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COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA 81044 Via San Nicola snc 0823/92.32.21 0823/92.30.94 Cod. fisc.: 83000540613 C.C. postale: 12032819 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.37 DEL 13-05-2013 Oggetto: "Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza. Approvazione". L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 09:45, nella Casa Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: DI SALVO ALBERICO SINDACO P PELLEGRINO VITTORIO ASS. / VICESINDACO P MADDALENA MAURIZIO ASSESSORE A PELLEGRINO ROBERTO ASSESSORE P PIETRANTUONO STEFANIA ASSESSORE P ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1. Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta dell Area Amministrativa n. 40/2013 del 10/05/2013/Reg. Gen. agli atti; Considerato che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2008) è intervenuta in materia di conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale con le seguenti disposizioni: a) Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57: Comma 54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

Comma 55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Comma 56. Con il regolamento sull'ordinainento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. b) Art. 3, commi 76 e 77("Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni"): Comma 76. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". Comma 77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ronche degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144». Ritenuto necessario adottare uno specifico "Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza" alla luce delle specifiche nuove disposizione normative citate; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; Visto il vigente Statuto Comunale; Viste le vigenti disposizioni regolamentari circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi; Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in riferimento alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi; Pag. 2

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mani D E L I B E R A 1. di approvare il "Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza", secondo le specifiche disposizioni normative in materia contenute nella Legge 24 dicembre2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2008), nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva; 2. di dare atto che il presente regolamento costituisce integrazione alle vigenti disposizioni regolamentari circa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi. 3. Successivamente, con ulteriore e separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 co.4 TUEL DELIBERA DI G.C. REGOLAMENTO INCARICHI 13.5.2013 PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile Data: 10-05-2013 Il Responsabile del servizio F.to Dott. FIORAVANTE BONAVITA PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Data: 10-05-2013 Il Responsabile del servizio F.to Sig. ALBERICO DI SALVO Pag. 3

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 37 del 13/05/2013 COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza (art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) Pag. 4

Indice Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo 3 Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni 3 Art. 3 - Programma di fabbisogno 4 Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali 4 Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative 5 Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative 5 Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa 5 Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti 6 Art. 9 - Disciplinare di incarico 6 Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 6 Art. 11 - Pubblicazione degli incarichi 7 Art. 12 - Disposizioni finali 7 ******* Pag. 5

Articolo 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo 1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d opera intellettuale, a soggetti esterni all amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria. 2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell Ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie: a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d interesse dell Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell Ente; c) consulenze, consistenti nell acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall Ente. 3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d opera intellettuale, rese nell ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell art. 409 del codice di procedura civile. 4. Il contratto d opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito. 5. Il contratto d opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente. 6. Il presente Regolamento non si applica per il patrocinio e la difesa in giudizio dell Amministrazione né agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento. Pag. 6

Articolo 2 Ricorso ai collaboratori esterni. 1. La competenza all affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell art. 7, è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito Responsabili competenti ), i quali possono ricorrervi solo nell ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento. 2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissata presuntivamente in Euro 10.000,00. 3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l Ente. Articolo 3 Programma di fabbisogno 1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne ad alta qualificazione è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell Ente, ulteriormente specificato in un apposito quadro di sintesi, approvato annualmente dal Consiglio Comunale. 2. Il programma di cui al precedente comma è anche ricompreso nel Piano esecutivo di gestione. Articolo 4 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali. 1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall atto di conferimento: a) l oggetto della prestazione d opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall ordinamento all Ente; b) l oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità; c) l Ente deve avere preliminarmente accertato l inesistenza, all interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico ovvero l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente; e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; Pag. 7

f) l importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell incarico; g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7; h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l Ente. 2 Gli incarichi possono essere conferiti solo all esito negativo della verifica condotta dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare l inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico o, comunque, l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all interno dell Ente Articolo 5 Selezione degli esperti mediante procedure comparative. 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare. Articolo 6 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative. 1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto. 2. All esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente. 3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. Articolo 7 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa. 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni: a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione o dalla lettera di invito; Pag. 8

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall Ente, che richiedono l esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione; c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto; d) per l esiguità dell ammontare del corrispettivo della prestazione professionale, previa adeguata motivazione da parte del Responsabile competente; e) Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Articolo 8 Liste di accreditamento di esperti. 1. L Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente. 2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. Articolo 9 Disciplinare di incarico. 1. Il Responsabile formalizza l incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. 2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell oggetto dell incarico. Articolo 10 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente. 2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente. 3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell Ente. Pag. 9

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all espletamento dell incarico. 5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all I.n.a.i.l. sono a carico dell Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari. 6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile del Servizio e dal disciplinare d incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale. Articolo 11 Pubblicizzazione degli incarichi. 1. L Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. 2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l oggetto, la durata ed il compenso. Articolo 12 Disposizioni finali. 1. L affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio. 3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente. ******* REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI INDIVIDUALI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G. C. N. 37 DEL 2013 Pag. 10

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO f.to Sig. ALBERICO DI SALVO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI È copia conforme all originale. Lì, _ 14-05-2013 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto atti di ufficio; Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 2191 del _ 14-05-2013 ai sensi dell art.124, comma 1 della Legge n.267/00. Lì, 14-05-2013 IL MESSO COMUNALE f.to Sig. FLAVIANO ABATE ESECUTIVITÀ Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio; ATTESTA Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi dal 14-05-2013 al 29-05-2013 ed è divenuta esecutiva, [x] ai sensi dell art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. ai sensi dell art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità. Lì, 14-05-2013. IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI Pag. 11