Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio:

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Firenze, 12/04/2012 Prot.n.92.2/PrevenzioneIncendi/PLMim Spettabili - Federalberghi territoriali - Sindacati Alberghi provinciali Ai signori - Vicepresidenti regionali - Consiglieri regionali - Componenti Consigli Direttivi locali - Comitato Giovani Albergatori Loro e mail Oggetto: Prevenzione incendi Pubblicazione del decreto Ministeriale di attuazione del piano biennale di adeguamento Scadenze importanti : 29 Aprile 2012 e 29 Maggio 2012 E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 30.03.2012, il Decreto del Ministro dell Interno 16.03.2012 Piano straordinario biennale concernente l adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell Interno 9.04.1994, che non abbiano completato suddette disposizioni di prevenzione incendi. L ammissione al piano è consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del Decreto ( 29.04.2012), dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all art.5 (vedi pagina successiva). Il piano straordinario di adeguamento antincendio decorre dal 29 aprile 2012 ed indica il programma dell adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che i responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro il 31.12.2013. Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio: i responsabili delle strutture ricettive, al termine dell adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi contenute nel piano, presentano al Comando provinciale dei VVF entro il 29 maggio 2012 la domanda di ammissione al piano con le modalità e con la documentazione previste dal DPR 151/2011, corredata:

- della documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all art.5, - della richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio, per le strutture ricettive con oltre 50 posti letto; se il progetto è stato già approvato, si indicano gli elementi identificativi dell approvazione, - del programma di adeguamento dell attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Ricordiamo che il D.P.R. 151/2011 include tra le attività soggette ai controlli: alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&breakfast, case per ferie, con oltre 25 posti letti. Sono state inoltre incluse le strutture turistico-ricettive all aria aperta (villaggi turistici, campeggi ecc..) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Il comando entro 60 gg dalla data di ricevimento della domanda, si esprime sull ammissione al piano ed effettua i controlli con metodo a campione per le categorie A (strutture ricettive fino a 50 posti letto) e B (strutture ricettive oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto), con sopralluogo per le categorie C (strutture ricettive oltre 100 posti letto). Qualora il comando accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio dell attività, adotta motivati provvedimenti per il proseguo dell attività ad eccezione che l interessato possa provvedere a conformare alla normativa la propria attività entro un termine di 45 gg. In caso di omessa presentazione dell'istanza, o di mancata ammissione al piano straordinario, sono applicabili le sanzioni previste dall articolo 20 del D. Lgsl. 139/2006: arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro. I responsabili delle strutture ricettive non in possesso dei requisiti minimi previsti dall articolo 5 possono presentare istanza di ammissione al piano quando in possesso di tali requisiti (anche successivamente alla data del 29 maggio 2012, se però non in esercizio, altrimenti sono applicabili le sanzioni). Art.5 Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario di adeguamento Le strutture ricettive, per l'ammissione al piano, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti nei seguenti punti della Regola Tecnica di cui al DM 9 aprile 1994, come integrato dal DM 6 ottobre 2003: punto 9 - impianti elettrici (a norma, quindi con progetto dell impianto e certificazione rilasciata da TECNICO AUTORIZZATO) punto 10 - sistemi di allarme; punto 11.2 - estintori;

punto 12 - impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo; punto 13 - segnaletica di sicurezza; punto 14 - gestione della sicurezza; punto 15 - addestramento del personale; punto 17 - istruzioni di sicurezza; punto 20.1 affollamento capacità di deflusso (vedere con attenzione il dettaglio*) punto 20.2 - larghezza delle vie di uscita; punto 20.3 - larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate; punto 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientra anche l adozione di eventuali misure equivalenti previste dal DM 6 ottobre 2003 ovvero quelle stabilite nell ambito del procedimento di deroga; inoltre, la riduzione dell affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri. Per l ammissione al piano, le strutture ricettive devono inoltre attivare le seguenti misure integrative di gestione della sicurezza: un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, e quindi nell arco delle 24 ore, e ricompreso nel piano di emergenza, composto da addetti con attestato di idoneità tecnica, previa frequentazione di un corso di formazione, il cui numero va stabilito sulla base della valutazione dei rischi, in misura non inferiore a: - 1 unità, fino a 100 posti letto; - 2 unità, oltre 100 posti letto e fino a 300 posti letto, con l aggiunta di 1 ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità a quanto sopra. E richiesto: Corso di 8 ore (tipo B dell allegato IX del DM 10.3.1998) per gli addetti nelle strutture ricettive fino a 100 posti letto (attualmente è previsto per le strutture fino a 200 posti letto); Corso di 16 ore (tipo C dell allegato IX del DM 10.3.1998) per gli addetti nelle strutture ricettive con oltre 100 posti letto (attualmente è previsto per le strutture con oltre 200 posti letto).

IMPORTANTE: nei prossimi giorni vi trasmetteremo una seconda circolare dove, Federalberghi Toscana tramite la propria società controllata Promotoscana s.r.l. (agenzia formativa accreditata FI0821), organizzerà i succitati corsi di formazione in collaborazione con le singole associazioni locali. Corsi che si svolgeranno, di norma, presso le sedi delle associazioni territoriali. Si sollecitano, pertanto, le imprese a verificare ed implementare in tempi brevissimi i requisiti minimi richiesti per la prosecuzione dell attività. Pier Luigi Masini Segretario Generale * punto 20.1 Affollamento - Capacità di deflusso Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo). 7.1 Affollamento Il massimo affollamento è fissato in: - aree destinate alle camere: numero dei posti letto; - aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2, salvo quanto previsto al punto 8.4.4; - aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %. Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare. 7.2 Capacità di deflusso Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori: - 50 per il piano terra; - 37,5 per i piani interrati; - 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra; - 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra. In alternativa è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d incendio esteso all intera attività, tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni: a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d incendio esteso all intera l attività; b) adozione di scale protette; c) uscita verso l esterno direttamente dalla scala protetta. In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni: realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al

fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM; realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.