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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 26/11/2010 Circolare n. 151 Allegati n.2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Convenzione fra l INPS e la C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione delle quote associative sulla disoccupazione agricola, ai sensi dell art.2 della legge 27 dicembre 1973, n.852. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all applicazione della convenzione, stipulata tra l INPS e la C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.

In data 12 maggio 2010, è stata sottoscritta la convenzione con la C.A.P.I.M.E.D., per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 72 del 9 aprile 2010. Si allega il testo delle convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti. La delega prevista dal citato art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega si intende concessa per l anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima. La misura del contributo dovuto a favore dell Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell atto di delega. L'INPS invierà all Associazione i supporti telematici, o elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo. L Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'inps. E a carico della C.A.P.I.M.E.D., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari

sono iscritti. Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell Associazione dovrà pervenire all Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell Organizzazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2): GPA 25/235 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola; GPA 11/235 - per la rilevazione del debito verso C.A.P.I.M.E.D. da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla C.A.P.I.M.E.D. devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/235 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio. Si comunica inoltre che la sede della C.A.P.I.M.E.D. è in Via XX Settembre, 89 00187 Roma.

Il saldo del conto GPA 11/235 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Il Direttore Generale Nori

ALLEGATO 1 CONVENZIONE FRA L INPS E LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI AUTONOMI PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI (C.A.P.I.M.E.D.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, AI SENSI DELL ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 852. L'anno 2010 il giorno 12 del mese di maggio, in Roma, tra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale, Dott. Antonio Mastrapasqua, e la Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori (più brevemente denominata C.A.P.I.M.E.D.), nella persona del Rappresentante legale, Giuseppe Liberto, visto: La determinazione n. 72 del 9 aprile 2010; L articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852; Il D.Lgs. n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali; Le note n. 15/IV/0021973 del 15.12.2009 e n. 24/VII/0024457 del 24.12.2009, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art.1 Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o

sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione. Art.2 La delega prevista dal citato art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima. Art.3 La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione. Art. 4 La misura del contributo dovuto a favore dell'associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega. Art.5 L'INPS verserà alla C.A.P.I.M.E.D. l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. L'INPS invierà all Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con

l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo. L Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'inps. Art. 6 Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all'inps dalla C.A.P.I.M.E.D. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse. Art. 7 L Associazione si impegna a corrispondere all Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè: Gestione delega per singola prestazione: 0.54 E a carico dell Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. L Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. Art. 8 L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto la C.A.P.I.M.E.D. esonera l'inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a

rimborsare all interessato la ritenuta operata e a ristorare l'inps per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l efficacia o comunque l applicazione della presente convenzione. Art. 9 La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D., dovrà pervenire all Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato. Art. 10 Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell Associazione sindacale stipulante. Letto,ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto: Il Presidente dell INPS Dott. Antonio Mastrapasqua Il Rappresentante legale della C.A.P.I.M.E.D. Giuseppe Liberto

ALLEGATO 2 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GPA 11/235 Denominazione completa Debito verso la Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori (C.A.P.I.M.E.D.) per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli Art.2, legge n.852/1973 Denominazione abbreviata DEB.V/CAPIMED CTR.SIND.DS AGR. ART 2 L.852/73 Tipo variazione I Codice conto GPA 25/235 Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli Medi Imprenditori (C.A.P.I.M.E.D.)- Art.2, legge n.852/1973 Denominazione abbreviata CTR.SIND.SU DS AGR.CAPIMED- Art.2 L.852/73