricate della vigilanza, l idonea attrezzatura elencata ai punti b) e c). 2. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00. Dalla violazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria dell obbligo per l autore della violazione stessa dell asportazione delle deiezioni solide precitate. Qualora il trasgressore non ottemperi all invito di 2

asportazione delle deiezioni solide sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00. 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00. 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00; 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00; Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti. ART. 5 Museruole e guinzagli 1. Sulle aree identificate al comma 1 dell art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola; b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, e nei pubblici mezzi di trasporto, nonché, soltanto al guinzaglio, all interno di locali pubblici. 2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore ai 3 metri, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a 3 metri per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. 3. Sono esenti dall uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie. 4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona in grado di controllare fisicamente l animale. 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00. 6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera b) del. presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 50,00 a 150,00. 7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00. 8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00. 9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. 3

ART. 6 Aree riservate COMUNE DI VALSOLDA 1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunali, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l animale essere sempre sotto il controllo visivo dell accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani. 2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate. 3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizie periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati. 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00. 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento di cui al precedente comma 3. ART. 7 Tutela del patrimonio pubblico 1. E fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00 fatta salva l eventuale azione risarcitoria per il danno causato. ART. 8 Detenzioni dei cani all interno di cortili e/o giardini privati 1. E fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall urina. 2. E fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. 4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane. 5. L eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell animale), e deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell acqua e del cibo. 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero di proprietà privata di un terzo. 8. All interno della proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere in qualunque momento, controllarne i movimenti. 9. Il Sindaco, previa diffida, con specifica ordinanza può ordinare l allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il 4

trasferimento coattivo dell animale è effettuato presso idonee strutture pubbliche e/o private imputando le relative spese in capo al proprietario/detentore dello stesso animale. 10. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00. 11. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità. 12. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00. 13. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 9 del presente articolo è soggetto anche alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00 ART. 9 Particolari situazioni 1. Nei negozi di generi alimentari così come nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi è facoltà del gestore vietare l introduzione di cani, anche al guinzaglio e con la museruola. 2. In tal caso è obbligo del gestore medesimo segnalare all ingresso del locale tale divieto. 3. E fatto espresso divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nelle seguenti aree pubbliche: - Giardino a Lago nella Frazione di San Mamete; - All interno dell area della piscina comunale della Frazione di San Mamete - Area a verde comunale Frazione Cressogno via Al Santuario; - Area a verde scuole di Loggio; 4. E demandato alla Giunta Comunale di individuare altre aree pubbliche a cui estendere espressamente il divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nonché di modificare l elenco di cui al comma precedente. 5. Le aree di cui al comma 3 e 4 sono segnalate con idonea cartellonistica. 6. E vietato condurre animali al guinzaglio con l accompagnatore che guida un veicolo a motore. 7. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, laddove il gestore dell esercizio commerciale o pubblico abbia adeguatamente segnalato il divieto ovvero non lo abbia adeguatamente segnalato pur avendolo istituito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 75,00. 8. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3, 4, e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 50,00 a 150,00. ART. 10 Tutela dall aggressività esaltata dei cani 1. Per predeterminate razze canine o incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica per la durata della sua validità, l ordinanza del ministero della salute del 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del13 gennaio 2007, nr. 10, come modificata dal D.M. 28 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 07 maggio 2007 nr. 104, in particolare : 5

a. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 90,00; b. coloro che, nonostante il divieto di cui all articolo 2, comma 2, dell ordinanza sopra citata, acquistano, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani indicati dal medesimo comma, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 150,00. 2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco può disporre la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso idonee strutture pubbliche e/o private, imputando le relative spese in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi. 3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso idonee strutture pubbliche e/o private imputando le relative spese in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l acquisto il possessore o la detenzione. ART. 11 Norme di chiusura 1. La scomparsa per qualsiasi causa, di un cane detenuto nel Comune di Valsolda, deve essere segnalata, in via preliminare, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro sette giorni dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, al Servizio veterinario dell ASL competente o al Comune di Valsolda Servizio di Polizia Municipale, che avranno cura di renderla contestualmente disponibile oer l inserimento all anagrafe canina regionale. Solo nei casi in cui sia impossibile contattare il Servizio ASL o il Servizio di Polizia Locale e la segnalazione sia urgente sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri per gli incombenti del caso. 2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l animale in violazione del disposto del comma 4 dell art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p.); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall animale fuggito. 3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio veterinario dell?asl competente o al Comune di Valsolda Servizio di Polizia Locale che attiverà il soggetto gestore del servizio di accalappiamento. Solo nei casi in cui sia impossibile contattare il Servizio veterinario dell ASL o il Corpo di Polizia Locale e la segnalazione rivesta carattere d urgenza (ad es. cani incidentati nelle ore notturne) sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento del Comune 4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario. ART. 12 Norme transitorie 1. Coloro che risultano, alla data d approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all aperto devono adeguare le rete di recinzioni, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 entro il 31/12/2008, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza dal sindaco per singoli casi. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all aperto qualora non adeguassero le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 potranno incorrere in una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso 6

di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità. 3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell ordinanza ministeriale di cui comma 1 dell art 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 entro il 30/06/2008, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi. 4. Coloro che dopo l entrata in vigore del presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto ovvero contestualmente. ART. 13 Normativa di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, fatta salva l applicazioni delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca più grave reato. 2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune. ART. 14 Leggi ed atti regolamentari Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, alla legge quadro n. 281 del 14/08/1991, alla legge regionale n. 16/2006, al regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell 08/02/1954, all ordinanza del ministero della salute del 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del13 gennaio 2007, nr. 10, come modificata dal D.M. 28 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 07 maggio 2007 nr. 104, al codice civile e a quello penale. ART. 15 Entrata in vigore ed abrogazioni 1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo la sua pubblicazione all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti e ordinanze comunali. 7

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