Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica

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Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America sulla cooperazione scientifica e tecnologica 0.420.336.1 Concluso il 1 aprile 2009 Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 luglio 2009 (Stato 24 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d America (di seguito denominati «Parti contraenti»), convinti che la cooperazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia possa rafforzare i rapporti amichevoli e la comprensione reciproca tra i rispettivi Popoli e contribuire allo sviluppo di entrambi i Paesi, riconoscendo la proficua cooperazione scientifica e tecnologica sviluppatasi nel corso degli anni tra i due Paesi, e convinti della necessità di estendere ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnologica nel mutuo interesse, hanno convenuto quanto segue: Art. I (1) Le Parti contraenti estendono, sostengono e facilitano la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse. Tale cooperazione include la ricerca fondamentale, la ricerca applicata, l ingegneria, l educazione superiore e altri settori scientifici e tecnologici da convenire tra le Parti contraenti. (2) Tra le attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono rientrare i programmi coordinati e i progetti, gli studi e le indagini nel campo della ricerca condotti congiuntamente; i cicli di studio scientifici, i workshop, le conferenze e i simposi congiunti; lo scambio di informazioni e di documentazioni tecnico-scientifiche nell ambito di attività di cooperazione. RU 2009 5049 1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 1

0.420.336.1 Scienza e ricerca Art. II La cooperazione scientifica e tecnologica ai sensi del presente Accordo avviene nel rispetto della legislazione e normativa vigente in ciascun Paese e tenuto conto della disponibilità di risorse umane e finanziarie adeguate. Art. III Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica ai sensi dell articolo I sono svolte in base a intese di attuazione concluse tra le Parti contraenti nel rispetto della legislazione e normativa vigente in ciascun Paese. Le intese di attuazione ai sensi del presente Accordo disciplinano aspetti concernenti la cooperazione, le procedure da seguire, il finanziamento, la ripartizione dei costi e altre questioni di rilievo. Art. IV Nel rispetto della propria legislazione e normativa, ciascuna delle Parti contraenti fa quanto è in suo potere per facilitare: (1) l entrata e l uscita rapida e senza difficoltà dal proprio territorio, come pure gli spostamenti interni e il lavoro delle persone che partecipano alle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo; (2) l importazione e l esportazione rapida e senza difficoltà di equipaggiamenti, strumenti, materiali, accessori e campioni specifici e di informazioni che abbiano un nesso diretto con le attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo. Art. V Le disposizioni concernenti la tutela e la ripartizione della proprietà intellettuale generata o fornita nel corso delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo sono riportate nell Allegato I. Le disposizioni sulla sicurezza delle informazioni e sul trasferimento di tecnologie sono specificate nell Allegato II. Gli Allegati I e II sono parte integrante del presente Accordo. Art. VI Se non diversamente concordato per scritto nelle intese di attuazione di cui all articolo III, le informazioni tecnico-scientifiche che scaturiscono dalle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo e che non sono protette da diritti di proprietà sono messe a disposizione della comunità scientifica internazionale tramite i canali usuali, in conformità all articolo V e all Allegato II del presente Accordo, nonché alla prassi corrente e alla normativa degli enti coinvolti. Art. VII Previo consenso di entrambe le Parti contraenti, possono essere invitati a partecipare alle attività svolte ai sensi del presente Accordo scienziati ed esperti tecnici, come pure istituzioni di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali. I costi di tali parte- 2

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con gli Stati Uniti 0.420.336.1 cipazioni sono di norma assunti dalle parti invitate, a meno che le Parti contraenti non abbiano convenuto diversamente per scritto. Art. VIII Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare altre intese concernenti la cooperazione scientifica e tecnologica tra gli enti coinvolti dei due Paesi. Le Parti contraenti prevedono di utilizzare gli organi previsti per la cooperazione strutturata fra la Svizzera e gli Stati Uniti d America per passare in rassegna periodicamente le attività in corso e quelle proposte ai sensi del presente Accordo e per discutere eventuali questioni pratiche concernenti l attuazione. Art. IX (1) Ciascuna Parte contraente designa un Agente esecutivo. L Agente esecutivo della Svizzera è la Segreteria di Stato per l educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell interno, quello degli Stati Uniti d America il Dipartimento di Stato. (2) Gli Agenti esecutivi cooperano in modo stretto per garantire la buona riuscita di tutte le attività e di tutti i programmi. L Agente esecutivo di ciascuna Parte contraente è responsabile di coordinare la realizzazione delle attività e dei programmi che si svolgono sul proprio territorio. Art. X Ciascuna Parte contraente è autorizzata a informare i media circa la stipulazione del presente Accordo e a pubblicare documenti destinati all informazione del pubblico. Ciascuna Parte contraente è tenuta a specificare il ruolo e il contributo della controparte nei comunicati stampa e nei documenti destinati all informazione del pubblico. Art. XI (1) Il presente Accordo entra in vigore una volta che le Parti contraenti hanno notificato alla controparte tramite i canali diplomatici l adempimento delle rispettive condizioni interne necessarie per l entrata in vigore dell Accordo. (2) Il presente Accordo resta in vigore per cinque anni ed è in seguito tacitamente prolungato di volta in volta per altri cinque (5) anni, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi per scritto alla controparte, con un preavviso di almeno novanta (90) giorni, l intenzione di denunciare l Accordo. (3) Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo per scritto con un preavviso di novanta (90) giorni. Se non altrimenti concordato, la denuncia del presente Accordo non ha alcuna ripercussione sulla realizzazione di attività di cooperazione avviate in virtù del presente Accordo e non ancora terminate al momento della denuncia. (4) Emendamenti al presente Accordo richiedono l approvazione scritta di entrambe le Parti contraenti. 3

0.420.336.1 Scienza e ricerca In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Washington, il 1 aprile 2009, in duplice esemplare, in lingua tedesca e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Mauro Dell Ambrogio Per il Governo degli Stati Uniti d America: Arden L. Bement, Jr. 4

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con gli Stati Uniti 0.420.336.1 Allegato I Diritti sulla proprietà intellettuale Le Parti contraenti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, generata o fornita nel quadro del presente Accordo o delle intese che ne reggono l attuazione. Le Parti contraenti convengono di notificarsi a vicenda e in modo tempestivo qualsiasi proprietà intellettuale e tutti i risultati di lavori tecnico-scientifici scaturiti in applicazione del presente Accordo e di fare il possibile per garantire la tutela tempestiva della proprietà intellettuale. I diritti su tale proprietà intellettuale sono ripartiti conformemente alle disposizioni del presente Allegato. I. Definizioni (A) Per «proprietà intellettuale» è intesa la definizione data all articolo 2 della Convenzione istitutiva dell Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 2. La definizione può essere estesa ad altri significati previo accordo tra le Parti contraenti. (B) Per «partecipanti» sono intese le persone fisiche o giuridiche che partecipano alle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo. (C) Per «proprietà intellettuale preesistente» è intesa la proprietà intellettuale di proprietà dei partecipanti creata al di fuori del presente Accordo e il cui impiego è necessario per realizzare le attività ai sensi del presente Accordo. II. Campo d applicazione (A) Il presente Allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte in virtù del presente Accordo, se non diversamente convenuto dalle Parti contraenti o dai rispettivi Agenti esecutivi. (B) Ciascuna Parte contraente garantisce che la controparte possa ottenere i diritti sulla proprietà intellettuale che le spetta in conformità al presente Allegato. Se necessario, ciascuna Parte contraente ottiene tali diritti dai propri partecipanti tramite contratti, accordi sui brevetti o altri documenti giuridici. Il presente Allegato non deve in nessun modo modificare o pregiudicare la ripartizione dei diritti tra una Parte contraente e i propri partecipanti. (C) Le controversie concernenti la proprietà intellettuale generata in applicazione del presente Accordo devono essere composte dai partecipanti o, se necessario, dalle Parti contraenti oppure dai rispettivi Agenti esecutivi in via amichevole tramite discussioni. Previa approvazione di entrambe le Parti contraenti, una controversia può essere sottoposta a un tribunale arbitrale che, in accordo con le regole del diritto internazionale, può emettere una decisione arbitrale vincolante. Se non convenuto 2 RS 0.230 5

0.420.336.1 Scienza e ricerca diversamente per scritto dalle Parti contraenti, si applicano le regole sull arbitrato dell UNCITRAL. III. Ripartizione di diritti (A) Ciascuna Parte contraente ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica di articoli di giornale, saggi, rapporti e libri di carattere tecnico-scientifico che costituiscono il risultato diretto della cooperazione ai sensi del presente Accordo. Tutte le copie diffuse pubblicamente di un opera tutelata dal diritto d autore, eseguite in virtù della presente disposizione, devono riportare i nomi degli autori, a meno che un autore abbia esplicitamente espresso il desiderio di restare anonimo. (B) Fatti salvi quelli di cui al paragrafo III. (A), i diritti su tutte le forme di proprietà intellettuale generate ai sensi del presente Accordo sono ripartiti nel modo seguente: (1) I ricercatori ospiti ottengono i diritti, i premi, le indennità e i proventi conformemente alla prassi corrente dell istituzione ospitante. (2) (a) Qualsiasi proprietà intellettuale generata da persone impiegate o finanziate da una Parte contraente nel quadro di attività di cooperazione diverse da quelle di cui al paragrafo III. (B)(1) appartiene alla Parte contraente in questione. La proprietà intellettuale generata da persone impiegate o finanziate da entrambe le Parti contraenti appartiene congiuntamente ad entrambe le Parti contraenti. Inoltre, ogni inventore ha diritto ai premi, alle indennità e ai proventi conformemente alla prassi corrente dell istituzione che lo impiega o lo finanzia. (b) Se non altrimenti concordato in un intesa di attuazione o in un altra intesa, ogni Parte contraente ha il diritto di sfruttare o brevettare sul proprio territorio la proprietà intellettuale generata nel corso di un attività di cooperazione. (c) I diritti di una Parte contraente al di fuori del proprio territorio sono stabiliti di comune accordo e in considerazione dei contributi forniti dalle Parti contraenti e dai rispettivi partecipanti alle attività di cooperazione, dagli impegni assunti nell ottenere la tutela giuridica e nel brevettare la proprietà intellettuale come pure di altri fattori ritenuti opportuni. (d) A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi III. (B)(2)(a), (b) e (c), le Parti contraenti avviano immediatamente colloqui per concordare, in conformità alle leggi internazionali e nazionali, la ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale, se una delle Parti contraenti è dell avviso che nel quadro di un progetto sia stata o verrà probabilmente generata proprietà intellettuale non tutelata dalle leggi della controparte. Se, dopo tre mesi a contare dall avvio delle discussioni, non è stato trovato un accordo, una delle Parti contraenti più chiedere che sia denunciata la cooperazione per il progetto in questione. Gli autori della proprietà intellettuale conservano tuttavia i diritti ai premi, alle indennità e ai proventi di cui al paragrafo III. (B)(2)(a). 6

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con gli Stati Uniti 0.420.336.1 (e) La Parte contraente che impiega o finanzia l inventore o gli inventori è tenuta a informare tempestivamente la controparte di ogni invenzione scaturita da un attività di cooperazione e fornirle la documentazione e le informazioni necessarie per far valere i diritti che le spettano. Per tutelare i propri diritti su un invenzione, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere per scritto alla controparte di posticipare la pubblicazione o la divulgazione di tale documentazione e di tali informazioni. Fatti salvi altri accordi scritti, il posticipo non deve essere superiore a sei mesi a contare dalla data in cui la Parte contraente ha notificato l invenzione alla controparte. (C) I diritti sulla proprietà intellettuale preesistente possono essere trasferiti dalle Parti contraenti e dai rispettivi partecipanti nel quadro di accordi sui brevetti stipulati tra persone fisiche e/o giuridiche. Tali accordi sui brevetti possono riportare le indicazioni seguenti: (1) definizioni; (2) designazione della proprietà intellettuale oggetto del brevetto e campo di applicazione del brevetto; (3) proventi e altre compensazioni; (4) condizioni per la tutela di informazioni confidenziali di lavoro in conformità al paragrafo IV; (5) condizioni per l adempimento delle disposizioni legislative vigenti nella Confederazione Svizzera e negli Stati Uniti d America in materia di proprietà intellettuale e di controllo delle esportazioni; (6) procedure per la gestione degli atti e i rapporti; (7) procedure per la risoluzione di controversie e per la denuncia di ogni singola intesa; e (8) altre disposizioni specifiche. IV. Informazioni confidenziali di lavoro Se un informazione fornita o scaturita in applicazione del presente Accordo è definita tempestivamente come confidenziale di lavoro, ciascuna delle Parti contraenti e i rispettivi partecipanti s impegnano a tutelarla in conformità alle legislazioni e normative vigenti, come pure alle prassi amministrative correnti. Un informazione può essere definita come confidenziale di lavoro qualora una persona che ne fosse in possesso potrebbe ricavarne un beneficio economico od ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne fosse in possesso, a condizione che tale informazione non sia di dominio pubblico o pubblicamente accessibile tramite altre fonti e che il detentore non l abbia resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente un obbligo di tenerla confidenziale. Senza previo accordo scritto della controparte o dei rispettivi partecipanti, nessuna delle Parti contraenti né i rispettivi partecipanti possono pubblicare o trasmettere a terzi informazioni fornite o scaturite in applicazione del presente Accordo e definite come confidenziali di lavoro. 7

0.420.336.1 Scienza e ricerca Obblighi in materia di sicurezza incombenti a ciascuna delle Parti contraenti in conformità alla propria legislazione Allegato II I. Osservazione preliminare È intenzione delle Parti contraenti creare un ambiente di ricerca che poggi sulla cooperazione e favorisca il libero scambio di idee. Tuttavia, le attività previste o disciplinate dal presente Accordo devono essere conformi alla legislazione e normativa delle Parti contraenti. Le legislazioni o normative interne in materia di difesa nazionale o di relazioni con l estero possono, in determinate circostanze, prevedere restrizioni per la messa a disposizione di informazioni o tecnologie soggette a tutela o per le quali vige un accesso limitato (classificazione) o la cui esportazione è controllata. Se identificano informazioni o equipaggiamenti di rilievo per la cooperazione ai sensi dal presente Accordo che soggiacciono a una tale protezione, le Parti contraenti si consultano con la controparte per stabilire se la situazione può essere risolta in modo soddisfacente per entrambe le parti. II. Tutela di nuove informazioni Se nel corso delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo sono identificate informazioni o tecnologie di cui si sa o si suppone che soggiacciano a prescrizioni e restrizioni in virtù della legislazione o normativa di una delle Parti contraenti, ne devono essere informati immediatamente i servizi competenti. III. Esportazione e trasferimento di nuove informazioni e tecnologie Tenuto conto dell eventuale necessità, inclusa quella che potrebbe scaturire dal paragrafo II del presente Allegato, di prevedere controlli all esportazione prima che informazioni o tecnologie nuove siano state sviluppate in applicazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti può esigere, se lo ritiene necessario, che disposizioni dettagliate tese a prevenire il trasferimento o la diffusione illegale di tali informazioni o tecnologie siano incluse nei contratti o nelle intese di attuazione ai sensi del presente Accordo. Le Parti contraenti partono dal presupposto che di norma è possibile esportare le informazioni e le tecnologie sviluppate in applicazione del presente Accordo dal territorio di una delle Parti contraenti a quello della controparte, fatti salvi eventuali controlli o disposizioni legali, comprese le disposizioni particolari ai sensi del presente Allegato. 8