6984 R 4 dicembre 2014 ISTITUZIONI

Documenti analoghi
Conferenza stampa. Elezioni comunali Giorgio Battaglioni Direttore Divisione della giustizia. Divisione della giustizia

Elezioni cantonali 2015 Lavori preparatori per le operazioni di voto e campagna informativa Lavori di spoglio Comunicazione dei risultati

Ü ³»² ± Queste le considerazioni principali in merito, esposte in detto rapporto:

Osservazioni al progetto di Revisione della legge sull esercizio dei diritti politici

Revoca del Municipio. Votazione cantonale del 7 marzo 2010

B. Elezioni comunali Elezione del Sindaco

Elezioni comunali del 10 aprile Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato

A. Parte generale Cittadino all estero

B. Elezioni comunali Convocazione dell assemblea comunale

maggio 2009 ISTITUZIONI

maggio 2009 ISTITUZIONI

Decreto di convocazione dell Assemblea comunale per l elezione del Giudice di pace del Circolo di Mendrisio

Regolamento elezioni e votazioni

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)

B. Elezioni comunali Elezione del Sindaco

Elezioni federali 2015

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni

Elezioni cantonali del 7 aprile 2019

1 Foglio ufficiale 94/2018 Venerdì 23 novembre 9942

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

comunali 10 aprile 2016

6073 R xx gennaio 2009 ISTITUZIONI

Bollettino ufficiale delle leggi

Istruzioni di voto. Elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sui diritti politici

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)

M U N I C I P I O. Bollettino no 46/02 RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 03/12/2015

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Elezione dei rappresentati dei datori di lavoro Art. 14 Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro Art. 15 Rappresentante d ufficio

Ü ³»² ± 1 Il Tribunale di appello è composto di 22

Il Consiglio di Stato

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Decreto federale. Disegno

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sull esercizio dei diritti politici (LEDP) 1 (del 7 ottobre 1998)

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica...

Sezione II La formazione delle leggi

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

Disegno di. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971; modifica. Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

A. Parte generale Cittadino all estero

Modifiche di legge sottoposte alla votazione

Decreto federale. Art. 1 1

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA COMUNALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

A Legge federale sull introduzione dell iniziativa popolare generica

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Legge sul censimento federale della popolazione

parziale di maggioranza

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

MM 22/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d imposta comunale per l anno 2013

Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Regolamento sulla protezione civile (RPCi) (del 3 giugno 2008)

Ü ³»² ± Abbandono del progetto di aggregazione tra i Comuni di Origlio e Ponte Capriasca

novembre 2009 ISTITUZIONI

Voto per corrispondenza Nuove modalità per gli elettori

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sui diritti politici. Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto. del 24 maggio 1978 (Stato 16 luglio 2002)

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

aprile 2010 ISTITUZIONI

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 14 novembre 2005

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Ordinanza sullo stato civile

Regolamento di applicazione della Legge sull esercizio dei diritti politici (RALEDP) 1 (del 18 novembre 1998)

SCHEMA D ALLARME. In caso di: URGENZA DI SOCCORSI INCIDENTE MAGGIORE CATASTROFE TECNOLOGICA O NATURALE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

Legge sull organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell adulto 1 (dell 8 marzo 1999)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

1. ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

DISTRETTO CIRCOLO Nome

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO AL MMN CONCERNENTE LA RIFORMA DELLE COMMISSIONI DI QUARTIERE

Ordinanza sui diritti politici

Legge sull organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell adulto 1)

Legge sull organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell adulto (LPMA) 1 (dell 8 marzo 1999)

del 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

Elezioni comunali del 10 aprile 2016

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Transcript:

6984 R 4 dicembre 2014 ISTITUZIONI della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 16 settembre 2014 concernente la modifica della Legge sull esercizio dei diritti politici sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari elettorali nell elezione del Gran Consiglio 1. INTRODUZIONE Con il Messaggio in esame, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il progetto di modifica della legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP). Le modifiche concernono la riduzione dei giorni e degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali (art. 27 cpv. 1 e 3-5 LEDP), l anticipo dell avvio di alcuni lavori preparatori per lo spoglio (art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 LEDP), l aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n. 2-4 LEDP). 2. LA RIDUZIONE DEI GIORNI E DEGLI ORARI MINIMI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI La riduzione dei giorni e degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali è stata richiesta da molti Comuni, considerata l introduzione della facoltà del voto per corrispondenza generalizzato. In effetti, già in occasione delle votazioni cantonali e federali e delle elezioni federali, il ricorso alle urne da parte dei cittadini è divenuto assai scarso. Altrettanto si prevede per le prossime e future elezioni cantonali e comunali. Da qui la modifica di legge proposta, per cui le operazioni di voto avvengono la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno, con facoltà di apertura degli uffici elettorali già dal giovedì precedente (nuovo art. 27 cpv. 1 LEDP) e la conseguente abrogazione dell obbligo di apertura in altri giorni e orari di voto, sinora in vigore (art. 27 cpv. 3 e 4 LEDP). Ai Municipi spetta sempre ancora la competenza di fissare i giorni e gli orari di voto (art. 27 cpv. 2 LEDP) mentre al Consiglio di Stato quella di fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali, competenza esercitabile qualora detto servizio non fosse garantito in modo adeguato (nuovo art. 27 cpv. 3 LEDP). Divenendo priva di portata pratica la facoltà di anticipare la chiusura delle operazioni di voto, qualora tutti gli aventi diritto di voto abbiano votato, si propone di abrogare la relativa norma (art. 27 cpv. 5 LEDP). La Commissione, considerando in particolare insufficienti le due ore di apertura degli uffici elettorali, in occasione delle elezioni, propone al Gran Consiglio di emendare come segue la modifica di legge in oggetto, non abrogando, in sostanza, l attuale relativa disposizione già in vigore: Art. 27 cpv. 1 e 3-5 1 Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente. 1

3 Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali. 4 Nel caso di elezione, in tutti i Comuni, gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato. 5 Abrogato. 3. ANTICIPO DELL AVVIO DI ALCUNI LAVORI PREPARATORI PER LO SPOGLIO Come noto, nelle votazioni ed elezioni, lo spoglio avviene a porte chiuse, terminate le operazioni di voto (art. 38 cpv. 4 LEDP). Con la modifica di legge in oggetto, si precisa che esso inizia da mezzogiorno della domenica del voto (nuovo art. 38 cpv. 4 LEDP). Vista l introduzione della facoltà del voto per corrispondenza generalizzato, si propone inoltre l anticipo dell avvio di alcuni lavori preparatori per lo spoglio, in modo da permettere la pubblicazione dei risultati secondo la prassi vigente. In particolare, l ufficio elettorale può aprire le buste di trasmissione del voto per corrispondenza per la registrazione dell avente diritto di voto prima del mezzogiorno della domenica del voto, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e la segretezza del voto sia garantita (nuovo art. 38 cpv. 5 LEDP). Nelle votazioni ma non nelle elezioni, si prevede pure l anticipo, alla domenica mattina del voto, dell apertura delle buste contenenti le schede di voto, inviate per corrispondenza (nuovo art. 38 cpv. 6 LEDP). La Commissione, considerate in particolare le esigenze dei Comuni con numerosi iscritti in catalogo, al fine appunto di permettere ovunque la pubblicazione dei risultati secondo la prassi vigente, propone al Gran Consiglio di emendare la modifica di legge in oggetto, approvando la seguente nuova disposizione, già contenuta d altronde nell avamprogetto di messaggio concernente la revisione totale della LEDP del 16 maggio 2014: Art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 (nuovi) 4 Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto. 5 Per lavori preparatori si intendono, in particolare: a) l apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell avente diritto di voto; b) l apertura delle buste interne contenenti le schede; c) l eventuale numerazione delle schede. 6 Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere b e c del capoverso 5 possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto: la Cancelleria dello Stato può autorizzare, su istanza del Municipio, l avvio dei lavori preparatori prima di tale termine. 7 Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio. 4. AGGIORNAMENTO DEL COMPRENSORIO DEI CIRCONDARI ELETTORALI DEL DISTRETTO DI LUGANO L aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n.2-4 LEDP) è conseguente alla fusione comunale dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico, Valcolla, avvenuta il 14 aprile 2013. Con la modifica di legge in oggetto, si propone di mantenere tre circondari elettorali nel distretto di Lugano ma suddividendoli diversamente, nel modo seguente: Comune di Lugano 2

Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso La Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica di legge concernente l aggiornamento del comprensorio dei circondari elettorali del distretto di Lugano (art. 73 cpv. 2 n. 2-4 LEDP). 5. CONCLUSIONE La Commissione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di cui al disegno di legge annesso. Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici: Fabio Bacchetta-Cattori, relatore Agustoni - Bergonzoli - Caimi - Cavalli - Cereghetti - Giudici - Martinelli Peter - Mellini - Ortelli - Pagnamenta - Pedrazzini - Ponzio-Corneo - Quadranti - Viscardi 3

Disegno di LEGGE sull esercizio dei diritti politici; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino - visto il messaggio 16 settembre 2014 n. 6984 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 4 dicembre 2014 n. 6984R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, d e c r e t a : I. La legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue: Art. 27 cpv. 1 e 3-5 1 Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente. 3 Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali. 4 Nel caso di elezione, in tutti i Comuni, gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato. 5 Abrogato. Art. 38 cpv. 4 e 5, 6 e 7 (nuovi) 4 Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto. 5 Per lavori preparatori si intendono, in particolare: d) l apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell avente diritto di voto; e) l apertura delle buste interne contenenti le schede; f) l eventuale numerazione delle schede. 6 Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere b e c del capoverso 5 possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto: la Cancelleria dello Stato può autorizzare, su istanza del Municipio, l avvio dei lavori preparatori prima di tale termine. 7 Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio. 4

Art. 73 cpv. 2 n. 2-4 2 A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari: [...] 2. Comune di Lugano; 3. Circoli di Vezia, Capriasca, e Taverne; 4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso; II. Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l approvazione della Confederazione in conformità all articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976. III. 1 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2 Il Consiglio di Stato ne fissa l entrata in vigore. 5