ALLEGATO A CAPITOLATO D APPALTO OGGETTO

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ALLEGATO A CAPITOLATO D APPALTO OGGETTO Gara per la contrazione di un mutuo, con oneri a carico dello Stato, destinato - ai sensi dell art. 15, comma 5-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998,n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, così come modificata dall art. 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - al completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici del mese di settembre 1997. Il mutuo verrà rimborsato mediante 27 rate semestrali, posticipate, di cui la prima di importo pari ad Euro 3.250.000,00= (tremilioniduecentocinquantamila/00) e le rimanenti di importo pari ad Euro 1.625.000,00= (unmilioneseicentoventicinquemila/00) comprensive di capitale e interesse, calcolato al tasso fisso nominale annuo. Le rate di ammortamento saranno corrisposte all Istituto finanziatore, per tutta la durata dell ammortamento, direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, quale Amministrazione Pubblica Pagatrice. Gli interessi saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorno 360/360 sulla base del tasso fisso nominale annuo, determinato - ai sensi e per gli effetti dell art. 45, comma 32, della Legge n. 488/1998 - sulla base del comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze in vigore al momento della presentazione dell offerta. Sulla base dei tassi massimi in vigore ad oggi e in relazione alla durata del presente mutuo, il tasso fisso nominale annuo non potrà essere superiore al tasso SWAP 10Y + 1,40%. Le predette modalità di determinazione del tasso di interesse massimo applicabile sono disciplinate dal Comunicato del MEF pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 161 del 13 luglio 2010. NORME REGOLATRICI Al conferimento dell appalto si procederà mediante esperimento di procedura aperta in favore del concorrente che avrà indicato nell offerta economica lo spread più basso - che non potrà essere superiore al livello massimo fissato dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze del Tesoro emesso ai sensi e per gli effetti dell art. 45, comma 32, della Legge n. 488/1998, in vigore al momento della presentazione dell offerta, (attualmente 1,40%) - che verrà applicato al tasso fisso SWAP 10Y, quale tasso verso Euribor fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto riportato alla pagina ISDAFIX2 del circuito reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. Lo spread offerto dovrà essere espresso in punti percentuali annui fino ad un massimo di tre cifre decimali. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Il mutuo sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. L aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso sullo spread da applicare al tasso fisso SWAP 10Y, quale tasso verso Euribor fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto riportato alla pagina ISDAFIX2 del circuito reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR., così come specificato nell art. 3 del contratto di mutuo (all. _).

In caso di offerte uguali per lo spread da applicare al tasso SWAP 10Y si procederà alla richiesta di un miglioramento, da inviare in busta chiusa entro 2 giorni bancari lavorativi dalla richiesta della Regione Servizio Provveditorato, gare e contratti. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. La Regione si riserva la facoltà di non aggiudicare il mutuo su indicato, ovvero di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta valida. STIPULA La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2011. VALIDITA DELL OFFERTA Le condizioni offerte dovranno avere validità di durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell offerta stessa. EROGAZIONE L importo del mutuo sarà versato in unica soluzione entro 15 giorni dalla stipula del contratto, subordinatamente a quanto previsto all art. 2 del contratto allegato; AMMORTAMENTO Le rate di ammortamento del mutuo saranno corrisposte direttamente dal Dipartimento per la Protezione Civile all Istituto mutuante per tutta la durata dell ammortamento. Il mutuo sarà ammortizzato: 14 anni con decorrenza dell ammortamento dalla data di erogazione e sarà rimborsato dal Dipartimento della Protezione Civile, mediante la corresponsione di n. 27 rate semestrali, posticipate di cui la prima di 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila) e le restanti di 1.625.000,00 (unmilioneseicentoventicinquemila), comprensive di capitale e interessi - da versarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 31 dicembre 2011 e sino al 31 dicembre 2024. INTERESSI Gli interessi sono calcolati (base calcolo: giorni 360/360) al tasso fisso nominale annuo pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni, rilevato, alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente la data di stipula del contratto, sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, maggiorato o diminuito di.., ( virgola ) punti percentuali annui. Gli interessi relativi alla prima rata scadente il 31 dicembre 2011 sono calcolati dalla data di erogazione (esclusa) fino alla suddetta data di scadenza della rata (inclusa). INTERESSI DI MORA Su ogni somma dovuta e non pagata alle scadenze stabilite, gli interessi di mora, decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno. Gli interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli dell Istituto Finanziatore, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. ESTINZIONE ANTICIPATA Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata - con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. che l Istituto

Finanziatore dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa - a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell ammortamento del mutuo. Per l esercizio di tale facoltà sarà corrisposto all Istituto mutuante oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell estinzione un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 4 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all IRS - Interest Rate Swap di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo. RISOLUZIONE ll mancato versamento di qualsiasi somma comunque dovuta in dipendenza del presente contratto nonché il mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti nel medesimo, darà facoltà all Istituto mutuante, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell inadempimento, di dichiarare risolto di diritto il contratto stesso. Alla risoluzione conseguirà oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall Istituto mutuante - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione, oltre gli eventuali oneri sostenuti dall Istituto mutuante in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione da quantificarsi sulla base delle modalità di cui al precedente articolo 6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI Ai sensi delle circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, l Istituto mutuante avrà l obbligo di comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla data di stipula, al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all Istat e alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell operazione finanziaria perfezionata. FORO Per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia. SPESE Le spese di stipula del contratto di mutuo nonché le spese inerenti e conseguenti comprese quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti, sono a carico dell Istituto mutuante.

ALLEGATO B SCHEMA DI CONTRATTO Repertorio Raccolta REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO L'anno duemila.., oggi... del mese di... in., avanti a me,, nella sua qualità di Ufficiale Rogante della Regione, giusta nomina senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, sono comparsi : da una parte: in rappresentanza dell Istituto Finanziatore..(di seguito Istituto Finanziatore), con sede in., Via..,capitale sociale Euro.. i.v., codice fiscale/partita IVA/iscrizione al Registro delle Imprese di,,,,,,,,,., n..., iscritta all Albo delle Banche al n., il Sig [la Sig.ra], nato[a] a..., il, agli effetti del presente atto domiciliato[a] in, presso la sede dell Istituto Finanziatore, che interviene in forza di..rilasciata da.., a rogito Notaio di, in data., rep. n., registrata a il, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera...), dispensato dalle parti dal darne loro lettura; e, dall altra parte in rappresentanza della Regione Umbria (di seguito anche Regione ) con sede in Perugia, Via, Il sig. [la Sig.ra]..., nato[a] a..., il, domiciliato[a] per la carica in ove sopra, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del.. ed in esecuzione della deliberazione del. n... in data..., esecutiva a tutti gli effetti di legge, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera..., dispensato dalle Parti dal darne loro lettura. entrambe di seguito congiuntamente denominate PARTI 1

Comparenti tutti a me noti e della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, stipulano quanto appresso. SI PREMETTE a) che l art. 15, comma 5-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998,n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, così come modificata dall art. 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, autorizza il Dipartimento della Protezione Civile (in appresso anche più brevemente denominato Dipartimento ) a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 ai mutui che le regioni Umbria e Marche sono autorizzate a stipulare, a valere su detti contributi, per la prosecuzione e per il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici del mese di settembre 1997; b) che l art.1 dell O.M. 28 settembre 1997 nomina i presidenti delle regioni Marche ed Umbria commissari delegati per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria (Ordinanza n. 2668); c) che il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, all art. 2, comma 7, dispone che i presidenti delle regioni Marche e Umbria, nominati commissari delegati ai sensi dell art. 1 dell O.M. 28 settembre 1997, completino gli interventi urgenti di loro competenza e all art. 15, comma 5, dispone che le risorse, finalizzate agli ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, siano utilizzate mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni che operano quali funzionari delegati; d) che con nota del 31 ottobre 2008, prot. n. 0188278 i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche hanno comunicato al Dipartimento le percentuali di ripartizione dei suddetti contributi annuali rispettivamente del 65% e 35%; e) che ai sensi di quanto previsto dall art. 4, comma 177 bis, della L. 350/2003 - come introdotto dall articolo 1, comma 512, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nonché ai sensi della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007, l utilizzo dei contributi pluriennali - anche mediante attualizzazione - è disposto con Decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, previa verifica dell assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; f) che ai sensi di quanto previsto dall art. 1, commi 511 e 512, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 12 gennaio 2011, n. 26 di rep., di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro - che si allega in copia al presente contratto sotto la lettera.) - è stato disposto l utilizzo delle risorse stanziate quali contributi pluriennali di euro 3.250.000,00, (tremilioniduecentocinquantamila) a decorrere dall anno 2010 all anno 2024 da parte della Regione Umbria, a valere sulle risorse stanziate dall art. 15, comma 5-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998,n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, così come modificata dall art. 2

2, comma 107 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sono state altresì autorizzate le modalità di utilizzo di detti contributi; g) che con nota prot. n. 19506 del 3 agosto 2011 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro è stata autorizzata la variazione del piano originario dell utilizzo dei contributi pluriennali e delle erogazioni previsto dal Decreto di cui al precedente punto d), prevedendo l attualizzazione dei suddetti contributi pluriennali a decorrere dall annualità 2011 e l erogazione diretta alla Regione Umbria del contributo relativo all annualità 2010; h) che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 - Adempimenti di cui all art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all ISTAT e alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento dell operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguente caselle: dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it; rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it; res@pec.bancaditalia.it; comunicazioniart48@postacert.istat.it i) che sulla base del Decreto indicato alla precedente lettera d) il Dipartimento per la protezione Civile con atto del, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera.), ha provveduto ad impegnare i contributi pluriennali ivi indicati dall anno 2011 all anno 2024; j) che, ai sensi dell articolo 1, comma 5 del Decreto indicato alla precedente lettera d) il tasso che regola il suddetto finanziamento deve essere determinato nel rispetto del tasso di interesse massimo fissato dal Ministero dell Economia e delle Finanze con il Comunicato del Direttore Generale del Tesoro pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2010; k) che con deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 6/09/2011, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata l assunzione del mutuo di cui alle precedenti premesse e che la Regione ha effettuato una apposita selezione nel rispetto di quanto previsto nel Decreto di cui alla precedente lettera f), al fine di individuare l Istituto Finanziatore cui affidare il servizio; l) che a seguito delle risultanze della selezione di cui al precedente punto K), con Determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti in data., n..., che si allega al presente atto sotto la lettera.), si è proceduto all aggiudicazione del mutuo relativo ai contributi pluriennali decorrenti dall anno 2011 all anno 2024, all Istituto., che ha offerto le migliori condizioni, nel rispetto dei limiti di tasso per le 3

operazioni a carico dello Stato di cui all articolo 45, comma 32, della L. 448/1998 ovvero del decreto citato; m) che il Dipartimento per la Protezione Civile, d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con nota in data, prot., allegata al presente contratto sotto la lettera.), ha comunicato il nulla osta allo schema secondo il quale è stato redatto il presente contratto; n) che il presente mutuo viene contratto a valere sui limiti di impegno di cui al precedente punto a) e, pertanto, i relativi oneri saranno corrisposti direttamente dal Dipartimento per la Protezione Civile all Istituto mutuante ai sensi di quanto previsto dall art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; o) che ai sensi della delibera C.I.C.R. Comitato Interministeriale per il Credito del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n. 72, in materia di Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e con particolare riferimento all art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera.) il DOCUMENTO DI SINTESI delle principali condizioni contrattuali; TUTTO CIO PREMESSO E ritenuto parte integrante del presente contratto (di seguito anche contratto ) tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue. ARTICOLO 1. - Oggetto del mutuo - 1. L Istituto Finanziatore, concede a titolo di mutuo alla Regione, che, tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l importo di euro (..) da destinare al finanziamento degli interventi indicati al punto a) delle premesse, senza alcuna ingerenza né responsabilità dell Istituto medesimo. L importo del mutuo è stato determinato sulla base dell ammontare dei contributi pluriennali di cui in premessa, del tasso applicato all operazione indicato al successivo articolo 3, nonché della data di erogazione. ARTICOLO 2. - Erogazione - 1. Le PARTI convengono che l erogazione del mutuo sia effettuata in unica soluzione in favore della Regione in data.. sulla contabilità speciale n. 1386, intestata a Presidente Reg. Umbria L.61/98 - ai sensi dell art. 1 dell O.M. 28 settembre 1997, per il completamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria - istituita, ai sensi dell art. 15 della citata O.M. 28 settembre 1997, presso la Banca d Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Perugia, subordinatamente alla ricezione da parte dell Istituto finanziatore della comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile, quale Amministrazione Pubblica Pagatrice, attestante l assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento, ai sensi della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005). 4

2. La quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato costituirà prova dell avvenuta erogazione del mutuo. Resta esonerato l Istituto finanziatore da ogni responsabilità riguardo all effettivo utilizzo e destinazione della somma mutuata. 3. A tal fine la Regione provvederà a notificare entro tre giorni dalla data odierna al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro copia del presente contratto. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, alle Amministrazioni sopraindicate, dovrà esser trasmessa dall Istituto mutuante. 4. La Regione si obbliga, inoltre, a far pervenire all Istituto finanziatore.., copia in forma esecutiva del presente contratto entro 60 giorni dalla data odierna. ARTICOLO 3. -Tasso e rimborso del mutuo 1. Il mutuo sarà ammortizzato in 14 (quattordici) anni, con decorrenza dell ammortamento dal / /2011 e sarà rimborsato dal Dipartimento della Protezione Civile, mediante la corresponsione all Istituto mutuante di n. 27 (ventisette) rate, di cui la prima di 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila) e le restanti di 1.625.000,00 (unmilioneseicentoventicinquemila), comprensive di capitale e interessi - da versarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a cominciare dal 31 dicembre 2011 e sino al 31 dicembre 2024, secondo il piano di ammortamento che, sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente atto sotto la lettera.). 2. Gli interessi sono calcolati (base calcolo: giorni 360/360) al tasso fisso nominale annuo pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente la data di stipula del presente contratto rilevato sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, maggiorato di, (. virgola ) punti percentuali annui. 3. Gli interessi relativi alla prima rata scadente il 31 dicembre 2011 sono calcolati dalla data di erogazione (esclusa) fino alla data di pagamento della suddetta rata (inclusa). 4.Tutti i pagamenti a favore dell Istituto, di cui al presente articolo devono essere effettuati mediante versamento sul conto.., intestato all Istituto medesimo in essere presso., (ABI CAB ). 4. Tutti i pagamenti a favore dell Istituto, di cui al presente articolo devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, n., intestato all Istituto medesimo in essere presso. 5. In ottemperanza a quanto disposto dall art. 3, comma 7 della citata Legge n. 136/2010, gli estremi delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato saranno oggetto di separata comunicazione da parte dell Istituto finanziatore alla Regione ed al Dipartimento della Protezione Civile a mezzo lettera raccomandata A.R. 6. L Istituto finanziatore si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati al Dipartimento della Protezione Civile ed alla Regione. 5

7. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG: e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell articolo 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge. ARTICOLO 4. Pagamento delle rate 1. Ai sensi di quanto previsto dai Decreti di cui ai punti c) e f) delle premesse al presente contratto nonché dalla comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile, di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento del mutuo saranno corrisposte direttamente dal Dipartimento medesimo all Istituto finanziatore per tutta la durata dell ammortamento. 2. A tal fine l Istituto finanziatore provvederà a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile e, per conoscenza, alla Regione per ogni scadenza - e con almeno 45 (quarantacinque) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito fermo restando che la ritardata od omessa comunicazione non esime il Dipartimento dall effettuazione del pagamento alle scadenze previste nel presente contratto.. ARTICOLO 5. - Interessi moratori - 1. Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite, dovranno essere corrisposti all Istituto finanziatore, gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale di cui al precedente articolo 3. maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno. 2. Detti interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli dell Istituto Finanziatore, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. ARTICOLO 6. - Estinzione anticipata - 1. Il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata - con preavviso mediante lettera raccomandata A.R. che l Istituto Finanziatore dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa - a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell ammortamento del mutuo. 2. Resta inteso che per l esercizio di tale facoltà dovrà essere corrisposto all Istituto mutuante oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell estinzione un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 3 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all IRS - Interest Rate Swap di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di 6

reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell estinzione anticipata - relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo. ARTICOLO 7. - Risoluzione - 1. ll mancato versamento di qualsiasi somma comunque dovuta in dipendenza del presente contratto nonché il mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti nel medesimo, darà facoltà all Istituto mutuante, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell inadempimento, di dichiarare risolto di diritto il contratto stesso. 2. Alla risoluzione conseguirà oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall Istituto mutuante - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione, oltre gli eventuali oneri sostenuti dall Istituto mutuante in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione da quantificarsi sulla base delle modalità di cui al precedente articolo 6. ARTICOLO 8. - Oneri eventuali e trattamento fiscale - 1. Quanto dovuto all Istituto finanziatore in dipendenza del presente contratto dovrà essere corrisposto nella misura contrattualmente stabilita. 2. L Istituto finanziatore dovrà pertanto essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta dipendenza della presente operazione. 3. Le spese di stipula del presente contratto, nonché quelli inerenti e conseguenti, comprese quelle di una copia in forma esecutiva, nonché di altre copie autentiche, sono a carico dell Istituto finanziatore. 4. Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. ARTICOLO 9. - Comunicazioni - 1. Ai sensi delle circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, l Istituto finanziatore si impegna a comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla data odierna, al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all Istat e alla Banca d Italia, l avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell operazione finanziaria perfezionata. ARTICOLO 10. - Domicilio delle PARTI e Foro competente - 1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. 7

2. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto le PARTI dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Perugia. I comparenti tutti dispensano me Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso conoscenza. Il presente atto è stato da me Ufficiale rogante letto ai signori comparenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia richiesta, conforme alla loro volontà. Consta etc, etc. 8