STOA S.c.p.A. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

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STOA S.c.p.A. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA Ercolano, 9 giugno 2016 1

Art. 1 Premessa Art. 2 Ambito applicativo Art. 3 Soggetti e requisiti dei titolari degli incarichi Art. 4 Criteri e modalità di conferimento degli incarichi Art.5 Elenco dei professionisti Art. 6 Modalità per l iscrizione nell elenco Art. 7 Cancellazione dall elenco Art. 8 Contratto Art. 9 Espletamento degli incarichi Art. 10 Entrata in vigore 2

Art. 1 Premessa Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna. Art. 2 Ambito applicativo 1. La STOA' provvede all attuazione delle proprie attività per il tramite della propria organizzazione e personale dipendente, utilizzando e valorizzando al massimo le risorse tecnico-professionali interne. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti estranei alla STOA. 2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d opera intellettuale, possono essere conferiti : a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti l attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva; b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l attività in via occasionale; 3. Il conferimento dei predetti incarichi non comporta in alcun caso l inquadramento nella struttura organizzativa aziendale, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza della STOA'. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale della STOA' con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza. 4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: a) agli incarichi professionali conferiti esclusivamente per il patrocinio e la difesa in giudizio della STOA' o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di motivazione, trasparenza, buon andamento ed economicità; b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche. Art. 3 Soggetti e requisiti generali dei titolari degli incarichi 1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti a soggetti in possesso dei requisiti generali e professionali individuati nell ambito del presente Regolamento e specificati di volta in volta in relazione alla natura ed alla specie dell incarico da affidare scegliendo tra professionisti iscritti nell elenco di cui al successivo art. 5. 2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dalla legislazione antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione. 3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti a dipendenti della Pubblica Amministrazione soltanto previa autorizzazione dell Amministrazione di appartenenza. 3

Art. 4 Criteri e modalità di conferimento degli incarichi 1. Il Direttore Generale della STOA', avvalendosi della collaborazione del Responsabile di Progetto, individua i collaboratori esterni scegliendo tra professionisti iscritti nell elenco di cui al successivo art. 5. 2. Tra i criteri per l individuazione dei collaboratori esterni deve in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi: a.1) titoli di studio specificamente attinenti all ambito delle prestazioni oggetto dell incarico che si intende conferire; b.2) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell incarico da affidare come emergenti dal curriculum. Art. 5 Elenco dei professionisti 1. E costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente Regolamento, articolato per attività ed ambiti disciplinari corrispondenti a specifiche figure professionali. 2. Ai fini dell inserimento nell'elenco, la STOA pubblica sul proprio sito istituzionale una sezione riportante le modalità per l iscrizione nell elenco. Art. 6 Modalità per l iscrizione nell Elenco - Durata 1. I soggetti interessati possono richiedere l iscrizione all elenco di professionisti inviando la seguente documentazione: 1. Domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A); 2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina ; 3. Fotocopia documento di riconoscimento; 4. Eventuali certificazioni delle votazioni riportate da sistemi di gestione della qualità (per la categoria A1): E possibile candidarsi per più figure professionali. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a Stoà S.C.p.A., Corso Resina 283, 80056 Ercolano (NA) in una delle seguenti modalità: - consegna a mano; - posta elettronica al seguente email: albo@stoa.it o posta certificata a: stoa@legalmail.it; - raccomandata A/R, indicando sulla busta il mittente e la dicitura Avviso elenco professionisti. L invio della domanda è ad esclusiva responsabilità del mittente. Stoà non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte non verranno prese in considerazione. Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti; b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento; c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti; d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente Regolamento. 4

2. L iscrizione ha la durata di tre anni; decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata a cura dell'iscritto, pena la cancellazione. Non è previsto alcun termine di scadenza per l'iscrizione. I professionisti iscritti possono presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum. Art. 7 Cancellazione dall elenco 1. E disposta la cancellazione degli iscritti che: a) abbiano perso i requisiti per l iscrizione; b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all incarico già conferito; c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; d) abbiano riportato per almeno tre volte una valutazione, condotta secondo i criteri ed i modelli previsti dal Sistema Qualità di Stoà, inferiore a 3 punti su 5. 2. L iscritto cancellato dall elenco può essere riammesso quando abbia riacquistato i requisiti per l iscrizione ovvero, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione. Art. 8 Contratto 1. I rapporti tra la STOA' e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere, tra l altro, in particolare: a. i casi specifici in cui la Società ha facoltà di risolvere il contratto; b. l espressa dichiarazione dell incaricato circa l insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all art. 3 del presente Regolamento; c. l espressa accettazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte dell incaricato; d. il diritto della Società all utilizzo dei progetti, degli elaborati e di quanto risulta frutto dell incarico; e. le penalità previste per il caso di inadempimento. Art. 9 Espletamento degli incarichi 1. Ai fini dell espletamento dell incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all uso di archivi e strumenti dell Azienda solo previa autorizzazione della Società. 2. La STOA' è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall affidatario nello svolgimento dell incarico. Art. 10 Entrata in vigore A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni eventuale, diversa disposizione regolamentare della Società in materia. 5