COMUNE DI LIVORNO. Articolo 1 Principi e Finalità

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COMUNE DI LIVORNO Articolo 1 Principi e Finalità 1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Livorno, costituito con atto del Segretario Generale n. 940 del 22/03/2011, promuove azioni positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni unificando le competenze, in un solo organismo, del comitato per le pari opportunità e del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell efficienza delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 3. Il Comitato ha sede presso il Palazzo Vecchio del Comune. Articolo 2 Competenze e Funzioni 1. Il Comitato esercita compiti: Propositivi Predisposizione di piani di azioni positive per favorire l uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne; Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; Interventi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; Azioni positive, interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche mobbing.

Consultivi Progetti di riorganizzazione dell amministrazione di appartenenza; Piani di formazione del personale; Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; Criteri di valutazione del personale. Di verifica Risultati delle azioni in materia di pari opportunità; Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing; Assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 2. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell amministrazione di appartenenza, riferita all anno precedente, riguardante l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing. Articolo 3 Composizione 1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Livorno ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d. lgs 165/2011 e da un pari numero di rappresentanti dell Amministrazione tra effettivi/e e supplenti che opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell ente ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumenti che l amministrazione metterà a tal fine a disposizione. Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale ed include rappresentanze di tutto il personale appartenente all amministrazione: dirigente e non dirigente ed è composto da: - un/a Presidente designato/a dall Amministrazione - 10 membri di parte sindacale, di cui 5 effettivi/e e 5 supplenti - 10 membri di parte amministrativa, di cui 5 effettivi/e e 5 supplenti 2. I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei/le rispettivi/e titolari

3. I/le componenti effettivi/e che non partecipano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive decadono dalla nomina. 4. I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 5. I membri effettivi del Comitato provvedono ad eleggere, a maggioranza, un/a Vice Presidente, con funzioni di sostituzione del/la Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. 6. Il/la Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca, predispone l ordine del giorno e assicura il regolare svolgimento della discussione. 7. L attività svolta in qualità di componente del Comitato è considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio. Articolo 4 Modalità di funzionamento e organizzazione interna 1. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del/la Presidente: alle sedute partecipano i membri effettivi e in caso di loro impedimento i/le rispettivi/e supplenti, con diritto di voto. Nei casi in cui se ne rilevi l opportunità, può essere convocata, con le modalità previste nel presente atto, una riunione aperta alla partecipazione di tutti/e i/le componenti. In ogni caso il diritto di voto nonchè il quorum costitutivo e deliberativo sono stabiliti sulla base del numero dei membri aventi diritto al voto. 2. La convocazione ordinaria, in forma scritta, anche per posta elettronica, deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l ordine del giorno, predisposto dal/la Presidente tenendo conto delle richieste degli/le altri/e componenti. 3. Nei casi di urgenza e qualora lo richiedono la metà dei/le componenti effettive, la convocazione deve pervenire almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione. 4. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione di metà più uno dei/le componenti aventi diritto al voto. 5. Il Comitato decide sugli argomenti iscritti all odg con la maggioranza dei/le presenti. In caso di parità di voti, il voto del/la Presidente ha potere dirimente. 6. Per l espletamento e lo svolgimento della propria attività il Comitato può prevedere commissioni e gruppi di lavoro, che si riuniscono senza formalità operative ogni volta che se ne rilevi l opportunità, con previa informazione ai responsabili da parte della segreteria del Comitato. 7. Il Comitato può avvalersi, per l espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti esperti esterni alla propria composizione e dell Osservatorio costituito presso l ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità.

8. Il Comitato opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) previsti dall art. 14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare, attraverso l introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance. 9. Il Comitato uscente svolge le sue funzioni fino al rinnovo e all insediamento del nuovo Comitato. Articolo 5 Risorse finanziarie 1. Al fine di garantire la funzionalità del Comitato e la realizzazione delle sue finalità, l Amministrazione istituisce un apposito capitolo di bilancio con il quale sono finanziate le relative attività. 2. Il Comitato utilizza, altresì, i fondi messi a disposizione dall Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati con le modalità previste dalla normativa vigente. 3. La gestione del capitolo è affidata all/la incaricato/a individuato/a nella deliberazione di approvazione di PEG. Articolo 6 Rapporto con la contrattazione decentrata 1. L Amministrazione assicura al Comitato l informazione preventiva sugli argomenti oggetto della contrattazione decentrata e la trasmissione tempestiva dei documenti preparatori. Le proposte formulate dal Comitato dirette a creare condizioni di pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro- mobbing sono trasmesse alle OO.SS. e all Amministrazione. Articolo 7 Approvazione e modifiche del regolamento 1. Il presente regolamento viene approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle componenti del Comitato stesso ed entra in vigore nella prima seduta successiva a quella dell adozione. 2. Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 dei/delle componenti del Comitato. Per l approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle componenti del Comitato. 3. Per quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa.

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