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CIRCOLARE n. 04/2010 Pesaro, 09 marzo 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI 1 Il trattamento iva dei servizi dal 2010 a seguito del recepimento della direttiva servizi ; 2 Intra nessuna sanzione per i primi mesi di applicazione; 3 Scadenziario 1 - LA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DAL 2010 Come già trattato nella circolare di studio n. 2-2010 del 5 gennaio, riesponiamo la Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. Direttiva Servizi, con la quale sono stati introdotti nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. A tal fine le disposizioni contenute nel previgente art. 7, DPR n. 633/72 sono state spacchettate negli artt. da 7 a 7-septies. In base al nuovo assetto normativo, la territorialità delle prestazioni di servizi c.d. generiche va individuata in base al principio generale contenuto nell art. 7-ter, il quale subisce, comunque, alcune deroghe espressamente previste e disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies. Nuova regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi: luogo di stabilimento del committente se soggetto passivo IVA ovvero del prestatore se il committente non è un soggetto passivo IVA In base alla nuova regola generale di cui all art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se: il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia; il committente è un privato e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia. 1

In seguito alla nuova regola generale nei servizi tra soggetti IVA la territorialità è ancorata al committente. Se il committente è indifferentemente Comunitario o Extracomunitario l operazione relativa al servizio è fuori campo Iva Art. 7 Ter. Se il committente è nazionale è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l emissione dell autofattura ai sensi del nuovo art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Per i servizi resi tra soggetti passivi UE va segnalato infine che il Decreto in esame ha abrogato i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell art. 40, DL n. 331/93 contenenti il trattamento dei c.d. servizi intracomunitari. Da ultimo va segnalata l estensione dell obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT anche per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72. Conseguentemente le prestazioni in esame rese e ricevute da soggetti IVA comunitari dovranno essere riepilogate nei nuovi modelli INTRA, con le modalità ed i termini in corso di definizione. Schematizzando: REGOLA GENERALE TERRITORIALITA DEI SERVIZI DAL 2010 PRESTAZIONI SOGGETTO PARTITA IVA A SOGGETTO PARTITA IVA I SERVIZI SONO TERRITORIALMENTE RILEVANTI NEL PAESE DOVE E STABILITO IL COMMITTENTE PRESTAZIONI SOGGETTO PARTITA IVA A PRIVATO I SERVIZI RILEVANO OVE E STABILITO IL FORNITORE DELLA PRESTAZIONE Quando il committente è un soggetto passivo stabilito in uno stato della comunità europea, le prestazioni sono assoggettate a tassazione secondo le regole dell inversione contabile (reverse charge) AI fini della territorialità di tali tipologie di prestazioni, non rileva il domicilio del committente Esempio 1 2

Una società di autotrasporti italiana è incaricata da una ditta francese del trasporto di beni da Genova a Nizza. La ditta di autotrasporti italiana emette alla ditta francese una fattura senza applicazione dell IVA ai sensi dell art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per dette prestazioni sussiste l obbligo di presentare i modd. INTRA. Esempio 2 Una società di autotrasporti italiana è incaricata da una ditta italiana del trasporto di beni da Roma a Monaco. La ditta di autotrasporti italiana emette una fattura con IVA. Esempio 3 Una società di autotrasporti tedesca è incaricata da una ditta italiana del trasporto di beni da Berlino a Bologna. La ditta italiana riceverà dalla società di autotrasporti tedesca una fattura senza IVA che, sulla base delle anticipazioni dell Agenzia delle Entrate, dovrà essere integrata con l indicazione dell imponibile e dell imposta ed annotata nel registro delle fatture emesse / corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Per dette prestazioni sussiste l obbligo di presentare i modd. INTRA. 2 - NUOVI MODELLI INTRA, NESSUNA SANZIONE PER I PRIMI MESI DI APPLICAZIONE Il Decreto Legislativo finalizzato al recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE prevede la modifica dell art. 50, comma 6, DL n. 331/93, dalla quale derivano le seguenti novità in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: obbligo di presentazione dei modd. Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE; previsione dell invio telematico quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi; periodicità mensile di presentazione dei modd. Intra (regola generale), con possibilità da parte del singolo Stato UE di prevedere una periodicità trimestrale a favore dei soggetti che, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare trimestrale non superiore a 50.000. Le modalità operative riguardanti le predette novità sono state demandate ad un apposito Decreto. 3

Considerato il ritardo nella pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legislativo di recepimento recentemente è intervenuta l Agenzia delle Entrate al fine di rassicurare gli operatori nazionali. Nella Circolare 17.2.2010, n. 5/E l Agenzia delle Entrate dopo aver preso atto che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat) evidenzia che sussistendo obiettive condizioni di incertezza gli operatori nazionali nelle more dell attuazione a regime della nuova disciplina possano incorrere in errori nella compilazione degli elenchi in questione. Di conseguenza in applicazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente l Agenzia sottolinea che: l Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT Elenchi presentati in via telematica I modelli INTRASTAT devono essere presentati all Agenzia delle Dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Regime transitorio Se, durante il periodo transitorio, la presentazione dei modelli INTRASTAT avviene in formato elettronico, la scadenza è anticipata al giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Martedì 16 marzo IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE IVA DICHIARAZIONI D INTENTO ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 3 - SCADENZARIO Mese di MARZO Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell imposta dovuta; Versamento dell imposta relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2010 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione. Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio. Versamento dell ISI e dell IVA forfetaria dovute per il 2010 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento installati entro l 1.3.2010 o non disinstallati entro il 31.12.2009. Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). 4

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI PEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI Sabato 20 marzo Versamento ritenute operate a febbraio redditi lavoro autonomo (cod. 1040). Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (cod 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a 516.456,90; 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90. IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione all Agenzia delle Dogane, in formato elettronico (ad esempio, cd, floppy disk, dispositivo usb), degli elenchi riepilogativi delle cessioni e dei servizi resi, degli acquisti e dei servizi ricevuti, relativi a febbraio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Al supporto è necessario allegare il Frontespizio del modello, in formato cartaceo, sottoscritto dal soggetto obbligato / delegato. Giovedì 25 marzo IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione all Agenzia delle Dogane, in via telematica, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e dei servizi resi, degli acquisti e dei servizi ricevuti, relativi a febbraio, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. Mercoledì 31 marzo DETRAZIONE 55% LAVORI A CAVALLO D ANNO PRIVACY ADEGUAMENTO DPS Presentazione telematica dell apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2009 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%, che sono proseguiti nel 2010. Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un apposita autocertificazione. Lo studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti 5