Repertorio n. del SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA E RELATIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DA REALIZZARSI IN LOC. CASTAGNO D ANDREA NEL COMUNE DI SAN GODENZO L anno ( ) il giorno ( ) del mese di ( ) nella sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina PREMESSO - che con Deliberazione della Giunta di questo Ente n 84 del 03/10/2008 è stato approvato il progetto definitivo per la Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomasse forestali a servizio dell abitato di Castagno d Andrea nel comune di Rufina - che con Deliberazione della Giunta di questo Ente n del 03/11/2009 sono state approvate le modifiche per le modalità di realizzazione dell impianto di cui sopra che prevede, tra le modifiche, di avvalersi della fornitura di caldaie a biomassa legnosa e relativo sistema di estrazione; - che con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale n. del si è approvata la procedura aperta per indizione gara per la fornitura di cui sopra; - che con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale n. del è stato approvato il verbale di gara ed è stata aggiudicata la gara in oggetto; - che la fornitura in oggetto è finanziata sui Capitoli 569/2 e 569/3 del Bilancio 2009; - che in relazione al corrispettivo del contratto nei riguardi del Fornitore è stata acquisito il nulla osta ai sensi della L. n 575 del 31/05/1965 e s.m.i. in data ;
- che il Fornitore ha presentato documento unico di regolarità contributiva in data ; TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA. Il Dr. Antonio Ventre, nato a La Spezia il 31.08.1965 in qualità di responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Comunità Montana della Montagna Fiorentina, con sede in Rufina, via XXV Aprile 10, codice fiscale n. 90016720485, d'ora in avanti indicata come "Amministrazione" E il sig., nato a il e residente in Via n., nella qualità di legale rappresentante della con sede in ( ), via/p.zza n., partita IVA d ora in avanti indicata come Fornitore, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO: ART. 1 Il sig., nella qualità su espressa, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga a fornire tutti i materiali e le provviste formanti oggetto del presente contratto così come specificate nel capitolato speciale allegato al presente atto. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto: - il capitolato speciale allegato sub. a); - tutti i documenti che compongono l offerta tecnica formulata in sede di gara allegati sub. b). Qualora risulti un contrasto tra taluno dei suddetti atti prevarranno nell ordine: le disposizioni del presente contratto; il capitolato speciale; le 2
risposte ai chiarimenti eventualmente avanzati dalla Commissione in sede di gara; l offerta tecnica formulata dal Fornitore. ART. 2 Le condizioni di esecuzione della fornitura e posa in opera sono quelle stabilite nel predetto capitolato. I principali interventi che fanno oggetto del presente contratto, salvo quelle speciali prescrizioni che all atto esecutivo potranno essere impartite dall Ente, consistono nella fornitura e posa in opera di CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA E RELATIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DA REALIZZARSI IN FRAZ. CASTAGNO D ANDREA NEL COMUNE DI RUFINA come specificato nel capitolato speciale e nell offerta presentata dal Fornitore. ART. 3 L importo contrattuale, fisso ed invariabile, è stabilito in (euro /00) oltre IVA 10%. ART. 4 I pagamenti saranno effettuati dietro regolare esecuzione della fornitura e presentazione di fatture secondo le seguenti modalità: a) 30% alla stipula del presente atto dietro presentazione di autonoma cauzione a garanzia del relativo anticipo; b) 50% alla completa fornitura e posa in opera; c) 20% a saldo a seguito del collaudo e in ogni caso non oltre 180 giorni dal termine della posa in opera. Qualora l ordine di fornitura da parte dell Amministrazione non intervenga entro il termine di centottanta giorni di cui all art. 5, al Fornitore sarà comunque corrisposto il 50% dell importo di cui alla precedente lett. b) dietro presentazione di autonoma cauzione a garanzia del relativo anticipo. La corresponsione di tale ulteriore anticipo renderà il prezzo di fornitura fisso ed invariabile indipendentemente dalla data di 3
effettiva fornitura e posa in opera. Le cauzioni a garanzia degli anticipi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 1) escutibilità entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell Amministrazione; 2) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 3) rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, secondo comma, del codice civile; 4) saranno svincolate in seguito al collaudo. E condizione per il pagamento l acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e riferito allo specifico appalto. Il Fornitore ha costituito, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, garanzia fidejussoria pari al % dell importo della fornitura, mediante polizza assicurativa n rilasciata da di durata pari al periodo di garanzia di cui all art. 12. ART. 5 L Amministrazione comunicherà l ordine di fornitura tra il sessantesimo ed il centottantesimo giorno dalla data di stipula del presente contratto tramite raccomandata A\R. Per tale periodo di tempo - integrativo del termine di validità dell offerta pari a 180 giorni utili ai fini della stipula del presente atto - il prezzo della fornitura dovrà ritenersi fisso ed invariabile. Il Fornitore provvederà alla consegna della fornitura completa di ogni sua parte ed alla relativa posa in opera entro giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordine di fornitura. Per ogni giorno di ritardo 4
(naturale e consecutivo) nella consegna dell opera ultimata è stabilita una penale di Euro 300,00, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora le penali maturate ed il maggior danno stimato superino il 10% dell importo contrattuale l Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Qualora il ritardo superi i trenta giorni naturali e consecutivi l Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, salve le penali maturate ed il risarcimento del maggior danno. ART. 6 - Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, in virtù delle apparecchiature fornite, dei lavori di posa i opera, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore dichiara di avere stipulato idonea polizza assicurativa con adeguati massimali per tutti rischi connessi e discendenti dall esecuzione delle prestazioni previste dal presente atto. Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa il Fornitore sarà integralmente responsabile nei confronti dell Amministrazione e di terzi. ART. 7 - E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fermo restando le disposizioni di cui all art.116 D. Lgs. 163/06. ART. 8 Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, derivanti da disposizioni legislative in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, 5
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. ART. 9 Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od accettata, comprese quelle per la sua registrazione, sono a carico del Fornitore. ART. 10 Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore anche quanto concerne l obbligo di osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro. ART. 11 L Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli 6
obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, salvo l ulteriore diritto al risarcimento danni; b) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa; c) ricorso non autorizzato al subappalto; l Amministrazione incamererà la cauzione definitiva; d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l Amministrazione incamererà la parte restante della cauzione; e) negli altri casi previsti dal presente contratto e dalla vigente normativa. L Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno sette giorni. In tal caso al Fornitore spetterà la sola remunerazione delle prestazioni eseguite con esclusione di ogni ulteriore pretesa a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o pretesa di sorta, a cui pertanto e per quanto occorrer possa fin d ora espressamente rinuncia. Il contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi di cui all art. 19 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38. ART. 12 Il Fornitore garantisce il perfetto funzionamento della fornitura per la durata di mesi a decorrere dalla data di collaudo. La garanzia copre il non corretto funzionamento dell impianto a qualsiasi causa dovuto e la sostituzione dei pezzi di ricambio, ivi compresi i pezzi usurati e con la sola eccezione per i materiali di consumo. Il non corretto 7
funzionamento dovrà essere comunicato per iscritto dall Amministrazione nel periodo di durata della garanzia. Il Fornitore provvederà alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti difettose a propria cura e spese e tramite proprio personale che dovrà recarsi presso il locale in cui è stata installata la fornitura. Le riparazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre ventiquattro ore dall apertura del guasto effettuata dall Amministrazione o dal soggetto da questa incaricato. In caso di ritardo rispetto a quest ultimo termine e salvo il risarcimento del danno ulteriore, sarà applicata una penale di 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. ART. 13 L amministrazione appaltante, ai sensi dell art.13 del D. Lgs. N.196 30/06/2003 e s.m.i., informa l appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia. ART. 14 A tutti gli effetti del presente atto il Fornitore elegge il domicilio nel Comune di, Via n.. ART. 15 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634. E a carico del Fornitore ogni altra spesa inerente il presente atto, ivi compresa l imposta di bollo ed i diritti di segreteria. ART. 16 In caso di controversia foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. Il presente atto occupa n 7 pagine intere e la ottava fin qui. Comunità Montana Montagna Fiorentina 8
Letto, approvato e sottoscritto. Rufina, Dott. Antonio Ventre Sig. Si approvano specificatamente, ai sensi dell art.1341 comma 2 del C.C. i seguenti articoli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. Il Fornitore 9